Corte di Cassazione – Ordinanza n. 3425 del 6 febbraio 2019

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1687/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle dogane, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale e’ domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –

contro

(OMISSIS);
– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 26/09/11, depositata il 24 novembre 2011.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 10 gennaio 2019 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

RILEVATO CHE

– l’Agenzia delle dogane notificava a (OMISSIS), con raccomandata con ricevuta di ritorno mediante l’ordinario servizio postale, 24 avvisi di accertamento, con contestuale invito di pagamento, per il recupero dei diritti doganali inerenti l’immissione fraudolenta in consumo di tabacchi lavorati esteri;

– il contribuente ritirava solamente due avvisi (identificati con nn. prot. (OMISSIS) e (OMISSIS)), che tempestivamente impugnava;

– l’Ufficio procedeva quindi all’iscrizione ruolo delle somme pretese e notificava cartella di pagamento per l’importo complessivo, contro la quale il contribuente proponeva ricorso deducendo l’omessa notifica per 22 su 24 avvisi;

– l’impugnazione avverso la cartella di pagamento veniva accolta dalla Commissione tributaria provinciale di La Spezia con riguardo ai due avvisi ritirati dal contribuente per infondatezza della pretesa, mentre veniva rigettata quanto ai restanti 22 avvisi, che riteneva regolarmente notificati;

– la sentenza era riformata dalla CTR, che affermava la fondatezza dei due avvisi ricevuti e riteneva, invece, la nullita’ della notifica per i restanti avvisi per l’omessa osservanza dell’articolo 140 c.p.c.;

– l’Agenzia delle dogane propone ricorso per cassazione con un motivo; resiste il contribuente con controricorso.

CONSIDERATO CHE

– l’unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 140 c.p.c., della L. n. 890 del 1982, articolo 14, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 655 del 1982, articolo 40 e dell’articolo 1335 c.c. per aver la CTR ritenuto necessario l’invio della raccomandata ex articolo 140 c.p.c. in caso di irreperibilita’ relativa nonostante la notifica fosse stata effettuata direttamente dall’Ufficio mediante il servizio postale ordinario;

– il motivo e’ fondato;

– occorre premettere che non e’ controverso che, nella vicenda in esame, la notifica degli avvisi, con il contestuale invito di pagamento, e’ stata operata dall’Amministrazione finanziaria direttamente, ossia mediante il servizio postale ordinario, facolta’ che e’ riconosciuta dalla L. n. 890 del 1982, articolo 14, comma 1, (“la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l’impiego di plico sigillato e puo’ eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari…”), quale modalita’ alternativa a quelle previste dal codice di procedura civile e a mezzo posta dalla L. n. 890 del 1982, nonche’, piu’ in generale, attuate per il tramite degli ufficiali notificatori abilitati;

– la regolamentazione positiva della disciplina della notificazione diretta, anche mediante raccomandata ordinaria, e’ poi contenuta nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 655 del 1982 (“Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri Primo e Secondo del codice postale e delle telecomunicazioni”), il cui articolo 40 prevede (in relazione alla temporanea assenza del destinatario) per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo altresi’ che “deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili”;

– e’, dunque, previsto – ed e’ necessario a pena di nullita’ (v. Cass. n. 25095 del 07/12/2016) – che venga dato “avviso della giacenza”, mentre – a differenza di quanto statuito dalla L. n. 890 del 1982, articolo 8, ratione temporis vigente – non e’ prescritto, ne’ e’ necessario l’invio di alcuna ulteriore raccomandata;

– dubita il controricorrente della razionalita’ del sistema che si tradurrebbe in una diminuzione delle garanzie per il contribuente ove l’Amministrazione finanziaria decidesse di privilegiare il ricorso al regime postale ordinario, trattandosi pur sempre della notifica di atti d’imperio e non di mera corrispondenza epistolare, invocando, dunque, una applicazione estensiva dell’articolo 140 c.p.c.;

– la tesi del contribuente non e’ condivisibile;

– sulla questione, invero, soccorre la recente decisione n. 175 del 2018 della Corte Cost., che, con riguardo ad una fattispecie prossima a quella in giudizio (nella specie, veniva in rilievo la notifica di una cartella per imposte dirette operata direttamente dal concessionario, con consegna a persona diversa dal destinatario senza invio di alcuna successiva raccomandata), dopo aver ricostruito il complesso (e alternativamente regolato) percorso normativo delle notifiche a mezzo posta e della comunicazione informativa (pure alla luce dell’introdotta possibilita’ di notifica mediante posta elettronica certificata in forza del Decreto Legge n. 78 del 2010, che non contiene l’obbligo di detta comunicazione) ispirato ad una ottica di semplificazione, ha precisato che i rilevati scostamenti tra le due modalita’ di notifica “non superano il limite di compatibilita’” costituzionale poiche’ “le modalita’ pur semplificate del procedimento notificatorio soddisfano il requisito – richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte della “effettiva possibilita’ di conoscenza” dell’atto (sentenze n. 346 del 1998 e n. 360 del 2003). La disposizione censurata non viola i parametri evocati dalla CTR rimettente, sotto il profilo della ipotizzata violazione del diritto di azione e di difesa del notificatario (articolo 24 Cost., commi 1 e 2) e del principio della “parita’ delle armi” integrato dal canone del giusto processo (articolo 111 Cost., commi 1 e 2) perche’ non e’ superato quel “limite inderogabile” che la giurisprudenza di questa Corte pone alla discrezionalita’ che ha il legislatore nel regolare il procedimento notificatorio, in particolare prevedendo ipotesi di conoscenza legale dell’atto da notificare”;

– non e’ decisivo, poi, il richiamo alla sentenza n. 258 del 2012 della Corte Costituzionale, che pure riguardava una ipotesi di notificazione della cartella in un caso di irreperibilita’ relativa;

– nell’affermare l’illegittimita’ del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, comma 3, infatti, la Corte aveva rilevato che, in quel caso, ai fini della notificazione “l’avvenuto deposito di questa nella casa comunale non viene comunicato al destinatario, ne’ con l’affissione alla porta, ne’ con l’invio di una raccomandata informativa ma essendo prevista solo l’affissione nell’albo del Comune – secondo modalita’ improntate ad un criterio legale tipico di conoscenza della cartella”, sicche’ dovevano trovare applicazione, anche in quel caso, i criteri previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, comma 1, alinea e lettera e;

– in altri termini, la semplice affissione nell’albo del Comune costituiva una “modalita’ improntata ad un criterio legale tipico di conoscenza della cartella”, anziche’ secondo il “criterio dell’effettiva conoscibilita’ dell’atto”;

– la disposizione qui in rilievo, invece, ancora la produzione degli effetti della notificazione all’avviso di giacenza che l’agente postale affigge alla porta dell’abitazione o, piu’ comunemente, immette nella cassetta postale del destinatario, ossia secondo una modalita’ che non e’ improntata ad un criterio legale di conoscenza ma di effettiva conoscibilita’ perche’ involge la diretta sfera di pertinenza del destinatario e con un termine (trenta giorni) congruo ed idoneo;

– giova sottolineare, infine, che in una tale evenienza – in linea con i principi affermati dalla Corte Cost. nella sentenza n. 175 del 2018 – l’eventuale scarto tra conoscenza effettiva e conoscenza legale (derivante dalla maturazione del termine di compiuta giacenza) e’ comunque suscettibile di essere riequilibrato per soddisfare l’esigenza di assicurare l’effettiva conoscenza degli atti “nel senso che la mancanza, in concreto, di “effettiva conoscenza” dell’atto, per causa non imputabile, puo’ legittimare il destinatario a richiedere la rimessione in termini ai sensi dell’articolo 153 c.p.c., comma 2″;

– orbene, nella vicenda in esame, con riguardo a tutti gli avvisi non ritirati dal contribuente – come risulta dalle ricevute riprodotte per autosufficienza – e’ stato lasciato avviso dall’agente postale in data 25 giugno, con compiuta giacenza maturata il successivo 26 luglio, da cui la validita’ delle notifiche stesse, mentre, per contro, come risulta dalla sentenza e dallo stesso controricorso, nessuna istanza di rimessione in termini e’ stata proposta dal contribuente, che si e’ limitato a dedurre l’omesso invio della raccomandata ex articolo 140 c.p.c.;

– il ricorso va pertanto accolto, la sentenza cassata con riguardo agli importi iscritti a ruolo per i 22 avvisi-inviti di pagamento notificati con compiuta giacenza, con rinvio, anche per le spese, alla CTR competente in diversa composizione per l’ulteriore esame delle questioni rimaste assorbite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Liguria in diversa composizione.