Corte di Cassazione – Ordinanza n. 1699 del 22 gennaio 2019

ORDINANZA

sul ricorso 14497-2017 proposto da:
(omissis)
contro
(omissis)
contro
(omissis)
– ricorrente –
– intimata –
in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso I’AVVOCATUR.A GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– resistente –
avverso la sentenza n. 7623/16/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 29/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/11 / 2018 dal Consigliere Dott. GIOVANNI CONTI.

Fatti e ragioni della decisione

(omissis) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, contro l’Agenzia delle entrate ed (omissis) (omissis) spa, impugnando la sentenza resa dalla CTR Lazio indicata in epigrafe, con la quale confermando la sentenza impugnata, è stata ritenuta la legittimità dell’estratto di ruolo impugnato dal contribuente. Secondo la CTR la relata di notifica della cartella a mezzo del servizio postale risultava ritualmente eseguita con le forme dell’art. 140 cpc.

Nessuna delle parti intimate si è costituita.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt.26 DPR n.602/73, 60 DPR n.600/73, 140 c.c. e 2700 c.c. La CTR avrebbe errato nel ritenere accertato l’invio della raccomandata informativa con avviso di ricevimento, non risultando tale attestazione coperta da fede privilegiata, risultando che tale adempimento sia stato compiuto non dal messo ma dall’Ufficio postale.
Con il secondo motivo si prospetta la violazione dell’art.26 DPR n.602/1973.
Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Il primo motivo è fondato e assorbe l’esame degli altri.

La censura, in realtà, pone in discussione l’efficacia fidefaciente dall’attestazione dell’invio della raccomandata informativa richiesta dall’art. 140 c.p.c. sul presupposto che la notifica sia avvenuta mediante un soggetto diverso dal medesimo ufficiale postale.
Orbene, si è da questa Corte ritenuto che il compimento delle formalità previste dall’art. 140 cod. proc. civ. deve risultare dalla relazione di notificazione che, sotto questo aspetto, dando atto di operazioni compiute dallo stesso ufficiale giudiziario, fa fede sino a querela di falso -cfr.Cass.n.4844/1993-
Tale principio va tutta completato dall’affermazione che la efficacia probatoria privilegiata degli atti pubblici è circoscritta, per quanto qui interessa, ai “fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti” e pertanto, dovendosi avvalere il messo notificatore del servizio postale per l’inoltro della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c., nella relata di notifica redatta ai sensi dell’art. 148 c.p.c., il pubblico ufficiale, indicando di aver adempiuto a tutte le formalità prescritte dalla norma (deposito della copia dell’atto nella casa comunale dove la notificazione deve eseguirsi, affissione dell’avviso dell’eseguito deposito alla potta dell’abitazione, ufficio o azienda del destinatario, notizia a quest’ultimo per raccomandata con avviso di ricevimento), potrà dare atto di aver consegnato all’Ufficio postale l’avviso informativo, contenente le indicazioni di cui all’art. 48 disp. att. c.p.c., da spedire per raccomandata AR, ma non sarà in grado -evidentemente- di attestare anche l’effettivo inoltro dell’avviso da parte dell’Ufficio postale, trattandosi di operazioni non eseguite alla sua presenza e dunque non assistite dal carattere fidefaciente della relata di notifica, con la conseguenza che la eventuale prova del mancato recapito potrà essere fornita dal destinatario senza necessità di impugnare la relata mediante querela di falso (cfr. Cass. n. 2082/1999, secondo cui ad integrare l’ultimo adempimento ex art. 140 c.p.c. di “dare notizia” al destinatario delle operazioni compiute “non è sufficiente che la raccomandata sia consegnata all’ufficio postale di partenza, ma è necessario che la stessa sia spedita, con la conseguenza che la notificazione deve ritenersi nulla, qualora risulti che, dopo la consegna, il piego raccomandato non sia stato inoltrato dall’ufficio postale – v. Cass. n. 11118/2000-.
Vedi, con riferimento alla giurisprudenza formatasi sull’art. 140 c.p.c. anteriormente all’intervento della sentenza della Corte costituzionale n. 3/2010, Cass. n. 3497 del 04/04/1998, secondo cui il compimento di detta ultima formalità “non può essere desunto dalla sola indicazione del numero della raccomandata spedita, senza alcuna verifica sull’esistenza e sul contenuto della ricevuta di spedizione, anche ai fini del riscontro degli elementi richiesti dall’art. 48 disp. att. cod. proc. civ., atteso che l’attestazione dell’ufficiale giudiziario di avere inviato una raccomandata indicandone il numero copre con la fede privilegiata soltanto tale ambito, ma dalla stessa non sono desumibili né l’indirizzo al quale la raccomandata è stata spedita né il destinatario della medesima negli altri elementi di cui all’art. 48 disp. att. cod. proc. civ” ).
Orbene, dai principi sopra riportati non può che conseguire la fondatezza della censura proposta, laddove ha evidenziato il vizio della decisione impugnata che aveva desunto, all’interno del procedimento di notifica dell’art. 140 c.p.c., il rispetto della formalità di cui all’invio della raccomandata dall’attestazione effettuata dal messo notificatore.
In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri motivi, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri due.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.