Corte di Cassazione – Ordinanza n. 31480 del 3 dicembre 2019

ORDINANZA

sul ricorso 19041-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –

contro

(OMISSIS);
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 29/2012 della COMM.TRIB.REG. di MILANO, depositata il 08/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2019 dal Consigliere Dott. FANTICINI GIOVANNI.

RILEVATO CHE

– (OMISSIS) impugnava innanzi alla C.T.P. di Milano la cartella di pagamento n. (OMISSIS) emessa a seguito della mancata impugnazione degli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate per maggiori imposte dovute negli 2002/2003/2004 e sanzioni per gli anni 2002 e 2006; lamentava la ricorrente che gli avvisi di accertamento, atti prodromici all’emissione della cartella, non le erano stati notificati e che, dunque, la cartella era da reputarsi illegittima;

la C.T.P. di Milano accoglieva il ricorso;

la C.T.R. della Lombardia, con la sentenza n. 29/49/12 dell’8/3/2012, respingeva l’appello dell’Agenzia delle Entrate; nella parte che ancora qui rileva la C.T.R. affermava: “Nel corso del giudizio di primo grado, l’Ufficio si costituiva in giudizio senza depositare nessuna documentazione nei termini perentori stabiliti dal Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 32… Soltanto nel corso della pubblica udienza della causa presentava alcune fotocopie delle relate di notifica degli accertamenti, documentazione indispensabile ai fini della soluzione della controversia…. la presentazione di documenti deve avvenire entro il termine previsto dal Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 32, comma 1, ossia fino a 20 giorni prima dell’udienza con l’osservanza delle formalita’ di cui all’articolo 24, comma 1. Tale termine deve ritenersi di natura perentoria e quindi sanzionato con la decadenza… Conseguentemente e’ inibito al Giudice di fondare la propria decisione sulla documentazione tardivamente presentata. La notifica, peraltro, reca alcune irregolarita’ che di seguito vengono indicate: – le 5 relazioni di notificazione recano “affissione di avviso di deposito in busta sigillata alla porta abitazione”; le foto allegate dimostrano che non vi e’ alcuna abitazione bensi’ un cancello metallico, al quale sembra improbabile che siano state affise ben 5 buste sigillate (che in effetti non sono state mai trovate dalla ricorrente); – gli orari apposti sulle relazioni sono contrassegnati con numeri progressivi dal 246 al 250 (e) recano la data del 12.3.2008, di cui 2 sono state effettuate alle ore 9,00, altre 2 alle 9,30 e l’ultima alle 10. La notifica, come ha gia’ rilevato la ricorrente, e’ inverosimilmente durata un’ora e gli orari indicati sono errati; – le ricevute di ritorno sono state sottoscritte da “S.A. Cabello”. La persona non e’ stata identificata: non si puo’ trattare di un vicino non essendovi case vicine come e’ facilmente verificabile dalla documentazione fotografica allegata. Tra l’altro, l’articolo 148 c.p.c., comma 2, prescrive che a fianco del consegnatario devono essere precisate “le sue qualita’””;

– avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi, al quale resiste con controricorso (OMISSIS).

CONSIDERATO CHE

1. In via preliminare, devono essere respinte le eccezioni di inammissibilita’ del ricorso sollevate dalla controricorrente: la tempestiva notificazione del controricorso supera il preteso vizio di invalidita’ della notifica dell’atto introduttivo consistente nella consegna di questo a uno dei procuratori della (OMISSIS) anziche’ al procuratore domiciliatario; l’abrogazione dell’articolo 366-bis c.p.c. rende evidente che nessun quesito di diritto doveva essere formulato dall’Agenzia ricorrente.

2. Col primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione (ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 32, perche’ la documentazione che la C.T.R. ha considerato tardivamente depositata dall’Agenzia all’udienza di discussione (e, in quanto tardiva, ritenuta inutilizzabile) e’ stata acquisita ex officio dalla C.T.P., la quale aveva disposto l’acquisizione agli atti delle copie delle retate di notifica degli avvisi di accertamento e delle ricevute di ritorno.

3. Il motivo e’ fondato.

La C.T.R. della Lombardia ha erroneamente applicato il Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 32 – norma che individua termini perentori per il deposito della documentazione – alla fattispecie processuale in esame, in cui l’acquisizione era avvenuta ex officio in virtu’ del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 7, comma 3; il fatto che quest’ultima norma fosse gia’ stata abrogata e, quindi, non potesse essere invocata a fondamento del provvedimento di acquisizione resta irrilevante, poiche’ nessuna censura a riguardo risulta formulata dalla (OMISSIS).

Il giudice d’appello, dunque, ha fondato la propria decisione applicando la disposizione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 32 all’acquisizione officiosa dei documenti riguardanti la notificazione, mentre la succitata norma concerne le produzioni delle parti non sollecitate dal giudice.

In assenza di doglianze sul provvedimento della C.T.P., la predetta documentazione non era affatto inutilizzabile (peraltro, la stessa C.T.R. da’ atto di averla esaminata e considerata “indispensabile ai fini della soluzione della controversia”) e, anzi, la parte avrebbe potuto produrla anche nel secondo grado Decreto Legislativo n. 546 del 1992, ex articolo 58; in ogni caso, poiche’ i documenti erano gia’ depositati (anche se irritualmente) nel giudizio di primo grado, gli stessi dovevano essere considerati per assumere la decisione sull’impugnazione (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 5429 del 07/03/2018, Rv. 647276-01).

4. Col secondo e col terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione (ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) degli articoli 2699 e 2799 c.c. e articoli 140, 148 e 160 c.p.c., perche’ la C.T.R. ha superato le risultanze delle relate di notificazione (atti pubblici), reputandole inverosimili o false in base ad argomentazioni logiche (fondate su fotografie o su supposizioni) senza che fosse stata proposta querela di falso.

5. Entrambi i motivi sono fondati.

La fede privilegiata di cui gode la relata di notificazione impedisce al giudice di disattendere il suo contenuto che, nel caso di specie, da’ atto del compimento delle attivita’ di recapito degli avvisi di accertamento prodromici alla cartella impugnata; ne’ puo’ inferirsi come fa la C.T.R. – l’invalidita’ della notificazione dalla mancata indicazione delle qualita’ del soggetto che ha sottoscritto la ricevuta di ritorno (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 27479 del 30/12/2016, Rv. 642390-01).

6. Consegue a quanto esposto la cassazione della decisione impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell’articolo 384 c.p.c. la controversia puo’ essere decisa nel merito respingendo l’originario ricorso della (OMISSIS).

7. A norma dell’articolo 385 c.p.c., comma 2, occorre provvedere sulle spese di tutti i gradi del giudizio.

La controricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese sostenute dall’Agenzia delle Entrate per il giudizio di cassazione. Ritiene il Collegio di compensare le spese dei gradi di merito in ragione delle alterne vicende processuali.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., respinge il ricorso originario;

condanna (OMISSIS) a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 5.600,00, oltre a spese prenotate a debito;

compensa le spese dei gradi di merito.