Corte di Cassazione – Ordinanza n. 2229 del 30 gennaio 2020

ORDINANZA

sul ricorso 18109-2014 proposto da:

(OMISSIS) S.P.A., gia’ (OMISSIS) S.P.A.;
– ricorrente –

contro

(OMISSIS);
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1744/2013 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata il 26/04/2013 R.G.N. 3904/2010;

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

RILEVATO CHE

1 la Corte d’appello di Palermo, con ordinanza ex articolo 348-ter c.p.c., dichiarava inammissibile il gravame svolto da (OMISSIS) s.p.a. avverso la sentenza del locale Tribunale che, in riferimento all’iscrizione ipotecaria effettuata su nove immobili di proprieta’ di (OMISSIS) per mancato pagamento di crediti contributivi portati da sei cartelle esattoriali, aveva accolto l’opposizione all’iscrizione ipotecaria proposta sul presupposto, per quanto in questa sede rileva, dell’illegittimita’ per nullita’ della notificazione, per essere state le cartelle notificate ai sensi dell’articolo 139 c.p.c., comma 4, mediante consegna al portiere dello stabile senza il successivo invio della lettera raccomandata al destinatario per dare avviso dell’avvenuta consegna;

2. il giudice di primo grado, premesso che l’opposizione atteneva all’illegittimita’ dell’iscrizione ipotecaria in conseguenza dell’omessa notifica delle cartelle esattoriali, escludeva la ritualita’ della notificazione delle cartelle in difetto di prova, con onere a carico dell’agente della riscossione, dell’invio della raccomandata recante avviso dell’avvenuta consegna al portiere dello stabile (cosi’, di seguito, le cartelle esattoriali delle quali si controverte: a) (OMISSIS); b) (OMISSIS); c) (OMISSIS); d) (OMISSIS); e) (OMISSIS); f) (OMISSIS));

3. in particolare, per due cartelle – qui contrassegnate dalle lettere a) e b) riteneva mancare qualsiasi documentazione attestante l’invio delle raccomandate;

4. quanto alle restanti cartelle, il Tribunale, premessa l’inidoneita’ dei documenti prodotti, definiti ermetici, a fornire alcuna prova, quantomeno di carattere presuntivo, per l’incertezza nell’attribuzione e nella data di formazione, e per mancanza dell’indicazione dell’indirizzo del destinatario, riteneva non provato l’invio della raccomandata informativa dell’avvenuta consegna delle cartelle esattoriali al portiere dello stabile;

5. avverso la sentenza di primo grado ricorre per cassazione (OMISSIS) s.p.a., con due motivi; resiste (OMISSIS) con controricorso;

6. la Procura generale ha chiesto il rigetto del ricorso;

CONSIDERATO CHE

7. con i motivi di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione dell’articolo 139 c.p.c., per non avere il Tribunale ritenuto mera irregolarita’, ma vizio dell’attivita’ notificatoria, la mancata prova dell’invio della raccomandata al destinatario per dargli avviso della consegna (primo motivo); violazione e o falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c., articoli 2697, 2699, 2700 e 1335 c.c., per non avere il tribunale ritenuto fornita la prova dell’avvenuta informativa della consegna al portiere attraverso la distinta, riferita all’invio di piu’ di dieci raccomandate, recante indicazione del numero assegnato ad ogni raccomandata (secondo motivo);

8. il ricorso e’ da rigettare;

9. va premesso che nel caso in cui l’appello sia stato dichiarato inammissibile, ex articolo 348-ter c.p.c., il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado puo’ essere proposto entro i limiti delle questioni gia’ sollevate con l’atto di appello e di quelle riproposte ex articolo 346 c.p.c., senza che possa assumere rilievo la diversa formulazione dei motivi, che trova giustificazione nella natura del ricorso per cassazione, quale mezzo di impugnazione a critica vincolata, proponibile esclusivamente per i vizi previsti dall’articolo 348-ter c.p.c., comma 4 e articolo 360 c.p.c., comma 1, non comportando la dichiarazione di inammissibilita’ dell’appello sostanziali modificazioni nel giudizio di legittimita’, fatta eccezione per la necessita’ che l’impugnazione sia rivolta direttamente contro la sentenza di primo grado e per l’esclusione della deducibilita’ del vizio di motivazione;

10. cio’ premesso, la notifica delle cartelle delle quali si discute e’ stata eseguita direttamente dal messo notificatore nelle mani del portiere, ai sensi dell’articolo 139 c.p.c., comma 3, e a tale consegna non ha fatto seguito la spedizione della raccomandata informativa di cui al successivo comma 4 o comunque non e’ stata raggiunta la prova di tale spedizione;

11. non si versa, dunque, in ipotesi in cui l’agente della riscossione provvede alla notifica diretta, a mezzo del servizio postale, Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ex articolo 26 delle cartelle di pagamento prodromiche alle intimazioni di pagamento, nel qual caso questa Corte e’ ferma nel ritenere che gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente, con la conseguenza che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facolta’ di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1992, con la conseguenza che, in caso di notifica al portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto (cfr., per tutte, Cass. n. 20527 del 2019 e i precedenti ivi richiamati);

12. la notificazione eseguita dai messi comunali o da messi speciali autorizzati dall’ufficio (Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ex articolo 60, comma 1, lettera a)), va eseguita nel rispetto delle norme stabilite dagli articoli 137 c.p.c. e ss., ma secondo le modifiche indicate nel medesimo articolo 60 che, per quanto ci occupa, dispone, alla lettera b)-bis, aggiunta dal Decreto Legge n. 223 del 2006, articolo 37, comma 27, lettera a): “se il consegnatario non e’ il destinatario dell’atto o dell’avviso, il messo consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo da’ notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata”;

13. e’ lo stesso Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, u.c., che, nel disciplinare la notificazione della cartella di pagamento, rinvia, per quanto in esso non regolato, al Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60 e, dunque, a quanto ivi previsto per la consegna eseguita dal messo notificatore al consegnatario, diverso dal destinatario dell’atto;

14. il Giudice delle leggi (v. Corte Cost. n. 175 del 2018), intervenuto sulla speciale facolta’ dell’agente della riscossione, in forza della funzione pubblicistica svolta, di avvalersi delle forme semplificate di notificazione a mezzo del servizio postale senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell’ufficiale giudiziario, ha avuto modo di precisare che la mancata previsione di un obbligo di comunicazione di avvenuta notifica, limitata al solo caso in cui il plico sia consegnato dall’operatore postale direttamente al destinatario o a persona di famiglia o addetto alla casa, all’ufficio o all’azienda o al portiere, “non costituisce nella disciplina della notificazione”, nonostante tale “obbligo vale indubbiamente a rafforzare il diritto di azione e di difesa (articolo 24 Cost., commi 1 e 2) del destinatario dell’atto”, “una condizione indefettibile della tutela costituzionalmente necessaria di tale, pur fondamentale, diritto”;

15. l’autorevole avallo del Giudice delle leggi al consolidato orientamento di legittimita’ ha dunque una ben delineata cornice, limitata al solo caso in cui il plico sia consegnato dall’operatore postale direttamente al destinatario o a persona di famiglia o addetto alla casa, all’ufficio o all’azienda o al portiere (c.d. notificazione semplificata);

16. nella diversa ipotesi della consegna diretta del plico al portiere da parte del messo notificatore, agli effetti della necessaria spedizione della raccomandata prescritta dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, comma 1, lettera b)-bis, (e dall’articolo 139 c.p.c., comma 3) e della necessita’, in altre parole, che all’effettivo destinatario sia dato avviso dell’avvenuta consegna al portiere, vanno valorizzati i principi gia’ affermati, sia pur in riferimento alla notificazione del ricorso per cassazione, da Cass., Sez.U., n. 18992 del 2017 (e mutuati, in fattispecie simile a quella ora all’esame del Collegio, da Cass. n. 7892 del 2019), in considerazione della consegna dell’atto a persona non legata al destinatario della notificazione dai particolari vincoli evidenziati nell’articolo 139 c.p.c., comma 2, condizione che attenua la sfera di effettiva conoscibilita’ del destinatario e la possibilita’ di prendere immediata conoscenza dell’atto rispetto alle altre fattispecie, indicate dal comma 2, per le quali e’ assai stretta la natura del vincolo tra consegnatario dell’atto e destinatario;

17. tale minor grado di conoscibilita’ esige, almeno, di essere colmato con quel quid pluris costituito dalla spedizione dell’ulteriore avviso, sia pure ex post;

18. il secondo motivo e’ inammissibile perche’, nonostante l’invocazione, solo formale, di violazioni o false applicazioni di norme, e’ estraneo all’area di cui all’articolo 360 c.p.c. (nei limiti prescritti dall’articolo 348-ter c.p.c., comma 4) perche’, in realta’, si sollecita un diverso apprezzamento in punto di fatto delle risultanze documentali esaminate dall’impugnata sentenza;

19. le doglianze che avversano l’ordinanza della Corte territoriale laddove, trattando della notificazione mediante l’ausilio del servizio postale, ai sensi dell’articolo 139 c.p.c., comma 4, distingue tra prerogative pubblicistiche del servizio postale universale e adempimenti del soggetto privato delegato alla notifica (nella specie, il (OMISSIS) e (OMISSIS)), devono ritenersi inammissibili perche’ esulano dalla cornice fissata dall’articolo 348-ter c.p.c., comma 4 e dalla ratio decidendi espressa con la decisione di primo grado, gravata in questa sede di legittimita’ e incentrata sull’inidoneita’ dei documenti prodotti, per incertezza nella paternita’ e nella data di formazione, a provare la compiuta informativa, al destinatario di alcune delle cartelle opposte, dell’avvenuta consegna al portiere;

20. correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha ritenuto la nullita’ della notifica delle cartelle esattoriali sulla base del preliminare accertamento in fatto che le stesse erano state consegnate al portiere, ai sensi dell’articolo 139 c.p.c., comma 3, e che non era seguita la spedizione della raccomandata informativa di cui al successivo comma 4, secondo le specificazioni introdotte dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, comma 1, lettera b)-bis (o comunque non era stata raggiunta la prova di tale spedizione), facendone seguire l’accoglimento dell’opposizione all’iscrizione ipotecaria;

21. le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

22. ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.