E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 31479 del 3 dicembre 2019. Nella motivazione, si legge tra l’altro che “… Al contrario, l’attivazione del servizio “seguimi” non assume alcuna rilevanza giuridica ai fini della validità delle notificazioni, né l’indicazione di un indirizzo al quale recapitare la corrispondenza può assurgere ad elezione di domicilio ai sensi della lett. d) dell’art. 60 citato, difettando i requisiti formali prescritti dalla citata disposizione. …”