Corte di Cassazione – Ordinanza n. 30577 del 03 novembre 2023

RILEVATO CHE

In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Catanzaro rigettava la domanda svolta da (OMISSIS) nei confronti dell’Inps e avente ad oggetto il pagamento di somme trattenute dall’Inps in funzione recuperatoria di una previa indebita corresponsione di ratei di pensione integrativa dovuti da un fondo di previdenza aziendale.

Riteneva la Corte che l’appello dell’Inps non fosse inammissibile per genericita’, e che nemmeno fosse improcedibile per mancata notifica del ricorso in appello; la notifica effettuata presso il difensore in un indirizzo irreperibile – per trasferimento dello studio del difensore – non era inesistente ma nulla, sicche’ era stato fissato nuovo termine per la notifica, andata poi a buon fine. Aggiungeva la Corte che l’Inps non aveva svolto alcuna eccezione nuova in appello, avendo mantenuto immutati i fatti costitutivi della fattispecie dedotta in giudizio ed essendosi limitato a richiamare per la prima volta solo la norma dell’articolo 2033 c.c. Nel merito, la Corte riteneva dovuta la trattenuta operata dall’Inps in quanto le somme pretese dal pensionato erano state pagate indebitamente dall’Inps, sia perche’ non vi era alcun affidamento incolpevole da tutelare in capo al soggetto, sia perche’ non era applicabile la disciplina dell’indebito previdenziale ma l’articolo 2033 c.c..

Avverso la sentenza, (OMISSIS) ricorre per sette motivi illustrati da memoria.

L’Inps resiste con controricorso.

All’adunanza camerale il collegio riserva il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.

CONSIDERATO CHE

Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 435 c.p.c., comma 3, articolo 291 c.p.c., comma 1 e articolo 421 c.p.c. per non avere la Corte dichiarato improcedibile l’appello, essendo la notifica inesistente e quindi non potendo la stessa essere rinnovata.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 435 c.p.c., comma 3, articolo 291 c.p.c., comma 1 e articolo 421 c.p.c., articolo 111 Cost. e articolo 6 CEDU, per non avere la Corte considerato che la rinnovazione della notifica andava eseguita in prevenzione, senza aspettare l’ordine del giudice dato alla prima udienza.

Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 435 c.p.c., comma 3, articolo 291 c.p.c., comma 1 e articolo 421 c.p.c., articolo 111 Cost. e articolo 6 CEDU, per non avere la Corte motivato sulle ragioni dell’eccezione di improcedibilita’ avanzata in sede d’appello

Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 434 e 342 c.p.c. per non avere la Corte affermato l’inammissibilita’ dell’appello nonostante difettasse di specificita’.

Con il quinto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 434 e 342 c.p.c. per non avere la Corte motivato le ragioni di esclusione dell’inammissibilita’ dell’appello.

Con il sesto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 437 c.p.c., articolo 416 c.p.c., comma 3 e articolo 115 c.p.c., per avere la Corte escluso che fosse nuova e inammissibile l’eccezione svolta dall’Inps per la prima volta solo in grado d’appello, concernente l’applicabilita’ dell’articolo 2033 c.c. in luogo della disciplina dell’indebito previdenziale.

Con il settimo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 88 del 1989, articolo 53, L. n. 412 del 1991, articolo 13, comma 1 e articolo 2033 c.c. per avere la Corte applicato l’articolo 2033 c.c. anziche’ la disciplina dell’indebito previdenziale L. n. 88 del 1989, ex articolo 52.

I primi due motivi, che possono essere trattati congiuntamente stante la loro stretta connessione, sono fondati, con conseguente assorbimento dei restanti.

L’eccezione di inammissibilita’ del ricorso svolta d’Inps e’ infondata poiche’, in disparte la lettera della rubrica, il contenuto dei motivi e’ sufficientemente specifico e pone unicamente una questione di diritto, senza alcuna censura di vizio motivazionale della sentenza.

Cio’ premesso, risulta dalla pronuncia impugnata ed e’ incontroverso tra le parti che la notifica dell’atto d’appello presso il precedente studio del difensore costituito in primo grado non ando’ a buon fine: l’ufficiale giudiziario rilascio’ la relata con la dicitura “irreperibile”, come risulta dalla sentenza impugnata. L’Inps non si attivo’ per rinotificare, ma attese la prima udienza di comparizione dinnanzi al collegio d’appello; provvide alla nuova notifica solo dopo l’ordine di rinnovazione della notifica dato in udienza.

Questa Corte (Cass.8618/19), in un caso analogo al presente, di mutamento di studio del difensore con una prima notifica tentata nel precedente indirizzo e tornata al mittente con la dicitura di destinatario irreperibile, ha ritenuto che, non essendo la notifica andata a buon fine per irreperibilita’ del destinatario, fosse onere del notificante riattivarsi, in conformita’ a quanto statuito da Cass. S.U. n. 14594/16.

Ugualmente, in un caso di notifica dell’impugnazione non andata a buon fine per trasferimento dello studio del procuratore, con dicitura di irreperibilita’, Cass.115/22 ha affermato sussistere un onere di riattivazione del procedimento notificatorio a cura della parte.

In questi casi, dunque, la parte non e’ consentito alla parte di attendere l’ordine di rinotificazione dato dal giudice in udienza ai sensi dell’articolo 291 c.p.c., essendo necessario, invece riattivare il procedimento notificatorio per evitare che passi in giudicato la sentenza impugnata.

Tali principi risalgono a Cass. S.U. n. 3818 e 3819 del 2009, rispetto alle quali non costituisce revirement Cass. S.U. n. 14594/16 (cosi’ Cass.8983/23).

Specificamente, nel senso di cui al secondo motivo di ricorso, si e’ espressa Cass.8983/23, in un caso in cui la notifica non era andata a buon fine per essere il destinatario sconosciuto all’indirizzo. La Corte ha escluso che fosse ammissibile l’impugnazione per il sol fatto che l’impugnante avesse atteso la prima udienza e l’ordine di rinnovazione della notifica dato in quell’occasione dal giudice.

Risulta da quanto fin qui detto che l’appello era improcedibile, non avendo l’Inps provveduto a riattivarsi tempestivamente per rinnovare la notifica non andata a buon fine, essendosi limitato ad attendere la prima udienza e l’ordine di rinnovazione ex articolo 291 c.p.c..

Conclusivamente, la sentenza va cassata senza rinvio, perche’ il processo non poteva essere proseguito in appello, siccome improcedibile (articolo 382, u.c.).

Le spese del giudizio d’appello e del presente giudizio di cassazione seguono la soccombenza dell’Inps.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata perche’ il processo non poteva essere proseguito.

Condanna l’Inps a pagare le spese liquidate al ricorrente per il secondo grado in Euro3500 per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge; per il presente giudizio di cassazione in Euro3500 per compensi, Euro200 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.