Corte di Cassazione – Ordinanza n. 171 del 8 gennaio 2021

ORDINANZA

sul ricorso 12819-2018 proposto da:

(OMISSIS) SRL;
– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2892/3/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 25/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La CTR della Calabria, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto dalla (OMISSIS) s.r.l. avverso la sentenza del giudice di primo grado che aveva ritenuto la tardivita’ della notifica del ricorso introduttivo proposto avverso l’avviso di accertamento relativo ad IRES, IVA e IRAP per l’anno 2007, ritenendo affetta dal vizio dell’inesistenza la notifica dell’atto introduttivo del giudizio effettuata a mezzo incaricato di posta privata. Secondo la CTR i servizi di posta privata non assicurano certezza sulla data di spedizione e sulla consegna, rendendo corretto il principio dell’inesistenza delle notifiche.

La societa’ contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, al quale ha resistito l’Agenzia delle entrate con controricorso.

Con il primo motivo si deduce la nullita’ della sentenza per motivazione inesistente, non riproducendo la sentenza l’esposizione dei motivi in fatto e in diritto.

Con il secondo motivo si deduce la violazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articoli 16, 17, 20, del Decreto Legislativo n. 261 del 1999, articolo 4 e dell’articolo 156 c.p.c.. La ricorrente evidenzia che la notifica del ricorso si era comunque conclusa con la consegna del plico al destinatario, non potendosi pertanto ritenere inesistente.

Il primo motivo di ricorso e’ infondato, riportando la sentenza impugnata, sia pur in modo assai sintetico, il contenuto delle pregresse fasi del giudizio e le ragioni della decisione rispetto alla censura, proposta dalla societa’ contribuente, in ordine alla ritenuta inesistenza della notifica a mezzo del servizio postale privato.

Tanto consente di ritenere rispettato il canone del c.d. minimo costituzionale al quale ha fatto riferimento questa Corte a Sezioni Unite per escludere il vizio di inesistenza della motivazione – cfr. Cass., S.U., n. 8053/2014 -.

Il secondo motivo e’ fondato nei termini di seguito esposti.

Ed invero, giova ricordare che le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 299 del 2020, hanno fissato il seguente principio di diritto:

“in tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 e’ prevista la possibilita’ per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, e’ nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017”;

“la sanatoria della nullita’ della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall’operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestivita’ del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perche’ sprovvisto di titolo abilitativo” (Cass., S.U., n. 299 del 2020).

A tale principio non si e’ uniformato il giudice di appello che ha invece ritenuto affetta dal vizio di inesistenza la notifica del ricorso introduttivo, senza per nulla considerare l’avvenuta costituzione nel giudizio di primo grado dell’Agenzia delle entrate – con atto del 21.6.202- all’esito della notifica del ricorso proposto contro l’avviso di accertamento notificato il 26.10.2011 proposto dalla ricorrente con atto del 22.12.2011.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del secondo motivo, rigettato il primo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad atra sezione della CTR Calabria anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad alta sezione della CTR Calabria anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.