Corte di Cassazione – Ordinanza n. 16859 del 15 giugno 2021

RITENUTO CHE

La contribuente (OMISSIS) ricorre a questa Corte, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 113/22/14 della CTR del Lazio con la quale e’ stato respinto il suo appello, e confermata la sentenza di primo grado che ha respinto il suo ricorso per l’impugnazione della cartella con cui le veniva richiesto il pagamento di Euro 69.501,18 a titolo di irpef per gli anni 2006 e 2007.

Con l’impugnazione della cartella asseriva di non avere mai ricevuto gli avvisi di accertamento prodromici ad essa, per vizi della notifica degli stessi. Infatti, le notifiche erano state eseguite ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, presso l’indirizzo della residenza anagrafica in via Ravel a Roma, nel dicembre 2010, pur avendo ella venduto tale immobile con atto dell’aprile 2010, ed essendosi da allora allontanata da tale abitazione.

La CTR, tuttavia, rigettava l’appello sul presupposto che la notifica era avvenuta presso la residenza anagrafica.

L’Agenzia delle Entrate non si e’ costituita.

La contribuente ha depositato memoria del 5.2.2021.

Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto accogliersi il primo motivo.

CONSIDERATO CHE

Con il primo motivo la contribuente deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 140 c.p.c. e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3. Nullita’ della notifica degli atti presupposti (avvisi di accertamento).

La CTR ha errato nel ritenere correttamente effettuata la notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, lettera e), laddove non sono state effettuate ricerche che, tra l’altro, avrebbero rivelato che la stessa era reperibile presso il domicilio fiscale sempre in Roma.

Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 2729 c.c. e del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 7, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3.

Con il terzo motivo deduce omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia – articolo 360 c.p.c., n. 5 – nullita’ della cartella di pagamento per mancata notifica degli atti presupposti.

Il ricorso e’ fondato.

Nel caso di specie si era in presenza di una irreperibilita’ c.d. relativa della contribuente, in quanto la stessa si era trasferita all’interno dello stesso Comune in cui e’ stata eseguito il primo tentativo di notifica di cui si discute.

Questa Corte (sez. V, n. 16696 del 2013 e conf. Sez. V, n. 5374 del 2015), ha avuto modo di affermare che “La notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 60, va effettuata secondo il rito previsto dall’articolo 140 c.p.c. quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto’ eseguire la consegna perche’ questi (o ogni altro possibile consegnatario) non e’ stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all’articolo 60 cit., comma 1, lettera e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perche’ risulta trasferito in luogo sconosciuto, accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov’e’ situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune. Rispetto a tali principi, nulla ha innovato la sentenza della Corte costituzionale del 22 novembre 2012, n. 258 la quale nel dichiarare “in parte qua”, con pronuncia di natura “sostitutiva”, l’illegittimita’ costituzionale del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 26, comma 3 (corrispondente all’attualmente vigente comma 4), ovvero la disposizione concernente il procedimento di notifica delle cartelle di pagamento, ha soltanto uniformato le modalita’ di svolgimento di detto specie, cartella di pagamento) effettuata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 60, comma 1, lettera e), laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilita’ del destinatario nel comune ove e’ situato il domicilio fiscale del contribuente, senza ulteriore indicazione delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento non sia un mero mutamento di indirizzo all’interno dello stesso comune, dovendosi procedere secondo le modalita’ di cui all’articolo 140 c.p.c. quando non risulti un’irreperibilita’ assoluta del notificato all’indirizzo conosciuto, la cui attestazione non puo’ essere fornita dalla parte nel corso del giudizio”.

Ora, dagli atti emerge che il messo si sia limitato a chiedere agli altri abitanti dello stabile se conoscevano la contribuente (come risulta dalla relata in calce all’atto) e quindi ha proceduto secondo il Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, lettera e), mentre avrebbe dovuto effettuare ulteriori ricerche anagrafiche che avrebbero rivelato che la contribuente era sempre residente in Roma.

Tale principio, e’ stato ribadito dalla recente ordinanza sez. VI-5, n. 2877 del 2018 (in termini anche sez. VI-5, n. 12646 del 2018), che, in un caso in cui chi procedeva alla notifica aveva semplicemente acquisito informazioni dal custode dello stabile, ha affermato a chiare lettere che “In tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalita’ previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, comma 1, lettera e), in luogo di quella ex articolo 140 c. p. c., il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l’irreperibilita’ assoluta del contribuente, ossia che quest’ultimo non abbia piu’ ne’ l’abitazione ne’ l’ufficio o l’azienda nel Comune gia’ sede del proprio domicilio fiscale”.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata, non essendosi attenuta al suddetto principio, con rinvio della causa alla CTR del Lazio per il riesame della notifica alla luce delle circostanze fattuali concrete della vicenda, nonche’ per la pronuncia sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, come in motivazione.

Cassa la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio.