Corte di Cassazione – Ordinanza n. 529 del 11 gennaio 2017

ORDINANZA

sul ricorso 25811/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro tcmpore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 524/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di CATANZARO del 12/03/2015, depositata il 17/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/11/2016 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’articolo 380 bis c.p.c., Delib. di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria che – per quanto qui ancora interessa – aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Crotone nei riguardi di (OMISSIS) (mentre lo aveva accolto nei confronti della coobbligata (OMISSIS)). La CTP, a sua volta, aveva accolto il ricorso del (OMISSIS) e della (OMISSIS) avverso l’avviso di liquidazione (Registro e INVIM) ed irrogazione di sanzioni, a seguito della rettifica di valore di un bene acquistato nell’anno 1997 dal loro dante causa.

Con la decisione impugnata, la CTR ha sostenuto la fondatezza dell’eccezione preliminare di inesistenza della notificazione nei confronti del (OMISSIS), perche’ effettuata presso il procuratore domiciliatario sostituito da altro procuratore domiciliatario nel corso del giudizio di primo grado.

Il ricorso e’ affidato ad un unico motivo, con il quale la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articoli 16 e 17, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4. Osserva che le suddette norme, in tema di comunicazioni e notificazioni nel processo tributario, prevarrebbero – per il carattere di specialita’ – sulla disciplina processuale civile in materia. In particolare, poiche’ la variazione del domicilio eletto era contenuta in una memoria e poiche’ nel processo tributario tale variazione ha efficacia nei confronti della Commissione tributaria e delle controparti costituite solo dal decimo giorno successivo a quello della notifica della relativa denuncia di variazione, in difetto di tale notifica del tutto correttamente l’atto di appello sarebbe stato notificato presso l’originario difensore. E, d’altronde, il predetto vizio avrebbe potuto dare luogo solo ad una nullita’ e non all’inesistenza della notifica.

L’intimato ha resistito, concludendo per la declaratoria di inammissibilita’ o per il rigetto del ricorso.

Il motivo e’ infondato.

La notifica eseguita presso il procuratore cui sia stato revocato il mandato e sostituito da un altro e’ inesistente – come tale insuscettibile di sanatoria ai sensi dell’articolo 291 c.p.c. – una volta che nel giudizio la controparte abbia avuto conoscenza legale della sostituzione (Sez. 3, n. 759 del 19/01/2016).

Nel caso di specie, si trattava della modifica della persona del procuratore domiciliatario (ossia della sostituzione del rag. (OMISSIS) con il dr. (OMISSIS)) e non della variazione dell’indirizzo da parte dell’originario procuratore. Tale modifica era stata portata a conoscenza della controparte, mediante la memoria di costituzione del nuovo difensore (con l’allegazione della revoca della procura alle liti del precedente difensore).

L’ipotesi e’ dunque differente da quella invocata dalla ricorrente, nella quale la notifica era stata eseguita presso “il procuratore costituito ma non domiciliatario”, che avrebbe invece dato luogo (non ad inesistenza ma) a nullita’, sanabile “ex tunc” per effetto del raggiungimento dello scopo dell’atto, sia mediante la rinnovazione della notificazione, sia mediante la costituzione in giudizio dell’intimato (Sez. 5, n. 9083 del 06/05/2015).

Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 2.500,00 oltre oneri di legge.