CTR Lombardia – Sentenza n. 2624 del 13 giugno 2017

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con avviso di accertamento n. (omissis) emesso nei confronti della (omissis), il Comune di Peschiera Borromeo ha da un lato rilevato una differenza di I.C.I. dovuta dalla predetta società per l’anno d’imposta 2009 pari ad Euro 309,00 ed ha, dallo altro, contestato l’omessa denuncia I.C.I., con irrogazione della sanzione per Euro 30.264,00 oltre interessi e spese.

La contribuente (omissis) ha proposto tempestivo ricorso eccependo l’illegittimità dell’atto impugnato per carenza di motivazione e, nel merito, per il fatto che, essendo divenuta proprietaria dei terreni edificabili oggetto di accertamento con atto stipulato dal notaio poi trasmesso dallo stesso a mezzo modello MUI, la stessa non poteva essere ritenuta obbligata alla presentazione della Dichiarazione ICI.

La CTP di Milano ha accolto il ricorso della parte contribuente con la sentenza n. 5395/2016 cosi essenzialmente motivando: “Non ha pregio l’eccezione di parte ricorrente in merito al difetto di motivazione dell’atto impugnato posto che lo stesso reca l’identificazione dell ‘immobile con i dati catastali, indica le norma di riferimento, il periodo di possesso, la categoria catastale …elementi tutti che hanno posto il contribuente nella condizione di svolgere una compiuta difesa. Il ricorso merita accoglimento per quanto riferito alle contestazioni svolte dalla ricorrente in merito all’applicazione della sanzione per omessa presentazione della dichiarazione ICI. A seguito dell’introduzione della normativa citata dalla ricorrente e sopra indicata, in caso di trasferimento della proprietà di un immobile, comunicata all ‘Agenzia delle Entrate dal notaio rogante tramite il modello MUI non sussisteva, per l’anno d’imposta 2009, alcun obbligo per la contribuente di presentare la dichiarazione ICI. Le Stesse Istruzioni Generali contenute nel modello di dichiarazione per l’anno d’imposta in discussione. al punto 2, specificano i soli casi in ci deve essere presentata la dichiarazione ICI. Il Comune resistente ha sostenuto che, nel caso di specie ricorreva una di tali condizioni, precisamente la terza ‘. Quando il Comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per il verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria”. Il richiamo a tale condizione non ha pregio posto che nel caso di specie le informazioni tutte afferenti il terreno compravenduto ed il corrispettivo di acquisto sono contenute nel MUI. Il Comune era pertanto onerato di reperire i dati afferenti i beni immobili compravenduti attraverso la consultazione MUI… …Rilevato che non è contestata la presentazione la presentazione del Modello Unico Informatico da parte del notaio rogante deve essere accolto precisando che parte ricorrente non ha contestato la debenza della differenza di imposta con tale atto chiesta.”

Avverso tale sentenza il Comune di Peschiera Borromeo ha proposto appello chiedendone la riforma per i motivi di seguito indicati:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 10 del D.Lgs. 504/1992 in merito all’obbligo di dichiarazione, in quanto, essendosi verificato un mutamento del valore venale in comune commercio rispetto al valoœ dichiarato precedentemente, era obbligo del contribuente provvedere ad aggiornare quel valore con una denuncia in modifica in quanto altrimenti si sarebbe determinato un diverso ammontare dell’imposta dovuta rispetto ad una base imponibile di importo minore;
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 5 del D.Lgs. 504/1992 in quanto solo il contribuente poteva conoscere i cinque parametri di riferimento indicati dalla legge per la determinazione del valore venale (zona territoriale di ubicazione, indice di edificabilità, destinazione d’uso consentita, oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno, prezzi medi di aree aventi analoghe caratteristiche);
3) violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 5 del D.Lgs. 504/1992, in quanto, il Comune, non trattandosi di terreni agricoli, non poteva ricorrere unicamente al dato della rendita catastale per determinare il valore venale degli immobili, ma solo alla dichiarazione di autoliquidazione che il contribuente avrebbe dovuto presentare;
4) violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 10 del D.Lgs. 504/1992, dell’art. 37, comma 53 del DL. 223/2006, in quanto è espressamente previsto che per le aree fabbricabili l’informazione relativa al valore dell’area sia dichiarata dal contribuente, perché tale elemento non è contenuto nella banca dati catastale;
5) violazione e mancata applicazione del combinato disposto dell’art. 10 del D.Lgs 504/1992, dell’art. 14 del D.Lgs. 471/1997, dell’art. 12 del D.Lgs. 472/1997, in quanto la CTP ha da un lato rilevato la violazione del parziale versamento e dall’altra ha immotivatamente annullato l’avviso di accertamento il quale prevedeva, oltre che 1a sanzione per omessa denuncia, anche l’applicazione della sanzione relativa al parziale versamento, attraverso l’istituto del cumulo giuridico (150% dell’imposta dovuta), non applicando cosi al contribuente la sanzione che invece era dovuta, almeno nella misura del 30%.

La (omissis) si è costituita in giudizio chiedendo:
– in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità dell’appello del Comune in quanto non è stato notificato in conformità a quanto previsto dagli artt.137 e seguenti del C.P.C. richiamati dall’art. 16, comma 2, del D.Lgs. 546/1992;
– la conferma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato illegittima la sanzione di Euro 30.264,00 per omessa dichiarazione, in quanto non dovuta stanti obiettive condizioni di incertezza.

La società contribuente inoltre ha proposto appello incidentale chiedendo la condanna del Comune appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio e la declaratoria di non debenza della sanzione per omessa dichiarazione ICI.

MOTIVAZIONE

L’appello proposto dal Comune di Peschiera Borromeo è da dichiarare inammissibile atteso che esso non è stato notificato in conformità a quanto previsto dagli artt. 137 e seguenti del codice di rito civile ma per il tramite di posta elettronica certificata inviata dal predetto Comune all ‘indirizzo email del difensore dott. (omissis) .

Devesi rilevare che la parte appellata (omissis) in liquidazione ha proposto ricorso in prime cure per il tramite del difensore dott. (omissis) al quale la società ha conferito mandato difensivo per ogni stato e grado del procedimento come da procura alle liti a margine del ricorso: conclusosi il giudizio di prime cure con l’accoglimento del ricorso della società contribuente, il Comune di Peschiera Borromeo avrebbe dovuto notificare l’appello al procuratore domiciliatario giusta il disposto dell’art. 330 C.P.C. richiamato dall’art. 49 del decreto legislativo n. 546 del 1992. Il Comune di Peschiera Borromeo al contrario ha notificato il presente gravame al liquidatore della parte appellata (omissis), alla stessa parte appellata (omissis) ed all’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore dott. (omissis) ma non a quest’ultimo nelle forme ordinarie previste dal codice di rito civile come richiamate dal decreto legislativo n. 546 del 1992. Al momento in cui è stata effettuata, ad opera del Comune di Peschiera Borromeo, la notifica del presente gravame all’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore ancora operante, per la Regione Lombardia, il cosiddetto processo civile telematico richiamato dall’art. 16 bis del decreto legislativo n. 546 del 1992: ciò comporta l’inesistenza della notifica a mezzo posta elettronica certificata e l’inammissibilità del gravame del Comune di Peschiera Borromeo (per una caso analogo si veda la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia n. 1711 del 24 marzo 2016).

L’art. 16 bis del decreto legislativo n. 546 del 1992 infatti ha previsto al terzo comma che le notificazioni tra le parti e il deposito presso la competente Commissione Tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del ‘Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013 n. 163 e successivi decreti di attuazione: il decreto del Ministro del ‘Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013 n. 163 ha poi demandato ai successivi decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze di individuare le regole tecnico-operative per le operazioni relative all’abilitazione al S.I.GI.T., di talché l’entrata in vigore del processo civile telematico in ambito tributario è stato subordinato all’adozione della normativa specifica di settore che, a propria volta, ne ha successivamente previsto l’entrata in vigore soltanto in alcune regioni d’Italia tra le quali non era ricompresa, al momento della notifica del presente gravame, la Regione Lombardia.

Consegue pertanto la inesistenza della notifica dell ‘appello del Comune di Peschiera Borromeo non essendo ipotizzabile, come sostenuto dalla recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 17941 del 12 settembre 2016, alcuna forma di sanatoria derivante dalla costituzione della società appellata.

Quanto all’appello di parte appellata (omissis) in liquidazione, definito incidentale autonomo, con cui quest’ultima ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti di causa ad onta della soccombenza del Comune di Peschiera Borromeo, esso deve essere dichiarato improcedibile sia ove ritenuto appello incidentale tardivo giusta il disposto dell’art. 334 e.p.c., sia ove ritenuto alla stregua di un appello principale in quanto proposto nel termine lungo di impugnazione: la Commissione rileva infatti che l’appello proposto dalla parte appellata (omissis) in liquidazione non è stato notificato alla parte appellante ma è stato azionato unicamente con il deposito delle controdeduzioni, il che lo rende improcedibile.

Le spese seguono la prevalente soccombenza e vanno liquidate a carico del Comune di Peschiera Borromeo in complessivi Euro 1.500,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

La Commissione dichiara inammissibile l’appello. Spese del grado secondo soccombenza.