E’ valida la notifica nella casa comunale delocalizzata in caso di destinatario assente

Il Comune può designare come “casa comunale” anche un altro luogo oltre al Municipio. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22167 del 5 settembre 2019 ha delineato la nozione di “casa comunale”.
Secondo la Suprema Corte, “in materia di notificazione di atti e quindi anche di verbali di accertamento di violazioni del codice della strada, la “casa del comune” in cui l’ufficiale notificante deve depositare la copia dell’atto da notificare si identifica, in alternativa alla sede principale del Comune, anche in qualsiasi struttura nella disponibilità giuridica di questo, vincolata allo svolgimento di funzioni istituzionali con provvedimento adottato prima della notificazione e chiaramente menzionata nell’avviso di avvenuto deposito“.

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