Corte di Cassazione – Ordinanza n. 24110 del 27 settembre 2019

ORDINANZA

sul ricorso 9193-2018 proposto da:

(OMISSIS);
– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 331/2017 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 28/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI MARZIO.

RILEVATO CHE

1. – (OMISSIS) ricorre per due mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto del 26 gennaio 2018 con cui la Corte d’appello di Campobasso ha respinto l’impugnazione dal medesimo proposta avverso la decisione del locale tribunale di conferma del diniego, da parte della competente Commissione territoriale, della protezione internazionale e di quella umanitaria.

2. – L’amministrazione intimata resiste con controricorso.

CONSIDERATO CHE

3. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare della L. n. 53 del 1994, articolo 3 bis, del Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16, comma 12, e successive modifiche, e del Regio Decreto n. 1611 del 1933, articolo 11.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare dell’articolo 156 c.p.c..

RITENUTO CHE

4. – Il Collegio ha disposto la redazione del provvedimento in forma semplificata.

5. – Il ricorso e’ manifestamente infondato.

5.1. manifestamente infondato il primo motivo.

Attesa la nullita’ della prima notificazione dell’atto d’appello, la Corte territoriale ne ha disposto la rinnovazione, ai sensi dell’articolo 291 c.p.c., che e’ stata effettuata all’indirizzo (OMISSIS), invece che all’indirizzo inserito nel Reginde (OMISSIS).

Sicche’, avuto riguardo alla perentorieta’ del termine fissato, la Corte d’appello ha giudicato inammissibile l’impugnazione, non essendo stato validamente ottemperato, nel termine assegnato, l’ordine di rinnovazione.

Orbene, tale decisione e’ conforme alle regole nella specie applicabili, l’una concernente l’esecuzione via pec della notificazione ad un indirizzo diverso da quello inserito nel Reginde, l’altro riguardante gli effetti dell’inosservanza del termine di cui all’articolo 291 c.p.c..

Quanto al primo aspetto, e’ agevole ricordare che in tema di notificazione a mezzo pec, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 149 bis c.p.c. e del Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16 ter, introdotto dalla L. di conversione n. 221 del 2012, l’indirizzo del destinatario al quale va trasmessa la copia informatica dell’atto e’, per i soggetti i cui recapiti sono inseriti nel Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (Reginde), unicamente quello risultante da tale registro. Ne consegue, ai sensi dell’articolo 160 c.p.c., la nullita’ della notifica eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario (Cass. 11 maggio 2018, n. 11574).

Quanto al secondo aspetto, l’articolo 291 c.p.c., applicabile al giudizio di appello per il tramite dell’articolo 359 c.p.c., stabilisce che, se il convenuto non si costituisce, in presenza di un vizio che importi nullita’ della notificazione della citazione, il giudice fissa all’attore un termine perentorio per rinnovarla, rinnovazione che impedisce ogni decadenza. Ora, la perentorieta’ del termine, come tale insuscettibile di essere prorogato quantunque sull’accordo delle parti, ai sensi dell’articolo 153 c.p.c., comma 1, impone che la notificazione debba essere validamente eseguita – Ovviamente tenendo altresi’ conto del principio della scissione dei momenti perfezionativi della notificazione – entro la sua scadenza, sicche’, in caso di ulteriore notificazione nulla, susseguente ad una prima notificazione anch’essa nulla, che abbia dato luogo all’assegnazione del termine in discorso, ai sensi del citato articolo 291, non puo’ seguire l’assegnazione di un nuovo termine in applicazione della stessa norma, il che si tradurrebbe in violazione del suo connotato di perentorieta’.

In tale prospettiva, guardando al ricorso per cassazione, e’ stato ad esempio detto che la mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell’articolo 291 c.p.c. per un vizio implicante la nullita’ della stessa, determina l’inammissibilita’ del medesimo, restando in ogni caso esclusa la possibilita’ di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorieta’ di quello gia’ concesso (Cass. 14 gennaio 2008, n. 625).

Beninteso, in tale congegno non v’e’ nulla di giugulatorio, giacche’ rimane pur sempre applicabile la valvola di sicurezza della rimessione in termini di cui all’articolo 153 c.p.c., comma 2 (v. p. es. gia’ Cass. 20 gennaio 2006, n. 1180). Tale disposizione, difatti, ha fatto della rimessione in termini un istituto di carattere generale applicabile, in linea di principio, a tutti i termini perentori contemplati dalla norma, comma 1. Ed invero, lo spostamento della disciplina della rimessione in termini, dall’articolo 184-bis c.p.c., collocato nel secondo libro, relativo al processo di cognizione, all’articolo 153 c.p.c., comma 2, collocato nel primo libro, relativo alle disposizioni generali, e’ indicativo dell’ampliamento del suo ambito di applicazione, non piu’ limitato alle sole decadenze interne al singolo grado di giudizio. Percio’, sono oggi certamente da ritenere incluse entro l’ambito di applicazione dell’articolo 153 c.p.c., comma 1, le problematiche connesse all’inosservanza dei termini per instaurare il processo di cognizione, per appellare, per ricorrere per cassazione o proporre altri mezzi di impugnazione, per proseguire o riassumere un processo interrotto o sospeso, e cosi’ via.

Ma, nel caso in esame, il giudice d’appello ha osservato che l’agevole reperibilita’ del corretto indirizzo pec dell’Avvocatura dello Stato rendeva irrimediabile l’inosservanza del termine assegnato.

5.2. – manifestamente infondato il secondo motivo.

Il principio richiamato dal ricorrente secondo cui l’irritualita’ della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullita’ se la consegna telematica (nella specie, in “estensione.doc”, anziche’ “formato.pdf”) ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato cosi’ il raggiungimento dello scopo legale: Cass., Sez. Un., 18 aprile 2016, n. 7665 non ha nulla a che vedere con caso in esame.

In identico frangente, viceversa, questa Corte ha gia’ ritenuto: “che non puo’ condividersi l’assunto del ricorrente, secondo cui la rinotifica non avrebbe potuto essere dichiarata nulla, avendo raggiunto il suo scopo, in quanto effettuata ad un indirizzo di posta elettronica certificata anch’esso riconducibile all’Avvocatura distrettuale, dello Stato di Campobasso, e seguita dalla composizione in udienza della difesa erariale, la quale, pur non essendosi formalmente costituita, avrebbe dichiarato di averla ricevuta,- che infitti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 149-bis c.p.c. e del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, articolo 16-ter, introdotto dalla L. di conversione 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 18, n. 2, l’indirizzo del destinatario al quale dev’essere trasmessa la copia informatica dell’atto, ai fini della notificazione a mezzo della posta elettronica certificata, e’, per i soggetti diversi da quelli inclusi negli elenchi previsti dal citato Decreto Legge n. 179, articolo 4 e articolo 16, comma 12 (cittadini residenti e amministrazioni pubbliche di cui al Decreto Legislativo n. 30 marzo 2001, n. 165, articolo 1, comma 2), dal Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 183, articolo 16, comma 6, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 (imprese costituite in forma societaria), e dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, articolo 6-bis (imprese e professionisti), quello risultante dal Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (Reginde); che, pertanto, la mera disponibilita’ da parte dell’Avvocatura dello Stato di altri indirizzi di posta elettronica certificata ad essa intestati presso ciascuna sede, e destinati ad usi diversi, non consente di declassare a mera irregolarita’ la trasmissione ad un indirizzo diverso da quello risultante dal Reginde, la quale, equivalendo all’inosservanza delle disposizioni riguardanti la persona cui dev’essere consegnata la copia dell’atto, comporta, ai sensi dell’articolo 160 c.p.c., la nullita’ della notifica; che dall’esame degli atti, consentito in questa sede dalla natura processuale del vizio denunciato, al cui riscontro questa Corte puo’ procedere direttamente, operando come giudice anche del fatto, non emerge in alcun modo l’avvenuto raggiungimento dello scopo della rinotifica, non risultando che, come sostiene il ricorrente, l’Amministrazione sia comparsa all’udienza dinanzi alla Corte d’appello ed abbia dichiarato di averla ricevuta” (Cass. 11 maggio 2018, n. 11574; anche Cass. 9 aprile 2019, n. 9914 e 9918 hanno disposto la rinnovazione di una notificazione effettuata nei confronti dell’Avvocatura dello Stato ad un indirizzo diverso da quello risultante dal Reginde, cosi’ parimenti ritenendo che raggiungimento dello scopo non vi fosse stato).

6. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimita’, liquidate in complessivi Euro 2.100,00, oltre alle spese prenotate a debito dichiarando ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.