Corte di Cassazione – Ordinanza n. 21328 del 5 ottobre 2020

ORDINANZA

sul ricorso 12330-2019 proposto da:

(OMISSIS) SNC;
– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS);
– intimate –

avverso la sentenza n. 8784/24/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 12/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.

RILEVATO CHE:

1. La soc. (OMISSIS) snc (OMISSIS) impugnava l’intimazione di pagamento emessa da (OMISSIS) (oggi Agenzia delle Entrate Riscossioni) limitatamente alla cartella di pagamento n. (OMISSIS), asseritamente notificata in data 7.6.2015, concernente tributo Iva relativo all’anno di imposta 2011, assumendo l’inesistenza della notifica avvenuta a mezzo pec.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli rigettava il ricorso rilevando la regolarita’ della notifica della cartella a mezzo pec.

3. Sull’impugnazione della contribuente la Commissione Tributaria Regionale della Campania rigettava l’appello rilevando che non vi era alcun obbligo attestazione di conformita’ della copia informatica all’originale della cartella atteso che il documento non aveva origine cartacea (o analogica) ma informatico.

4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso la contribuente sulla base di due motivi. Gli intimati non si sono costituiti.

CONSIDERATO CHE:

1. Con i due motivi di impugnazione, da esaminarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 82 del 2005, articoli 23 e 24, (Codice Amministrazione Digitale) in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, per non avere la CTR rilevato e dichiarato l’inesistenza della notificazione della cartella di pagamento mancante dell’attestazione di conformita’ dell’atto analogico a quello digitale notificato, trasmessa alla contribuente in formato pdf, priva di cosiddetta firma digitale.

2. I motivi sono infondati.

2.1 Nella fattispecie la CTR ha accertato che la cartella esattoriale e’ stata notificata a mezzo del servizio di posta elettronica certificata, modalita’ di partecipazione dell’atto, consentita ai sensi del combinato disposto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, comma 2, e del richiamato Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60 comma 7.

2.2 Sostiene la ricorrente l’inesistenza di tale forma di notifica: a) per essere stata compiuta in estensione pdf anziche’ p7m, atteso che soltanto quest’ultima estensione garantisce l’integrita’ e l’immodificabilita’ del documento informatico e, quanto alla firma digitale, l’identificabilita’ del suo autore e, conseguentemente, la paternita’ dell’atto; b) per mancanza di firma digitale sul documento informatico notificato in pdf; c) per assenza della conformita’ dell’attestazione di conformita’ dell’atto analogico a quello digitale notificato.

2.3 Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005, articolo 1, lettera f), definisce il messaggio di posta elettronica certificata, come “un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati”. L’ articolo 1 CAD, lettera i)-ter), – inserita dal Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, articolo 1, comma 1, lettera c), poi, definisce “copia per immagine su supporto informatico di documento analogico” come “il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico”, mentre il medesimo articolo 1 CAD, lettera i)-quinquies), – inserita dal Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, articolo 1, comma 1, lettera c),- nel definire il “duplicato informatico” parla di “documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario”.

2.4 Cio’ premesso questa Corte ha recentemente affermato che “la notifica della cartella di pagamento puo’ avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell’atto originario (il c.d. “atto nativo digitale”), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. copia informatica”), come e’ avvenuto pacificamente nel caso di specie, dove il concessionario della riscossione ha provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato PDF (portable document format) – cioe’ il noto formato di file usato per creare e trasmettere documenti, attraverso un software comunemente diffuso tra gli utenti telematici -, realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta. Va esclusa, allora, la denunciata illegittimita’ della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta elettronica certificata, per la decisiva ragione che era nella sicura facolta’ del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente via PEC, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico”(cfr. Cass. 30948/2019 vedi anche Cass. 6417/2019) ed ha inoltre precisato che ” nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall’agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale”.

2.5 Del resto gia’ le Sezioni Unite avevano affermato il principio che l’irritualita’ della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullita’ se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato cosi’ il raggiungimento dello scopo legale (Cass. 28 settembre 2018 n. 23620).

2.6 Ne’ appare necessario l’attestazione di conformita’ atteso che, ai sensi dell’articolo 22 CAD, comma 3, – come modificato dal Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, articolo 66, comma 1, – “Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformita’ all’originale non e’ espressamente disconosciuta”. Pertanto nella vicenda che ci occupa, giammai, la ricorrente avrebbe potuto disconoscere la conformita’ della copia informatica della cartella di pagamento, allegata alla PEC ricevuta, all’originale in possesso dell’amministrazione in quanto come accertato dalla CTR la cartella di pagamento nasce come documento informatico (“nativo”) e come tale viene trasmessa via pec.

2.7 La correttezza del procedimento notificatorio dell’atto esattivo rende inammissibili le censure reiterate nel ricorso che afferiscono alla decadenza e alla asserita illegittimita’ della pretesa tributaria in quanto precluse dalla mancata impugnazione della prodromica cartella esattoriale.

3 Il ricorso va quindi rigettato.

4 In mancanza di costituzione degli intimati nulla e’ da statuire sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso.

– Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. articolo 13, comma 1- bis.