Corte di Cassazione – Ordinanza n. 14250 del 8 luglio 2020

ORDINANZA

sul ricorso 18761/2017 proposto da:

(OMISSIS) SRL, IN LIQUIDAZIONE;
– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore Centrale Entrate, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29 (AVVOCATURA INPS), presso lo studio dell’avvocato ANTONINO SGROI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 211/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 27/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/02/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

FATTI DI CAUSA

La (OMISSIS) S.p.A. attraverso l’Agente della (OMISSIS) s.p.A. (ora (OMISSIS), di seguito (OMISSIS)) agi’ con pignoramento presso terzi in via esecutiva a carico della societa’ (OMISSIS) s.r.l. (di seguito (OMISSIS)) per l’esazione di un credito di Inps di Euro 426.622,67, portato da una cartella di pagamento precedentemente notificata. L’intimata propose opposizione all’esecuzione contestando di non aver mai ricevuto la notifica della cartella di pagamento. Nel contraddittorio con (OMISSIS) ed Inps, nelle more del giudizio, la societa’ (OMISSIS) provvide al pagamento del dovuto ed il Tribunale di Vercelli, all’esito dell’istruttoria, con sentenza del 21/8/2014, dichiaro’ cessata la materia del contendere e dispose la compensazione delle spese.

La societa’ (OMISSIS) propose appello chiedendo che fosse riconosciuta la lesione, da parte del Tribunale, del proprio diritto di difesa; che fosse riconosciuto il proprio perdurante interesse alla decisione di rigetto delle ragioni dedotte dall’Inps, avendo provveduto al pagamento delle somme al solo fine di evitare la dichiarazione di fallimento, ma sussistendo il proprio interesse alla pronuncia di merito per procedere alla ripetizione dell’indebito; che fosse dichiarata la nullita’ della cartella di pagamento per inesistente o omessa notificazione della stessa.

La Corte d’Appello di Torino, con sentenza n. 211/2017, per quel che ancora rileva in questa sede, ha dichiarato la nullita’ della sentenza di primo grado perche’ pronunciata prima del decorso dei termini a difesa; decidendo quindi nel merito, ha statuito che non vi era stata alcuna cessazione della materia del contendere avendo la societa’ (OMISSIS) provveduto al pagamento al solo fine di evitare la dichiarazione di fallimento ma nella perdurante sussistenza del suo interesse alla pronuncia sul mezzo azionato, pronuncia funzionale alla successiva azione di ripetizione dell’indebito; ha quindi rigettato la proposta opposizione di (OMISSIS). Premesso che (OMISSIS) aveva agito in executivis in base a un titolo di formazione “privata” o comunque di parte, anche se pubblica – titolo nella fattispecie costituito da una cartella di pagamento emessa per il recupero di sgravi contributivi dichiarati illegittimi, destinata a divenire idonea a fondare l’esecuzione ove non opposta nel termine di 40 giorni dalla sua notificazione – ha ritenuto la Corte territoriale che, nel caso in esame, la notificazione della cartella di pagamento fosse stata ritualmente effettuata, si’ che erano decorsi e scaduti i termini per l’opposizione e la pretesa creditoria di Inps non poteva essere piu’ messa in discussione. In particolare ha evidenziato il decidente che l’ufficiale della riscossione, qualificatosi quale ufficiale notificatore, si era recato presso la sede della societa’, quale risultante dal registro delle imprese, in (OMISSIS), e li’ non aveva potuto procedere alla notifica per irreperibilita’ del destinatario “trasferitosi ignorasi dove”, secondo le informazioni date dal custode; aveva allora provveduto a depositare in busta chiusa gli atti nella casa comunale di Milano con avviso di deposito pubblicato nell’albo pretorio del Comune dal 21/2 al 29/2/2008, avvalendosi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, lettera e).

Secondo la Corte territoriale correttamente l’ufficiale notificatore non aveva provveduto anche all’invio della raccomandata ai sensi dell’articolo 140 c.p.c., vertendosi in un caso di irriperibilita’ assoluta del destinatario che non richiedeva gli ulteriori adempimenti di cui a quella disposizione: la societa’ appariva invero irreperibile non per assenza temporanea ma per impossibilita’ definitiva di essere rintracciata, sicche’ l’utilizzo del procedimento notificatorio di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, doveva ritenersi corretto mentre il ricorso alle altre formalita’ di cui all’articolo 140 c.p.c., tra cui in primis l’invio della raccomandata, sarebbe stato necessario nella diversa ipotesi di “irriperibilita’ relativa”, e cioe’ nel caso in cui il destinatario e le altre persone indicate dall’articolo 139 c.p.c., non fossero stati reperiti all’indirizzo indicato oppure, pur presenti, avessero rifiutato la consegna.

Conclusivamente la Corte territoriale, dichiarata nulla la sentenza del Tribunale di Vercelli, ha rigettato l’opposizione della societa’ (OMISSIS) in liquidazione ed ha compensato integralmente le spese del doppio grado del giudizio.

Avverso la sentenza la societa’ (OMISSIS) in liquidazione propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. Resiste Inps con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso – violazione e/o falsa applicazione degli articoli 139, 140, 145, 148 c.p.c., nonche’ del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26 e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, nonche’ degli articoli 221 e segg., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3 – la societa’ ricorrente lamenta che la sentenza abbia erroneamente ritenuto perfezionata la notifica, laddove questa era da ritenersi nulla per plurime e distinte ragioni. Innanzitutto in quanto il notificatore si sarebbe fermato alla dichiarazione del portiere, dalla stessa deducendo la ricorrenza di un’ipotesi di “irriperibilita’ assoluta” del destinatario senza procedere all’accesso agli uffici o tentare altre ricerche in loco o presso il registro delle imprese; in secondo luogo perche’, dovendo invece considerarsi la rilevata irriperibilita’ del destinatario “relativa”, piuttosto che assoluta, il notificatore non avrebbe provveduto alla notifica ai sensi dell’articolo 140 c.p.c. e dunque all’invio della raccomandata informativa, sulla base della giurisprudenza consolidata di questa Corte secondo la quale in caso di irriperibilita’ relativa del destinatario, va applicato l’articolo 140 c.p.c., in virtu’ del combinato disposto del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26 comma 3 e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, comma 1, sicche’ e’ necessario che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale, o l’avvenuta decorrenza di dieci giorni dalla spedizione della lettera informativa (Cass. n. 8433 del 2017; Cass. n. 6788 del 2017). Non si evincerebbe alcunche’ circa le ricerche effettuate dall’ufficiale giudiziario al fine di appurare il mutamento dell’indirizzo del destinatario della dichiarazione e dunque non si evincerebbe l’avvenuto perfezionamento del procedimento di cui all’articolo 140 c.p.c., che prevede, nell’ordine, il deposito dell’atto presso il Comune nel quale la notifica deve eseguirsi, l’affissione dell’avviso di deposito di copia sulla porta dell’abitazione o dell’ufficio del destinatario, la comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento dell’avvenuto deposito presso la casa comunale dell’atto di accertamento, il ricevimento della lettera raccomandata informativa o l’avvenuta decorrenza del termine di 10 giorni dalla data di spedizione della raccomandata.

1.1 Il motivo e’ fondato e merita accoglimento. Il caso in esame, per le sue caratteristiche, era certamente qualificabile quale ipotesi di “irriperibilita’ relativa” del destinatario, dal momento che la sede della societa’ non era mai mutata nel tempo, in mancanza di trasferimenti annotati nel registro delle imprese; inoltre il messo notificatore si limito’ a recepire la comunicazione del portiere circa l’avvenuto trasferimento della sede senza effettuare alcuna ricerca ne’ in loco ne’ presso il registro delle imprese. Significativo e’ anche che l’opponente aveva segnalato la circostanza – non contestata dalla controparte – che, sia immediatamente prima della notifica in oggetto, sia immediatamente dopo, le notifiche degli atti di (OMISSIS) indirizzati alla societa’ al medesimo indirizzo erano andate sempre a buon fine, con cio’ confermando che l’irreperibilita’ del destinatario andava qualificata in termini di “irriperibilita’ relativa”.

Ora, e’ consolidata giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio intende dare continuita’, che “in tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di “irreperibilita’ cd. relativa” del destinatario, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa al Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, comma 3 (ora comma 4), va applicato l’articolo 140 c.p.c., in virtu’ del combinato disposto del citato articolo 26, u.c. e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, comma 1, alinea, sicche’ e’ necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (Cass. 5, n. 25079 del 26/11/2014; Cass., 6-5, n. 9782 del 19/4/2018; Cass., 5, n. 27825 del 31/10/2018).

Da quanto premesso consegue che l’impugnata sentenza ha ritenuto valida la notifica della cartella di pagamento, in violazione dei principi teste’ richiamati.

2. Conclusivamente il ricorso va accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.