Corte di Cassazione – Ordinanza n. 9371 del 4 aprile 2019

ORDINANZA

sul ricorso 8326-2018 proposto da:

(OMISSIS);
– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS);
– intimata –

avverso la sentenza n. 5121/11/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 07/09/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE CAPOZZI.

RILEVATO

che con la sentenza indicata in epigrafe la CTR del Lazio ha accolto parzialmente l’appello di (OMISSIS) avverso una sentenza della CTP di Roma, di accoglimento parziale di un ricorso da lui proposto avverso un preavviso di fermo amministrativo;

che la CTR aveva in particolare ritenuto illegittima la notifica di una delle tre cartelle sottese al preavviso di fermo impugnato, ritenendo invece legittima la notifica della altre due cartelle, sebbene effettuata nelle mani di persona qualificatasi come “amica”.

CONSIDERATO

che il ricorso per cassazione del contribuente e’ affidato ad un unico motivo, con il quale e’ stato dedotto error in iudicando e violazione e falsa applicazione dell’articolo 139 c.p.c., e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, in quanto l’articolo 139 c.p.c. specificamente dispone che, in caso di assenza del destinatario, la notifica puo’ essere lasciata a persona di famiglia o addetta alla casa od all’ufficio e, nella specie, dalla relata di notifica era emerso che il plico era stato consegnato a tale (OMISSIS), espressamente indicata come semplice amica del destinatario e quindi persona inidonea, come tale, a ricevere l’atto da notificare, in quanto non equiparabile a persona di famiglia; ne’ il rapporto di amicizia consentiva di ritenere la persona convivente con il destinatario;

che l’intimata Agenzia delle entrate riscossione non ha presentato controdeduzioni;

che sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; che l’unico motivo di ricorso proposto dal contribuente e’ manifestamente fondato;

che, invero, la giurisprudenza di legittimita’ ha ampliato il concetto di persona di famiglia, alla quale legittimamente poter consegnare l’atto da notificare, ricomprendendo in esso non solo i parenti, ma anche gli affini, escludendo che la persona di famiglia debba necessariamente convivere col notificatario e ritenendo, infine, che la qualita’ di persona di famiglia o di addetto alla casa, all’ufficio od all’azienda di chi ha ricevuto l’atto si presume “iuris tantum” dalle dichiarazioni recepite dal messo notificatore nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell’atto, che contesti la validita’ della notificazione, l’onere di fornire la prova contraria ed in particolare la prova dell’inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualita’ sopra indicate, ovvero l’occasionalita’ della presenza in loco del consegnatario;

che, in applicazione di detti principi, non puo’ ritenersi valida la notifica fatta nelle mani di una persona qualificatasi come “amica”, in quanto il rapporto amicale e’ cosa diversa dal rapporto di parentela, ne’ la persona amica e’ qualificabile come addetta alla casa;

che, pertanto, la consegna dell’atto da notificare, fatta nelle mani di tale ” (OMISSIS), amica” non e’ assistita dalla presunzione di consegna e non realizza la fattispecie notificatoria, con conseguente nullita’ della notifica, essendo da presumere che la persona “amica” sia un soggetto presente sul posto solo in via occasionale e transeunte (cfr., in termini, Cass. n. 2705 del 2014; Cass. n. 7211 del 2016);

che il ricorso in esame va quindi accolto;

che, non essendo necessarie ulteriori indagini, la controversia puo’ essere definita nel merito ex articolo 384 comma 2, accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente;

che, tenuto conto dell’alternativo esito della controversia, appare equo compensare fra le parti le spese del giudizio di merito, mentre l’Agenzia delle entrate riscossione va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’, quantificate come in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente; compensa fra le parti le spese del merito e condanna l’Agenzia delle entrate riscossione al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, quantificate in Euro 3.000,00, oltre alle spese generali nella misura forfettaria del 15% ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. (OMISSIS), antistatario.