Corte di Cassazione – Ordinanza n. 8094 del 21 marzo 2019

ORDINANZA

sul ricorso 1687-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso I’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
(omissis);
– intimato –
avverso la sentenza n. 4173/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA,
depositata il 23/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/12/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.

Rilevato che:

La (omissis) impugnava l’avviso di accertamento con il quale, in relazione all’anno di imposta 2008, l’Agenzia delle entrate, all’esito di processo verbale di costatazione, – contestava per quanto ancora rileva in questa sede – insussistenze attive non contabilizzate per 77.164,47. Il rilievo scaturiva dal controllo del conto patrimoniale attivo «clienti terzi Italia» con saldo di C 83.844,03 e del conto patrimoniale passivo «fornitori terzi Italia» con saldo di € 161.008,50, per i quali la parte non era stata in grado di esibire documentazione giustificativa sulla natura, qualità e consistenza delle relative prestazioni effettuate e ricevute.
Conseguentemente, l’Ufficio, ai sensi dell’art. 88, comma 1, t.u.i.r., riprendeva a tassazione l’importo di 77.164,47, quale saldo debitorio al netto dei crediti, ritenuto non sussistente.
Trattandosi di società di persone, l’Ufficio provvedeva alla notifica di autonomi avvisi di accertamento nei confronti dei due soci (al 50%) (OMISSIS) e (OMISSIS), al fine del recupero, pro quota, del maggiore reddito di partecipazione.
La CTP di Palermo accoglieva parzialmente i ricorsi proposti dalla società e dai soci.
La CTR della Sicilia, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto da (OMISSIS), annullava in toto l’atto impositivo impugnato.
Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con un unico mezzo deducendo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 14 e 29 d.lgs. n. 546/1992.
L’intimato non ha svolto difese.
Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Considerato che:

Preliminarmente, rileva la Corte che non risulta prodotta in atti prova della rituale notifica del ricorso per cassazione alla contribuente.
Il ricorso, infatti, risulta inviato a mezzo del servizio posta e ma non vi è in atti l’avviso di ricevimento comprovante il perfezionamento della procedura di notificazione.
Trova quindi, nella specie, applicazione il principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica dei ricorso per cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità bensì l’inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 C.P.C.) e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo (Cass. n. 25552 del 2017, Cass. n. 13639 del 2010).

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
Poiché l’intimato non ha svolto attività difensiva, non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.
Cosi deciso in Roma il 19 dicembre 2018.