Corte di Cassazione – Ordinanza n. 2030 del 26 gennaio 2017

ORDINANZA

sul ricorso 13151/2015 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio
dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS),
in virtu’ di mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende
ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10006/50/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI, emessa il 14/07/2014 e depositata il 18/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
09/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

IN FATTO E IN DIRITTO

(OMISSIS) propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, contro
la sentenza resa dalla CTR della Campania indicata in epigrafe che ha
accolto l’appello proposto dall’ufficio contro la decisione di primo
grado con la quale era stato annullato l’avviso di liquidazione perche’
notificato oltre il termine triennale di decadenza previsto dal Decreto
del Presidente della Repubblica n. 131 del 1996, articolo 76, rigettando
il ricorso della parte contribuente.

L’Agenzia delle Entrate si e’ costituita con controricorso. La parte
ricorrente ha depositato memoria. Il procedimento puo’ essere definito
con motivazione semplificata.

I primi due motivi di ricorso, con i quali la parte ricorrente
prospetta la mancata considerazione, da parte della CTR, del fatto che
la consegna dell’atto al Comune di Santa Maria Capua Vetere non poteva
essere presa in considerazione quale momento rilevante ai fini della
consegna dell’avviso di liquidazione, dovendosi invece considerare la
data di effettiva consegna dell’atto all’ufficio del messo notificatore
del medesimo comune, vanno esaminati congiuntamente e sono
manifestamente infondati.

La parte ricorrente, infatti, tralascia di considerare che, secondo la
giurisprudenza di questa Corte, in tema di notifica degli avvisi di
accertamento tributario, qualora l’Amministrazione finanziaria,
avvalendosi della facolta’ di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, faccia richiesta al Comune di
provvedere all’incombente a mezzo di messi comunali si instaura, tra
Amministrazione ed ente locale, un rapporto di preposizione gestoria che
deve essere qualificato come mandato “ex lege”, la cui violazione
costituisce, se del caso, fonte di responsabilita’ esclusiva a carico
del Comune, non essendo ravvisabile l’instaurazione di un rapporto di
servizio diretto tra l’Amministrazione finanziaria e i messi comunali,
che operano alle esclusive dipendenze dell’ente territoriale – cfr.
Cass. 23679/2008; Cass. n. 23462/2010; v., anche Cass. S.U. n. 6409/2005
a proposito dell’inserimento organico del messo comunale nella
struttura dell’ente locale. Cio’ conferma che il messo comunale, in
quanto incardinato nell’amministrazione locale di appartenenza, non
costituisce un autonomo organo istituzionale dotato di competenze
autonome e distinte dal Comune, immedesimandosi dunque nell’ente locale.
Da cio’ consegue che correttamente la CTR ha tenuto in considerazione,
ai fini del decorso del termine di decadenza dall’azione impositiva, il
momento di consegna dell’atto al comune nel quale si incardina la figura
professionale del messo comunale, non essendo in alcun modo
ipotizzabile altra diversa data di effettiva consegna dell’atto a detto
ufficio, apparendo pertanto del tutto irrilevante l’epoca di materiale
ricezione dell’atto da notificare al messo comunale medesimo.

Il terzo motivo di ricorso e’ manifestamente inammissibile, non
contenendo la contestazione di un’omissione di un fatto decisivo e
controverso per il giudizio, ma una censura all’operato della CTR.

Il ricorso va quindi rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore della contro ricorrente.

P.Q.M.

La Corte, visti gli articoli 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali che liquidai in favore della contro ricorrente in Euro
1500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.