Corte di Cassazione – Ordinanza n. 36370 del 13 dicembre 2022

RILEVATO CHE

(OMISSIS), ora deceduto, impugnava il preavviso di fermo amministrativo notificatogli dal riscossore, con cio’ contestualmente denunciando l’invalida notifica dell’atto presupposto, avviso di accertamento per l’anno 2009 nel quale erano richieste maggiori IRPEF, IVA e IRAP oltre a interessi e sanzioni;

la CTP accoglieva il ricorso;

l’Ufficio impugnava la pronuncia di fronte alla CTR, notificando l’atto di appello a (OMISSIS), odierno ricorrente, erede del (OMISSIS), nelle more deceduto, che accoglieva l’impugnazione e dichiarava inammissibile in quanto tardivo il ricorso originario del (OMISSIS);

ricorre a questa Corte il contribuente (OMISSIS) con atto affidato a un solo motivo, illustrato da memoria;

resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

CONSIDERATO CHE

– con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 140 c.p.c., e dell’articolo 116 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il giudice dell’appello erroneamente applicato la normativa in tema di notifica di atti impositivi, non avendo valutato la circostanza che dalla ricevuta di ritorno della raccomandata informativa risultava che la stessa non era pervenuta nella sfera di conoscibilita’ del destinatario per evidente errore del notificante;

– il motivo e’ infondato;

– va premesso che nel caso in esame, ben puo’ la Corte accedere direttamente agli atti del giudizio di merito, in ragione della natura processuale del vizio denunciato, che peraltro parte ricorrente ha prodotto in questa sede di Legittimita’ in proprio fascicolo;

– alla luce della documentazione, come detto prodotta nei gradi di merito e riprodotta a questa Corte, e’ pacificamente provata la residenza del contribuente in comune di (OMISSIS);

– risulta altresi’ che nel corso del procedimento notificatorio il messo incaricato, come si evince dalla relata di notifica, in data 28 giugno 2013 ha tentato l’accesso in detto luogo, operato le ricerche anagrafiche e provveduto all’invio della raccomandata informativa;

– e’ provato che la raccomandata in parola, corrispondente all’avviso n. (OMISSIS), non e’ pervenuta nella sfera di conoscibilita’ del destinatario, che e’ stato indicato dal servizio postale come “sconosciuto all’indirizzo” ancorche’ risultante residente, in forza dei registri anagrafici, in (OMISSIS);

– successivamente, pero’, in data 22 luglio 2013 il messo incaricato ha tentato una nuova notifica, al medesimo indirizzo in quanto risultante quello di residenza sulla base dell’anagrafe, e qui ha dato atto che nel luogo di residenza “non esiste il nome dell’intestatario dell’atto sia nei campanelli che nelle cassette della posta, da notizie assunte in loco, e non mi e’ stato dato notizia utile ai fini del buon esito della notifica, pertanto, accertato l’irreperibilita’ del destinatario…”;

– quindi, risulta applicabile il principio giurisprudenziale secondo il quale la notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, comma 1, lettera e), e’ ritualmente eseguita solo nell’ipotesi in cui, nonostante le ricerche che il messo notificatore deve svolgere nell’ambito del Comune di domicilio fiscale, in esso non rinvenga l’effettiva abitazione o l’ufficio o l’azienda del contribuente. Solo in questi casi la notificazione e’ ritualmente effettuata mediante deposito dell’atto nella casa comunale e affissione dell’avviso di deposito nell’albo del Comune senza necessita’ di comunicazione all’interessato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ne’ di ulteriori ricerche al di fuori del detto Comune (Cass. n. 3378 del 2020);

– invero, il messo ha nel presente caso rilevato l’irreperibilita’ assoluta del destinatario, che consente la notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, lettera e), presupponendo che nel Comune, gia’ sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia piu’ abitazione, ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l’atto: peraltro, il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificatore non e’ indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con le quali debba esserne documentato l’esito nella relata, purche’ dalla stessa se ne evinca con chiarezza – come qui evidentemente accade – l’effettivo compimento (Cass. n. 19958 del 2018);

– la sentenza impugnata, quindi, nel ritenere perfezionata la notifica in parola, ha fatto corretta applicazione dei principi sopra illustrati;

– conseguentemente, il ricorso e’ rigettato;

– le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si da’ dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato articolo 13, comma 1 bis.