Corte di Cassazione – Ordinanza n. 30083 del 30 ottobre 2023

FATTI DI CAUSA

1. Gli eredi (omissis) ricorrono per cassazione avverso l’ordinanza 1371/2018 del 21.5.2018 con la quale la Corte d’Appello di Cagliari, attinta dai medesimi per la determinazione della speciale indennita’ prevista in favore dei coltivatori del fondo ablato dall’articolo 42 TUE, ha rigettato la domanda sul rilievo che alla stessa si rendesse applicabile il termine di decadenza previsto dal Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150, articolo 29 osservando, in particolare, che non poteva darsi seguito al diverso principio enunciato dal precedente di questa Corte (5517/2017) applicabile solo al caso di stima non definitiva.

Il mezzo proposto dai ricorrenti si vale di un solo motivo, illustrato pure con memoria.

Non ha svolto attivita’ difensiva l’intimata non essendosi la medesima costituita con controricorso ex articolo 370 c.p.c. ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.

Requisitorie scritte del Pubblico Ministero.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. L’unico motivo del proposto ricorso, merce’ il quale si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 54 TUE, del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articoli 27 e 19 e dell’articolo 2946 c.c. perche’ la Corte d’Appello avrebbe erroneamente applicato il termine previsto per l’opposizione alla stima alla diversa fattispecie dell’azione diretta alla determinazione giudiziale dell’indennita’, viceversa non soggetta a decadenza, ma solo alla prescrizione decennale, e cio’ senza considerare che, per il fatto che nella specie non si era ancora addivenuti ad una stima definitiva, il precedente di questa Corte, secondo quanto da essa stesso precisato, sarebbe risultato senz’altro applicabile, e’ fondato e va pertanto accolto.

2. Come e’ noto, secondo il diritto vivente (Cass., Sez. I, 8/02/2018, n. 3074; Cass., Sez. I, 27/04/2017, n. 10446; Cass., Sez. I, 6/03/2017, n. 5517) nella disciplina del TUE – e questa specificazione e’ plasticamente illustrata dal combinato disposto degli articoli 54 TUE e Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 29 – a tutela delle ragioni del proprietario espropriato sono concesse due azioni: l’una di determinazione dell’indennita’ di esproprio e l’altra di opposizione alla stima, a seconda se sia o meno stata calcolata l’indennita’ definitiva. Le previsioni richiamate, in cui si estrinseca il principio, costantemente affermato, secondo cui, emanato il provvedimento ablativo, sorge contestualmente, ed e’ per cio’ stesso azionabile, il diritto del proprietario a percepire il giusto indennizzo di cui all’articolo 42 Cost., si pongono in consonanza con la sequenza procedimentale prevista dal TUE, in base alla quale la pronuncia del decreto di esproprio segue di regola la sola offerta dell’indennita’ provvisoria, che, a norma dell’articolo 23, comma 1, lettera c) TUE deve essere indicata nel provvedimento e precede logicamente la determinazione dell’indennita’ definitiva. Nell’ipotesi eccezionale in cui il decreto tardi, invece, ad essere emesso e tuttavia nelle more sia egualmente determinata l’indennita’ definitiva insorge la sola necessita’ che nel decreto di esproprio sia indicata anche la determinazione dell’indennita’ suddetta. E proprio al lume di dette due fattispecie – quella fisiologica e quella eccezionale in cui il decreto di esproprio segue la stima definitiva – si spiega il disposto del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 29, comma 3, che prevede che il termine di 30 giorni per proporre opposizione decorre “dalla notifica del decreto di esproprio”; ovvero “dalla notifica della stima peritale, se quest’ultima sia successiva al decreto di esproprio”.

3. L’esegesi fatta propria dalla Corte territoriale non solo non tiene conto della predetta sequenza procedimentale, ma finisce con l’introdurre per l’azione di determinazione dell’indennita’ un termine di decadenza che e’ previsto per la diversa azione dell’opposizione alla stima – e che nella specie, non ha neppure iniziato il suo decorso, non essendo intervenuta a quel che riferisce lo stesso decidente alcuna stima definitiva – con conseguente vulnus per il proprietario, che, secondo la Corte territoriale, sarebbe onerato o di proporre l’azione di determinazione dell’indennita’ nel termine di appena un mese dal sorgere del suo credito (emissione del decreto ablativo), ovvero di opporsi alla futura stima definitiva, in tal caso ipotizzando una condizione pari a quella che ha dato luogo alla declaratoria d’incostituzionalita’, di cui alla nota sentenza n. 67 del 1990, della L. 22 ottobre 1971, n. 865, articolo 19 nella parte in cui, pur dopo l’avvenuta espropriazione, non consentiva agli aventi diritto di agire in giudizio per la determinazione dell’indennita’, prima della redazione della relazione di stima di cui agli articoli 15 e 16 medesima legge.

4. Il ricorso va dunque accolto e, cassata l’impugnata ordinanza, la causa va rinviata al giudice a quo per la rinnovazione del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata ordinanza e rinvia la causa avanti alla Corte d’appello di Cagliari che, in altra composizione, provvedera’ pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.