Corte di Cassazione – Ordinanza n. 20647 del 29 settembre 2020

ORDINANZA

sul ricorso 36825-2018 proposto da:

(OMISSIS);
– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;
– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, CAMERA DI COMMERCIO ROMA, COMUNE DI GENAZZANO, REGIONE LAZIO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 3013/18/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 09/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RITA RUSSO.

RILEVATO CHE

1. – (OMISSIS) ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo notificatole in data 1.3.2016, emesso in virtu’ di nove cartelle esattoriali, che la contribuente contesta non essere state notificate. Il ricorso della contribuente e’ stato accolto dalla CTP di Roma, non costituendosi la controparte. L’Agenzia delle entrate -riscossione ha posposto appello avvero la sentenza di primo grado, depositando i documenti attestanti la notifica degli atti prodromici. La CTR del Lazio con sentenza depositata il 9 maggio 2018 ha riformato la sentenza di primo grado, ritenendo che anche in appello possono depositarsi nuovi documenti e che gli atti prodotti dalla Agenzia dimostrano la ritualita’ delle notifiche delle cartelle esattoriali; la notifica delle cartelle ha quindi interrotto i termini di prescrizione.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione la contribuente affidandosi a un motivo. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate – riscossione. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore e’ stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parti.

RITENUTO CHE

3. – Con l’unico motivo del ricorso, la parte lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 140 c.p.c. e della normativa prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

La parte lamenta che il giudice d’appello ha ritenuto che la documentazione prodotta dall’Agenzia e’ sufficiente a provare la notifica degli atti prodromici, senza esaminare accuratamente le relate di notifica al fine di verificarne la regolarita’ e completezza e senza dare atto in sentenza di questo esame, limitandosi sul punto a riprodurre con “una sorta di copia-incolla” le asserzioni dell’ente impositore. Dichiarandosi consapevole dell’orientamento della Corte di Cassazione in materia di produzione di nuovi documenti in appello -e quindi sostanzialmente rinunciando alla eccezione di inammissibilita’ fatta valere in secondo grado- la parte lamenta che il giudice d’appello non ha esaminato le notifiche e non ha valutato i vizi del procedimento notificatorio evidenziati dalla difesa della contribuente nel giudizio innanzi alla CTR, anche in udienza.

Lamenta quindi che con riferimento alle notifiche eseguite ex articolo 140 c.p.c. manca la documentazione attestante l’invio e l’esito della raccomandata previsto dalla predetta norma, e quanto alla notifica eseguita a mezzo posta a mani di familiare convivente manca la prova della spedizione di raccomandata ai sensi della L. n. 890 del 1982, articolo 7.

Formula quindi i seguenti quesiti di diritto “dica la Suprema Corte se possa considerarsi valida la notifica effettuata ex articolo 140 c.p.c. senza la produzione ed il deposito della documentazione inerente l’invio e la ricezione della raccomandata di avviso dall’avvenuto deposito del plico” e “dica la Suprema Corte se ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, comma 1, possa considerarsi valida la notifica degli atti tributari (di natura accertativa o esattoriale,) avvenuta a mani di soggetto diverso dal destinatario senza la produzione dell’invio e della lettera di avviso di deposito del piego giudiziario prescritta dalla citata norma”.

Il ricorso e’ parzialmente fondato.

Pur se esso si conclude con la tecnica della formulazione del quesito, non piu’ necessario poiche’ la norma che prevedeva che l’illustrazione di ciascun motivo si dovesse concludere, a pena di inammissibilita’, con la formulazione di un quesito di diritto e’ stata abrogata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, articolo 47, comma 1, lettera d), la ragione del ricorso e’ comunque chiaramente enunciata, e rubricata come violazione di norme di diritto processuale con riferimento all’articolo 140 c.p.c. ed alla L. n. 890 del 1982, articolo 7 e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, comma 1; il motivo si sottrae quindi alla contestazione del difetto di autosufficienza mossa dall’Agenzia.

La sentenza della CTR elenca nove cartelle di pagamento depositate dalla Agenzia, dando atto delle modalita’ della loro notifica. Tuttavia per quanto attiene alle cartelle notificate ex articolo 140 c.p.c. il giudice di secondo grado non esplicita se esse sono corredate dalla prova della ricezione della C.A.D. Questa Corte, in merito, ha gia’ affermato che la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilita’ relativa del destinatario deve avvenire – in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 890 del 1982, articolo 8 – attraverso l’esibizione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), in quanto solo l’esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell’atto presso l’ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa (Cass. 5077/2019). Sotto questo profilo dunque la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio al primo giudice perche’ verifichi, per le cartelle notificate ex articolo 140 c.p.c. se il procedimento notificatorio si e’ regolarmente perfezionato, con spedizione e ricezione della C.A.D. e quindi se puo’ ritenersi o meno fondata l’eccezione della parte sul difetto di regolare notificazione degli atti prodrornici all’avviso di fermo.

Infondata e’ invece la censura relativa alla notifica della cartella che termina con il n. (OMISSIS), notificata a mezzo posta a mani del familiare convivente. La sentenza di secondo grado dichiara esplicitamente che essa e’ stata notificata in data 13.9.2006. Si applica quindi il principio gia’ affermato da questa Corte, secondo il quale “In tema di notificazione degli atti processuali a mezzo del servizio postale, l’adempimento costituito dall’invio della raccomandata di avviso previsto dalla L. n. 890 del 1982, articolo 7, comma 6, – introdotto dal Decreto Legge n. 248 del 2007, articolo 36, comma 2-quater, conv., con modif., dalla L. n. 31 del 2008 – e’ imposto solo per le notifiche eseguite a far tempo dal 28 febbraio 2008, data di entrata in vigore della legge di conversione, come espressamente previsto dal medesimo decreto, articolo 36, comma 2-quinquies. (Cass. 10277/2017).

Ne consegue, in parziale accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione per un nuovo esame, nei termini sopra precisati, e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Accoglie per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo esame alla CTR del Lazio, in diversa composizione e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimita’.