Corte di Cassazione – Ordinanza n. 26940 del 22 ottobre 2019

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6261/2017 R.G. proposto da:

(OMISSIS);
– ricorrente –

contro

(OMISSIS) s.p.a.;
– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 7641/16 della Commissione tributaria regionale della Campania – Napoli 8, depositata in data 1 settembre 2016;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 giugno 2019 dal Consigliere Fraulini Paolo.

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione tributaria regionale per la Campania in Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha annullato l’avviso di iscrizione ipotecaria n. (OMISSIS) per Euro 1.732.498,17, notificato da (OMISSIS). s.p.a. a (OMISSIS) in relazione alle cartelle esattoriali (OMISSIS) e (OMISSIS) inerenti a Iva e Irpef per gli anni di imposta 2008 e 2009, respingendo le domande risarcitorie proposte dal contribuente.

2. Il giudice di appello: a) ha rilevato che il ricorso introduttivo doveva ritenersi tempestivamente proposto, sia perche’ la copia depositata in primo grado, sebbene incompleta, consentiva di ricavare la data della notificazione (e quindi di accertare la tempestivita’ del ricorso); sia perche’ dalla certificazione di Poste Italiane s.p.a., prodotta in appello dal contribuente, si evinceva in ogni caso la tempestivita’ dell’impugnazione; b) ha ritenuto che il preavviso di iscrizione ipotecaria andava annullato, in quanto le due cartelle esattoriali che ne costituivano il presupposto erano state irritualmente notificate al (OMISSIS). Invero, la notifica era avvenuta a mezzo posta ma, essendo stato l’atto consegnato a persona diversa dal destinatario (la moglie legalmente separata), non era stata effettuata la spedizione della successiva raccomandata al destinatario contenente l’avviso dell’avvenuta consegna; c) ha pertanto annullato le retate di notifica degli avvisi di accertamento esecutivi (OMISSIS) e (OMISSIS) indicati nel preavviso di iscrizione ipotecaria; d) ha dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento del danno da illegittima iscrizione ipotecaria formulata dal (OMISSIS), sia perche’ ha ritenuto di non avere giurisdizione sul punto, sia perche’ l’ha giudicata tardivamente proposta in appello; e) ha dichiarato insussistenti i presupposti per l’accoglimento della domanda di risarcimento danni per lite temeraria, proposta dal contribuente; f) ha compensato le spese del giudizio di appello.

3. Per la cassazione della citata sentenza Gaetano (OMISSIS) ha proposto ricorso per tre motivi, resistito da (OMISSIS) s.p.a. (gia’ (OMISSIS) s.p.a.) con controricorso.

4. (OMISSIS) s.p.a. (gia’ (OMISSIS) s.p.a.) ha a sua volta proposto successivo, da qualificarsi quindi come incidentale rispetto al primo, avverso la stessa sentenza per un motivo, resistito da (OMISSIS) con controricorso.

5. Il (OMISSIS) ha depositato memoria ai sensi dell’articolo 380-bis1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso proposto da (OMISSIS) lamenta:

a. Primo motivo “Violazione del procedimento, omessa pronuncia, violazione dell’articolo 112 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4” deducendo che la sentenza ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di annullamento delle cartelle esattoriali impugnate, in quanto decorsi i termini decadenziali; questioni oggetto di specifiche domande formulate nel ricorso di primo grado e reiterate in appello.

b. Secondo motivo “Violazione dell’articolo 96 c.p.c. e del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 36 del in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3” deducendo che la sentenza ha respinto la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria senza motivazione, non essendo quella resa riconoscibile come tale.

c. Terzo motivo “Violazione dell’articolo 91 in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3” deducendo l’erroneita’ della compensazione delle spese di lite di secondo grado, non sussistendo affatto l’affermata reciprocita’ della soccombenza tra le parti.

2. (OMISSIS) s.p.a. argomenta nel controricorso l’inammissibilita’ dell’avversa impugnazione, di cui chiede comunque il rigetto nel merito.

3. Il ricorso proposto da (OMISSIS) s.p.a. lamenta “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4” deducendo che la sentenza ha omesso di pronunciarsi sull’eccezione sollevata dalla ricorrente in appello, secondo cui la sentenza di primo grado era perfettamente corretta nell’aver ritenuto inammissibile il ricorso del contribuente per tardivita’.

4. (OMISSIS) argomenta nel controricorso l’inammissibilita’ dell’avversa impugnazione, di cui chiede comunque il rigetto nel merito.

5. Il ricorso proposto da (OMISSIS) va accolto, nei limiti e per le considerazioni che seguono.

a. Il primo motivo di ricorso e’ fondato. La sentenza di appello, nel riassumere lo svolgimento del processo, non riporta in alcun modo le conclusioni delle parti formulate sia in primo grado che in appello. Dal riscontro diretto degli atti, cui questa Corte e’ legittimata dalla deduzione di un error in procedendo, si evince che il contribuente, a pag. 9 del ricorso di primo grado, aveva domandato l’annullamento delle cartelle di pagamento (OMISSIS) e (OMISSIS) e della collegata comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria. Tale circostanza e’ peraltro ammessa dalla stessa (OMISSIS), che introduce in proposito la diversa questione della legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate, ma non contesta l’avvenuta formulazione della domanda. La sentenza di primo grado ha ritenuto tardivo il ricorso e si e’ dunque limitata a una pronuncia in rito. Con l’atto di appello il (OMISSIS) ha riproposto la domanda; ne da’ atto la stessa (OMISSIS) che, trascrivendo il terzo motivo di appello del (OMISSIS) (pag. 11 del ricorso successivo), riferisce che al giudice di secondo grado il contribuente aveva devoluto la domanda di accertamento dell’illegittimita’ dei due accertamenti n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS), addirittura prospettando egli stesso la questione dell’eventuale non integrita’ del contraddittorio per essere stata esclusa dalla lite l’Agenzia delle Entrate. Da quanto riscontrato si evince che il giudice di secondo grado, una volta superata la questione della tardivita’ del ricorso di primo grado, doveva affrontare in ordine logico prima la questione della completezza del contraddittorio, se del caso ordinandone l’integrazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, e poi, nel merito, decidere sulla validita’ dei due avvisi di accertamento (OMISSIS) e (OMISSIS), che costituivano il presupposto per il preavviso di iscrizione, la cui domanda era stata espressamente devoluta alla sua cognizione. Invece/la sentenza impugnata nulla dice sul tema dell’integrita’ del contraddittorio e si limita a rilevare l’irritualita’ della notificazione dei due avvisi, senza trarre da tale elemento alcuna conseguenza sul tema della loro validita’. Cio’ si evince con chiarezza non solo dalla parte motiva, ove e’ affrontata la sola questione della ritualita’ del procedimento notificatorio delle cartelle avvenuto a mezzo posta, ma anche dalla parte dispositiva, dove espressamente la CTR si limita ad annullare le sole relate di notifica dei due avvisi. Un tale provvedimento, tuttavia, appare del tutto eccentrico rispetto alla tipologia di provvedimenti adottabili dal giudice tributario. Invero la notificazione non e’ una domanda, ma uno strumento utilizzato dal diritto sostanziale e da quello processuale per portare l’oggetto di essa a legale conoscenza di un soggetto. Ne deriva che ogni vizio del procedimento di notificazione, se non sanabile, incide sul relativo atto che ne costituiva l’oggetto, minandone la validita’. Ne consegue che il giudice che rilevi un’insanabile invalidita’ nella notificazione di un atto che costruisce il presupposto sostanziale della domanda che sta esaminando non puo’ limitarsi ad annullare la notificazione dell’atto, ma deve immancabilmente stabilire la validita’ o meno dell’atto medesimo come conseguenza della rilevata invalidita’ della sua notificazione.

b. Il secondo motivo e’ parimenti fondato. La motivazione del rigetto della domanda di risarcimento del danno da lite temeraria ai sensi dell’articolo 96 c.p.c. si limita alla affermazione che “non (ne) sussistono i presupposti”. Tale affermazione, per la sua evidente laconicita’, risulta del tutto apparente, non consentendo di comprendere in alcun modo da quali elementi processualmente utilizzabili il giudice di appello abbia tratto il convincimento dell’insussistenza dei presupposti costitutivi della relativa fattispecie.

c. Il terzo motivo e’ assorbito.

6. Il ricorso proposto da (OMISSIS) s.p.a. va respinto atteso che la lamentata omissione di motivazione sul punto della legittimita’ o meno della sentenza di primo grado non sussiste. Invero il giudice di secondo grado ha cassato la sentenza di prime cure rilevandone l’erroneita’, sulla base di due distinte ragioni, entrambe chiaramente esplicitate: da un lato ha ritenuto che la copia notificata del ricorso introduttivo, depositata dal contribuente nella Segreteria della Commissione Provinciale a riprova della tempestivita’ del ricorso, fosse si’ incompleta, ma che le parti mancanti non fossero indispensabili ai fini dell’accertamento della tempestivita’, che gia’ si poteva ritenere accertabile. Sotto altro e concorrente profilo ha ritenuto che la certificazione in appello depositata dal contribuente consentisse vieppiu’ di confortare la gia’ rilevabile tempestivita’ dell’impugnazione. In tale contesto, con ogni evidenza, il giudice di appello ha affrontato la questione della correttezza o meno della sentenza di primo grado, motivando la sua decisione di riforma. Cosi’ facendo la CTR ha evidentemente risolto la questione, con una motivazione riconoscibile come tale, non essendo certamente tenuta a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti negli atti a sostegno delle diverse tesi a confronto, si’ che tali eventuali omissioni non possono certo essere sussunte nel paradigma dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 ma, semmai, in quello di cui al n., 5 che, oltre e a non essere invocato nel ricorso, appare anche rispettato, stante i limiti che il controllo motivazionale in questa sede assume in esito alla riforma del 2012.

2. La sentenza va dunque cassata e le parti rinviate innanzi alla Commissione tributaria regionale per la Campania, in diversa composizione, che rinnovera’ il giudizio in applicazione dei suesposti principi e regolera’ altresi’ le spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il primo e il secondo motivo del ricorso proposto da (OMISSIS); dichiara assorbito il terzo motivo; rigetta il ricorso incidentale proposto da (OMISSIS) s.p.a.; cassa la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti, e rinvia le parti innanzi alla Commissione Tributaria Regionale per la Campania, in diversa composizione, che provvedera’ anche a regolare le spese della presente fase di legittimita’.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.