Corte di Cassazione – Ordinanza n. 14042 del 1 giugno 2018

ORDINANZA

sul ricorso 22925/2016 proposto da:

COMUNE DI PIETRAMELARA, C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.A.S. (OMISSIS) A.R.L. (gia’ (OMISSIS) S.A.S. DI (OMISSIS));

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2038/51/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 04/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/03/2018 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi, nei cui confronti la 5CieiCta’ contribuente ha resistito con controricorso, il comune di Pietramelara impugnava la sentenza della CTR della Campania, relativa ad un avviso di liquidazione Ici per il 2007, relativi a un terreno avente potenzialita’ edificatoria.

Con un primo motivo, il comune ricorrente deduce il vizio di errata interpretazione del principio di diritto – e comunque, violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, in materia di finanza degli enti locali e del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, in materia di contenzioso tributario – secondo cui non sarebbe dato al giudice tributario il potere estimativo dell’imponibile del tributo ICI, in buona sostanza, i giudici d’appello una volta ritenuta insufficientemente motivata la quantificazione dell’imponibile ICI determinata dall’ente impositore e non corretta la stima effettuata dalla Ctp, avrebbero dovuto essi stessi provvedere a determinare l’imponibile, in quanto il giudizio tributario e’ un giudizio di impugnazione-merito, non diretto alla mera eliminazione dell’atto impugnato, ma a una pronuncia di merito motivatamente sostitutiva dell’accertamento dell’ufficio.

Con un secondo motivo, l’ente impositore deduce la violazione dell’articolo 11 quaterdecies, comma sedicesimo, del Decreto Legge n. 203 del 2005, convertito con modificazioni dalla L. n. 248 del 2005, e del Decreto Legge n. 223 del 2006, articolo 36, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. n. 248 del 2006, che hanno fornito l’interpretazione autentica del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 2, comma 1, lettera b), in quanto, l’appartenenza del terreno in esame alla categoria D nel PRG del comune di Pietramelara riservata alle zone edificabili, richiedeva una corrispondente determinazione dell’imponibile.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

Innanzitutto, e’ da disattendere l’eccezione preliminare del controricorrente, sulla inesistenza della notifica, in quanto, il messaggio pec inviato per la notifica del ricorso non rispettava nell’oggetto la necessaria specifica, e cio’, in quanto trattasi di mera irregolarita’ sanata con la costituzione in giudizio della controparte.

Infatti, la violazione di specifiche tecniche dettate in ragione della mera configurazione del sistema informatico, non puo’ mai comportare la invalidita’ degli atti processuali compiuti, qualora non vengano in rilievo la violazione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione finale, ma al piu’, una mera irregolarita’ sanabile in virtu’ del principio di raggiungimento dello scopo (Cass. sez. un. n. 7665/16).

I due motivi di ricorso, che possono essere oggetto di un esame congiunto, perche’ connessi, sono infondati, in quanto, la circostanza che l’area oggetto di controversia fosse inserita nella perimetrazione della categoria D del PRG del comune di Pietramelara e’ fortemente contestata dalla societa’ contribuente e non risulta documentata dal comune (vedi ricorso). Infatti, fermo restando il principio che per i terreni compresi in un piano ASI decaduto occorre far riferimento alla destinazione urbanistica originaria, con la conseguenza che gli stessi sono da qualificare edificabili se inseriti nel preesistente strumento di pianificazione generale comunale (Cass. n. 13135/10), tuttavia, nel caso di specie, era onere del comune documentare che l’area fosse, per l’appunto, inserita nella predetta categoria D del PRG del comune di Pietramelara, mentre, non c’e’ riscontro in atti (non essendo sufficiente, quanto risulta dall’avviso di liquidazione impugnato), ne’ vi e’ un accertamento di fatto da parte della CTR, pertanto, i motivi di censura risultano, in parte, inammissibili in parte infondati (cfr. per terreni confinanti e per la medesima annualita’, Cass. ord. n. 25306/16).

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Condanna il comune di Pietramelara, in persona del Sindaco pt, a pagare alla (OMISSIS) di (OMISSIS) sas e societa’ agricola a r.l., le spese di lite del presente giudizio che liquida nell’importo di Euro 2.300,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.