Corte di Cassazione Sez. VI Tributaria Civile – Ordinanza n. 26420 del 07 novembre 2017

ORDINANZA

sul ricorso 13396-2016 proposto da:

(OMISSIS) SRL, in persona dell’amministratore unico, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA, (OMISSIS), in persona del suo procuratore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6219/6/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 25/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal Decreto Legge n. 168 del 2016, articolo 1 bis, comma 1, lettera e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata e che parte ricorrente ha depositato memoria adesiva alla proposta del relatore, osserva quanto segue:

La CTR del Lazio, con sentenza n. 6219/6/2015, depositata il 25 novembre 2015, non notificata, accolse l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della societa’ (OMISSIS) S.r.l., nel contraddittorio anche con (OMISSIS) S.p.A., avverso la sentenza della CTP di Roma, che aveva invece accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso cartella di pagamento, della quale la contribuente assumeva di avere avuto conoscenza attraverso estratto di ruolo richiesto all’agente della riscossione, avendone lamentato l’omessa notifica.

Avverso la pronuncia della CTR la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L’Agenzia delle Entrate ed (OMISSIS) S.p.A. resistono con controricorso.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia nullita’ della sentenza per errata applicazione della legge con particolare riferimento alla violazione dell’articolo 145 c.p.c., laddove la pronuncia impugnata ha ritenuto la notifica della cartella validamente perfezionatasi con il compimento delle formalita’ di cui all’articolo 140 c.p.c. una volta non rinvenuta presso la sede sociale alcuna persona abilitata a ricevere l’atto, pur rilevando come la raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale sia stata restituita al mittente, avendo l’agente postale giustificato il mancato recapito risultando il destinatario sconosciuto all’indirizzo indicato di (OMISSIS).

Il motivo e’ manifestamente fondato.

Premesso che non e’ in contestazione tra le parti che la notifica in questione sia avvenuta a mezzo di messo notificatore e che la notifica della cartella sia stata diretta alla societa’ presso la sede sociale della medesima, dove, dopo un primo vano accesso, ugualmente il 19 novembre 2009 non era possibile procedere alla consegna, provvedendo quindi il messo al deposito dell’atto presso la casa comunale ed alla spedizione della raccomandata informativa ex articolo 140 c.p.c., in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26 la doglianza di parte ricorrente e’ fondata alla stregua del principio di diritto affermato in materia dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale “in tema di notificazione degli atti processuali ad una societa’, il vano esperimento delle forme previste dall’articolo 145 c.p.c., commi 1 e 2, consente l’utilizzazione di quelle previste dagli articoli 140 e 143 c.p.c., purche’ la notifica sia fatta alla persona fisica che rappresenta l’ente e non gia’ all’ente in “forma impersonale” (cfr., piu’ di recente, Cass. sez. 1, 30 gennaio 2017, n. 2232; Cass. sez. 1, 7 giugno 2012, n. 9237).

La pronuncia impugnata, che non si e’ attenuta a detto principio, va dunque cassata in accoglimento del primo motivo, restando assorbito il secondo.

Non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., comma 2, u.p., con accoglimento dell’originario ricorso della contribuente.

Avuto riguardo all’andamento del giudizio, possono essere interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado di merito, cedendo quelle del giudizio di legittimita’, liquidate come da dispositivo, a carico delle controricorrenti in solido, secondo soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, accoglie l’originario ricorso della societa’ contribuente.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado di merito e condanna le controricorrenti in solido al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alla spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, se dovuti.

Motivazione semplificata.