Corte di Cassazione, Sez. VI Civile – Ordinanza n. 25952 del 15 dicembre 2016

ORDINANZA

sul ricorso 11851/2015 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5729/20/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, emessa il 24/10/2014 e depositata il 06/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’articolo 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

1. In fattispecie relativa ad avviso di accertamento Irpef anno 2007, con tre motivi di ricorso la contribuente deduce: 1) nullita’ della sentenza impugnata per omessa motivazione, nonche’ violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 36, articoli 132 e 276 c.p.c., articolo 118 disp. att. c.p.c., articolo 111 Cost., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3); 2) omessa o apparente motivazione ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5); 3) contraddittorieta’ della motivazione ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

2. Va preliminarmente accolta l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso, in quanto notificato al Ministero Economia e Finanze, che oltre a non essere stato parte nel giudizio di appello e’ anche privo di legittimazione passiva (ex plurimis, Cass. sez. 5 n. 16678/16).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in Euro 3.000,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.