Corte di Cassazione – Ordinanza n. 29015 del 5 dicembre 2017

ORDINANZA

sul ricorso 17425-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 200/22/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 19/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/10/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

RILEVATO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerate sulla relazione prevista dall’articolo 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione dei contribuenti avverso l’avviso di accertamento IRPEF, per l’anno 2006;

che, nella decisione impugnata, la CTR ha sostenuto come l’Agenzia avesse esibito l’avviso di ricevimento dell’atto di appello, ma non la prova dell’avvenuta ricezione dell’appello medesimo.

CONSIDERATO

che il ricorso e’ affidato ad un unico motivo, con il quale l’Agenzia assume la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 16, comma 4 in relazione all’articolo 139 c.p.c. e L. n. 890 del 1982, articolo 4, comma 3 in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4;

che, sulla scorta dell’avviso di ricevimento, l’atto di appello risultava notificato da messo autorizzato ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 16, comma 4 ed era stato spedito con raccomandata, sicche’ null’altro avrebbe dovuto provare l’Ufficio onde dimostrare il perfezionamento della notifica;

che gli intimati hanno resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria;

che il motivo e’ fondato;

che, ai sensi del D.Lgs n. 546 del 1992, articolo 16, comma 4 “L’ufficio del Ministero delle finanze e l’ente locale provvedono alle notificazioni anche a mezzo del messo comunale o di messo autorizzato dall’amministrazione finanziaria, con l’osservanza delle disposizioni di cui al comma 2”, il quale, a sua volta afferma che “Le notificazioni sono fatte secondo le norme degli articoli 137 e ss. c.p.c., salvo quanto disposto dall’articolo 17”;

che il messo autorizzato ha utilizzato il servizio postale ordinario;

che in tema di notificazione a mezzo posta degli atti processuali, in caso di consegna del piego a persona diversa dal destinatario dell’atto, la mancata prova dell’avvenuta spedizione della cd. raccomandata informativa determina non l’inesistenza, bensi’ la nullita’ della notifica dell’atto di appello, suscettibile di sanatoria ex tunc per raggiungimento dello scopo nel caso di costituzione dell’appellato, anche se effettuata al solo fine di eccepire la nullita’ (Sez. 65, n. 24823 del 05/12/2016);

che la CTR non si e’ adeguata ai predetti principi;

che la memoria depositata non e’ idonea a modificare il quadro cosi’ delineato;

che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Lazio, in diversa composizione, affinche’ si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.