Agenzia delle Entrate – Provvedimento del 4 settembre 2009

Fissazione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

DISPONE

1. Determinazione interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.

1.1 A decorrere dal 1° ottobre 2009, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 6,8358% in ragione annuale.

1.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Motivazioni

L’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 prevede l’applicazione degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, a partire dalla notifica della cartella e fino alla data di pagamento, ad un tasso da determinarsi annualmente con decreto del Ministero delle Finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.
In attuazione del richiamato articolo 30, è stato emanato il decreto direttoriale 28 luglio 2000, il quale ha fissato all’8,4 per cento, in ragione annuale, la misura degli interessi di mora.
Il citato provvedimento è stato adottato coerentemente con quanto previsto dagli artt. 3, 14 e 16 del d. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, disposizioni ora contenute, rispettivamente, negli artt. 4, 14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativi all’individuazione della competenza ad emanare gli atti della pubblica amministrazione. La disciplina sui tassi di interesse in materia tributaria è stata rivisitata dall’art. 1, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale dispone che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 13, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono stabilite le misure, anche differenziate, degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste dall’articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse fissato ai sensi dell’articolo 1284 del codice civile. Sono mantenute, tuttavia, ferme le modalità di determinazione degli interessi di mora di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Il presente provvedimento ridetermina, quindi, ai sensi dell’art. 30 richiamato, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.
La Banca d’Italia, interpellata in proposito, ha comunicato, con nota n. 23444/09 del 2 luglio 2009, che la media dei tassi bancari attivi, calcolata con riferimento al periodo 1°.1.2008 – 31.12.2008, è pari al 6,8358%.
Il presente provvedimento fissa, dunque, con effetto dal 1°ottobre 2009, al 6,8358 per cento in ragione annuale la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui all’articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1, art. 68, comma 1)
Statuto dell’Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 1)

b) Disciplina degli interessi di mora

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (art. 30)
Decreto Direttoriale 28 luglio 2000

c) Disposizioni relative all’individuazione della competenza ad adottare gli atti della pubblica amministrazione

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (artt. 4, 14 e 16)

Roma, 4 settembre 2009