1. Le disposizioni di sospensione o di proroga
1.1 Larticolo 5 del decreto-legge n. 39 del 2009
Larticolo 5 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (di seguito, decreto), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in riferimento ai soggetti interessati dagli eventi sismici che hanno colpito lAbruzzo nel mese di aprile 2009 contiene, fra laltro, disposizioni in ordine:
– alla sospensione dei processi civili, penali, amministrativi e di competenza di ogni altra giurisdizione speciale;
– al rinvio delle udienze;
– alla sospensione dei termini;
– alle comunicazioni e notifiche.
In particolare, larticolo 5, comma 1, del decreto dispone che Fino al 31 luglio 2009, sono sospesi i processi civili e amministrativi e quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale pendenti alla data del 6 aprile 2009 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni di cui allarticolo 1, comma 2
, ad eccezione delle cause relative
ai procedimenti cautelari
e
in genere delle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti
.
Il comma 1-bis prevede analoga sospensione per i termini relativi al
compimento di qualsiasi atto del procedimento che chiunque debba svolgere negli uffici giudiziari aventi sede nei comuni di cui allarticolo 1, comma 2. Il comma 2 prevede poi il rinvio dufficio, a data successiva al 31 luglio 2009, delle
udienze processuali civili e amministrative e quelle di competenza di ogni altra giurisdizione speciale in cui le parti o i loro difensori, con nomina antecedente al 5 aprile 2009, sono soggetti che, alla data del 5 aprile 2009, erano residenti o avevano sede nei comuni individuati ai sensi dellarticolo 1. È fatta salva la facoltà dei soggetti interessati di rinunciare espressamente al rinvio.
Il comma 3 dispone inoltre, per i soggetti che alla data del 5 aprile 2009 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori individuati con i provvedimenti di cui allarticolo 1 del decreto, la sospensione, dal 6 aprile al 31 luglio 2009, dei termini
perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali
e che gli stessi riprendono a decorrere
dalla fine del periodo di sospensione. Anche in tale ipotesi, viene fatta salva la facoltà di rinuncia espressa alla predetta sospensione da parte dei soggetti interessati.
Inoltre, laddove il decorso dei termini abbia avuto inizio durante il periodo di sospensione
linizio stesso è differito alla fine del periodo. Sono altresì sospesi, sempre per il medesimo periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti,
i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.
Resta ferma ovviamente lordinaria sospensione feriale dei termini processuali dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno prevista dallarticolo 1, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 742.
I commi 9 e 10 dispongono, infine, che E istituito presso la sede temporanea degli uffici giudiziari di LAquila il presidio per le comunicazioni e le notifiche degli atti giudiziari.
Nei confronti delle parti o dei loro difensori, già nominati alla data del 5 aprile 2009, che, alla stessa data, erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori individuati nei decreti di cui al comma 1, la comunicazione e la notifica di atti del procedimento o del processo deve essere eseguita fino al 31 luglio 2009, a pena di nullità, presso il presidio per le comunicazioni e le notifiche di cui al comma 9, ove si tratti di atti di competenza degli uffici giudiziari di LAquila. E’ fatta salva la facoltà per il giudice, civile ed amministrativo, di adottare i provvedimenti di cui allarticolo 663, primo comma, seconda parte, del codice di procedura civile e per le ragioni ivi indicate.
1.2 I provvedimenti di mancato funzionamento delle Commissioni tributarie e degli Uffici dellAgenzia
Con provvedimento del 7 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 2009, il Ministero dellEconomia e delle finanze ha poi accertato il mancato funzionamento della Commissione tributaria regionale dellAbruzzo, sede di LAquila, della sezione regionale dellAbruzzo della Commissione tributaria centrale e della Commissione tributaria provinciale di LAquila, a decorrere dal 6 aprile 2009 e
fino a quando non saranno ripristinate le condizioni necessarie e sufficienti per la ripresa della regolare attività giurisdizionale ed amministrativa, da accertarsi con successivo provvedimento.
Inoltre, sempre a seguito dellevento sismico, con provvedimento prot. n. 12025/2009 del 14 maggio 2009, pubblicato in data 14 maggio 2009 sul sito internet dellAgenzia delle entrate, ai sensi dellarticolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il Direttore regionale dellAbruzzo ha accertato il mancato funzionamento dellUfficio locale dellAgenzia delle entrate di LAquila dal 6 aprile 2009 e fino a quando non saranno ripristinate le condizioni necessarie a riprendere lattività istituzionale.
Entrambi i citati provvedimenti di mancato funzionamento sono stati emessi ai sensi dellarticolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, che prevede una proroga dei termini di prescrizione e decadenza scadenti nel periodo di mancato funzionamento
fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto di cui allart. 3 (sul punto cfr. Cass. n. 18353 del 31 agosto 2007).
Per quanto riguarda la Commissione tributaria provinciale di LAquila, la Commissione tributaria regionale dellAbruzzo, sede di LAquila, e la sezione regionale dellAbruzzo della Commissione tributaria centrale il ripristino delle condizioni necessarie per la ripresa della regolare attività è stato accertato, ai sensi del menzionato articolo 3 del decreto-legge n. 498 del 1961, dal Ministero dellEconomia e delle finanze con provvedimento del 3 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009, e comunicato di errata-corrige pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2009. I predetti Organi, dal 3 luglio 2009, hanno ripreso la loro attività presso la sede di LAquila, via Salaria antica est, n. 27.
Il ripristino delloperatività dellUfficio di LAquila, invece, è stato disposto dal Direttore regionale dellAbruzzo, con provvedimento prot. n. 16058/2009 del 14 luglio 2009, che ha accertato il mancato funzionamento dellUfficio dal 6 al 27 aprile 2009, nonché lirregolare funzionamento dello stesso dal 28 aprile al 28 giugno 2009. Dal 29 giugno 2009, si è provveduto alla riapertura provvisoria dellUfficio di LAquila in alcuni locali presso il Centro Commerciale LAquilone, sito in località Campo di Pile. Il predetto provvedimento del Direttore regionale dellAbruzzo è stato pubblicato in data 17 luglio 2009 sul sito internet dellAgenzia delle entrate, ai sensi dellarticolo 1, comma 361, della legge n. 244 del 2007.
Con riferimento al citato articolo 1 del decreto-legge n. 498 del 1961, la Corte costituzionale, con la recente sentenza n. 56 del 27 febbraio 2009, ha ribadito che la proroga dei termini processuali
opera a favore, contemporaneamente, dei contribuenti e dellamministrazione finanziaria
, nel rispetto del principio della parità delle parti nel processo.
La proroga compete anche alla Direzione regionale dellAbruzzo, in quanto la sua sede è a LAquila. Il provvedimento del Direttore dellAgenzia prot. n. 70844 dell8 maggio 2009, pubblicato l11 maggio 2009 sul sito internet dellAgenzia delle entrate, ai sensi dellarticolo 1, comma 361, della legge n. 244 del 2007, non ha spostato la sede istituzionale, ma ha previsto solo listituzione di una unità di crisi in Pescara, Via Rio Sparto, n. 21, per fare fronte allemergenza. Si evidenzia che la proroga dei termini produce effetti diversi dalla sospensione. Mentre questultima incide sul computo del termine, che resta sospeso per un determinato periodo, per riprendere a decorrere alla fine del periodo di sospensione, la proroga, invece, non sospende il decorso dei termini, ma comporta un differimento della scadenza dei termini interessati dalla proroga.
1.3 Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri
Larticolo 4, comma 1, dellordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009 dispone, infine, la proroga al 31 dicembre 2010 dei termini di prescrizione o decadenza, legali o convenzionali relativi allesercizio delle funzioni di liquidazione, controllo e accertamento, contenzioso e riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie e allattività di interpello da parte delle diverse articolazioni dellAgenzia delle entrate e degli agenti della riscossione aventi sede istituzionale nei Comuni di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, ovvero di altre articolazioni della stessa Agenzia e degli agenti della riscossione operanti con riguardo ai contribuenti con domicilio fiscale alla stessa data nei medesimi comuni, la cui scadenza è compresa nel periodo tra il 6 aprile 2009 ed il 30 dicembre 2010.
La proroga è disposta, fra laltro, a beneficio degli Uffici dellAgenzia delle entrate aventi sede nei comuni interessati dal sisma ovvero di Uffici diversi dai precedenti operanti nei confronti dei contribuenti domiciliati nei medesimi comuni. Ciò indipendentemente dalla sede dellUfficio giudiziario.
Larticolo 15 della successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, stabilisce poi che Dal 1° luglio 2009, le disposizioni di cui agli articoli
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dellordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009, si applicano, altresì, nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti dimposta, che avevano il domicilio fiscale o la sede operativa alla data del 6 aprile 2009 in un comune della provincia dellAquila diverso da quelli individuati dallart. 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, appositamente individuati con provvedimenti del prefetto dellAquila, le cui abitazioni ed i cui immobili, sede di attività produttive, sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, attestato mediante perizia giurata.
2. Istruzioni operative
2.1 Premessa
In via preliminare, si evidenzia lopportunità che gli uffici si avvalgano delle predette disposizioni eccezionali sulla gestione del contenzioso tributario nei soli casi in cui ciò si renda strettamente necessario.
In particolare, i responsabili del contenzioso degli Uffici interessati avranno cura di predisporre nei tempi ordinari gli atti processuali, salvo rinviarne la sottoscrizione al momento in cui sarà possibile la notifica o il deposito. Sarà in tal modo più agevole perfezionare gli adempimenti in prossimità della scadenza della proroga in esame.
Si raccomanda altresì in via cautelativa di espletare gli adempimenti secondo modalità e nei termini ordinari quando sussistano margini di incertezza in ordine allapplicazione delle disposizioni in esame. Si evidenzia, infine, che le applicazioni informatiche per la gestione del contenzioso tributario non tengono conto delle predette disposizioni e che il relativo scadenziere per il computo dei termini sospesi o prorogati non può essere pertanto utilizzato.
2.2 I processi pendenti
La sospensione dei processi disposta dallarticolo 5, comma 1, del decreto si applica anche alle controversie tributarie, il cui esame implica lesercizio di una giurisdizione speciale.
Fino al 31 luglio 2009 sono sospesi – pertanto – i processi tributari che alla data del 6 aprile 2009 erano pendenti innanzi alla Commissione tributaria provinciale di LAquila, alla Commissione tributaria regionale dellAbruzzo, sede di LAquila, ed alla Commissione tributaria centrale, sezione regionale dellAbruzzo.
Perché il giudizio possa considerarsi pendente alla data del 6 aprile 2009
è sufficiente che sia stato proposto il ricorso ai sensi dellarticolo 20 del decreto legislativo n. 546 del 1992, ancorché alla stessa data non sia stato effettuato il deposito presso la Commissione tributaria adita, a condizione, sintende, che non sia ancora decorso il termine di trenta giorni per costituirsi in giudizio (cfr. circolare n. 12/E del 21 febbraio 2003, punto 11.2; in senso conforme, circolare n. 56/E del 24 ottobre 2007).
La valenza oggettiva della sospensione opera a prescindere dalla residenza, dal domicilio o dalla sede delle parti.
La sospensione dei giudizi disposta dal comma 1 dellarticolo 5 del decreto non opera nei confronti dei procedimenti cautelari. Nellambito della giurisdizione tributaria la deroga riguarda i procedimenti cautelari previsti dagli articoli 47 e 47-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nonché le richieste di misure cautelari di cui allarticolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Ai sensi del comma 1-bis dellarticolo 5 del decreto, sono sospesi, sempre fino al 31 luglio 2009, anche i termini relativi al compimento di qualsiasi atto del procedimento da svolgersi presso gli Uffici giudiziari aventi sede nei comuni colpiti dal sisma.
Il comma 2 dellarticolo 5 del decreto dispone, infine, il rinvio dufficio, a data successiva al 31 luglio 2009, delle udienze fissate presso tutti gli organi giurisdizionali nel caso in cui le parti o i loro difensori, con nomina antecedente al 5 aprile 2009, erano residenti o avevano sede, alla data del 5 aprile 2009, nei comuni colpiti dallevento sismico, con facoltà di rinuncia.
2.3 I termini processuali
Nei casi in cui, alla data del 6 aprile, erano ancora pendenti i termini per proporre ricorso o appello innanzi alle Commissioni tributarie, la disciplina dei termini processuali varia in funzione della residenza o della sede operativa delle parti processuali, come di seguito specificato.
2.3.1 Soggetti residenti o aventi sede operativa, alla data del 5 aprile 2009, nei Comuni colpiti dal sisma
Il comma 3 dellarticolo 5 del decreto prevede, dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009, la sospensione, dei termini
sostanziali e processuali
, compresi quelli relativi alla
presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali. La sospensione opera nei confronti di coloro
che alla data del 5 aprile 2009 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori individuati ai sensi dellarticolo 1
.
Ove ricorra questultima condizione anche per una sola delle parti, la sospensione opera a beneficio di tutte le parti del processo, a prescindere dalla sede dellUfficio giudiziario.
La sospensione rileva anche a favore della Direzione regionale dellAbruzzo e dellUfficio di LAquila nei casi in cui assumono la qualità di parte.
Anche per la Direzione regionale vale linvito, formulato nel precedente paragrafo 2.1, ad eseguire prudenzialmente gli adempimenti con le modalità e nei termini ordinari specie nei casi in cui è dubbio che gli stessi rientrino nellambito di applicazione delle disposizioni in commento.
In merito allautonoma legittimazione processuale delle strutture periferiche dellAgenzia, si richiama la recente sentenza della Cassazione n. 8703 del 9 aprile 2009, secondo cui Senza ripetere qui gli argomenti svolti dalle SS.UU., condivisi dal Collegio e ormai consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, val la pena di precisare che la ricostruzione del rapporto tra l’agenzia e l’ufficio periferico negli schemi della procura institoria, con conseguente imputabilità all’ente pubblico preponente dell’attività posta in essere dal secondo, impone di riconoscere, secondo le regole stabilite in via generale dal codice di procedura civile, all’ufficio periferico la legittimazione processuale attiva e passiva, concorrente con quella dell’ente, anche nel processo innanzi al giudice ordinario, per i rapporti sorti dagli atti compiuti da detto periferico.
La disposizione di cui allarticolo 5, comma 3, va esaminata congiuntamente allarticolo 4, comma 1, dellOPCM n. 3780 del 2009 che, come già illustrato al punto 1.3, prevede la proroga dei termini al 31 dicembre 2010 – indipendentemente dalla sede dellUfficio giudiziario – a beneficio non solo degli Uffici dellAgenzia delle entrate aventi sede nei comuni interessati dal sisma ma anche a beneficio di Uffici diversi dai precedenti ma che operano nei confronti dei contribuenti con domicilio fiscale nei medesimi comuni. Nella sostanza, questultima proroga assorbe il più delle volte gli effetti della sospensione dei termini prima commentate.
2.3.2 Soggetti non residenti o aventi sede operativa, alla data del 5 aprile 2009, nei Comuni colpiti dal sisma
La sospensione dei termini prevista dal comma 3 dellarticolo 5 del decreto non opera nei confronti dei soggetti che alla data del 5 aprile 2009 non erano residenti, non avevano sede operativa né esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori colpiti dallevento sismico. Ciò anche con riguardo ai procedimenti instaurati presso Uffici giudiziari con sede nei comuni colpiti dal sisma. Ad esempio, la sospensione non opera con riguardo agli atti relativi ad un giudizio pendente innanzi alla Commissione tributaria provinciale di LAquila, in cui siano parti lUfficio locale di Avezzano (non compreso nellelenco dei comuni colpiti dal sisma) ed un contribuente con domicilio fiscale nel medesimo comune.
In tale ipotesi, non trova neppure applicazione la proroga al 31 dicembre 2010 stabilita dallarticolo 4, comma 1, dellOPCM n. 3780 del 2009, semprechè non ricorrano le condizioni previste dallarticolo 15 dellOPCM n. 3784 del 2009, cioè in presenza di persone fisiche – anche in qualità di sostituti dimposta – che avevano il domicilio fiscale o la sede operativa, alla data del 6 aprile 2009, in un comune diverso da quelli individuati dallarticolo 1, comma 2, del decreto (appositamente individuati con provvedimenti del prefetto) le cui abitazioni o i cui immobili, sede di attività produttive, sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, attestato mediante perizia giurata. Il mancato funzionamento degli Uffici giudiziari aventi sede nei comuni colpiti dal sisma può riflettersi anche sulla tempestività degli atti processuali da compiersi presso altri Uffici giudiziari.
Ad esempio, è da ritenere che il termine per proporre ricorso per cassazione non possa decorrere prima della data in cui si è reso possibile ottenere copia della sentenza della Commissione tributaria. Al riguardo, si fa presente che per invocare il mancato funzionamento degli Uffici giudiziari, si rende necessario produrre in giudizio il relativo provvedimento che, secondo un orientamento giurisprudenziale, assume natura di atto amministrativo; lo stesso deve essere portato a conoscenza del giudice dalla parte interessata, non potendo invocarsi loperatività del principio iura novit curia (cfr., ex multis, Cassazione n. 6145 del 13 marzo 2009; n. 18353 del 31 agosto 2007; n. 1287 del 26 gennaio 2004).
Pertanto, nonostante la pubblicità legale assicurata dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli Uffici, avranno cura, prudenzialmente, di produrre in giudizio copia del provvedimento di mancato funzionamento delle Commissioni tributarie.
Queste ultime considerazioni valgono, naturalmente, pure con riferimento al provvedimento di mancato funzionamento dellUfficio di LAquila, anche se i termini processuali relativi al contenzioso di competenza di questo Ufficio, come detto, sono comunque prorogati in base al disposto dellarticolo 4, comma 1, dellOPCM n. 3780 del 2009.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici.