La notifica ex art. 140 del c.p.c.

La Cassazione torna ad occuparsi delle notifiche eseguite ai sensi dell’art. 140 cpc e relative modalità di esecuzione.

Con l’Ordinanza n. 683 del 12 gennaio 2018  ha infatti ribadito che ” ... la speciale forma di notificazione prevista dell’articolo 140 c.p.c., e’ consentita soltanto quando non sia possibile la notificazione a mani proprie o nella residenza, dimora o domicilio ai sensi degli articoli 138 e 139 c.p.c., e la sussistenza di tali presupposti deve risultare in modo inequivoco dalla relazione di notificazione, a pena di nullita’ (cfr. Cass. 31.7.2007, n. 16899) …  il ricorso alla procedura di notifica di cui all’articolo 140 c.p.c., presupponendo la non conoscenza o la non conoscibilita’ dell’indirizzo del destinatario, richiede che l’organo delle notificazioni indichi specificamente le ragioni per cui non ha potuto procedere secondo le forme previste dall’articolo 139 c.p.c. (cfr. Cass. 18.9.2009, n. 20098).

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