Grava sul concessionario della riscossione l’onere di provare la regolare notifica della cartella di pagamento

Relata di notifica o ricevuta di ritorno della raccomandata vanno conservate ben oltre i cinque anni. E l’onere di provarne la regolare notifica, della cartella di pagamento, grava sul concessionario della riscossione.

Onere che deve essere assolto solo mediante la produzione, in giudizio, della relata di notifica ovvero della ricevuta di ritorno della raccomandata, poichè è esclusa ogni altra possibilità di ricorrere ad altri documenti analoghi come registri o archivi informatici dell’Amministrazione finanziaria o attestazioni dell’ufficio postale.

E’ quanto stabilito dalla Cassazione con la Sentenza n. 1302 del 19 gennaio 2018.

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