Onere che deve essere assolto solo mediante la produzione, in giudizio, della relata di notifica ovvero della ricevuta di ritorno della raccomandata, poichè è esclusa ogni altra possibilità di ricorrere ad altri documenti analoghi come registri o archivi informatici dell’Amministrazione finanziaria o attestazioni dell’ufficio postale.
E’ quanto stabilito dalla Cassazione con la Sentenza n. 1302 del 19 gennaio 2018.