Corte di Cassazione – Ordinanza n. 4616 del 28 febbraio 2018

ORDINANZA

sul ricorso 28564/2011 proposto da:

COMUNE DI GATTATICO, elettivamente domiciliano in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 83/2010 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA, depositata il 13/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 08/02/2018 dal Consigliere Dott. PAOLO DI GERONIMO.

RILEVATO

che:

1. Il (OMISSIS) s.r.l. impugnava gli avvisi di accertamento con i quali il Comune di Gattatico procedeva al recupero dell’ICI dovuta per le annualita’ 2003-2007;

2. la CTR per l’Emilia Romagna, confermando la sentenza di primo grado, recepiva la tesi del contribuente, secondo cui i terreni di sua proprieta’ non erano assoggettabili ad ICI in quanto non edificabili;

3. il Comune di Gattatico propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo, la societa’ contribuente resiste eccependo l’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza della CTR e, comunque, l’infondatezza del ricorso.

CONSIDERATO

che:

1. La preliminare eccezione di tardivita’ del ricorso per cassazione e’ fondata. Sostiene la controricorrente che e’ decorso il termine breve per impugnare la sentenza della CTR, assumendo l’esistenza di una valida notifica della sentenza di secondo grado, secondo i modi previsti dal Decreto Legislativo n. 542 del 1992, novellato articolo 38, in base al quale nel caso di specie la parte controricorrente ha documentato di avere proceduto alla notifica mediante consegna diretta della sentenza della CTR (depositata il 13/10/2010) al Comune di Gattatico in data 3/12/2010, sicche’ il termine di 60 giorni per proporre ricorso in cassazione scadeva in data 3/2/2011, mentre il ricorso risulta notificato solo il 25/11/2011.

1.2 a fronte di tale deduzione, il Comune ricorrente ha eccepito che la consegna a mani della sentenza non integra una forma di notifica idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, richiamando a supporto l’orientamento di questa Corte secondo cui la conoscenza della sentenza da parte del soccombente non determina di per se’ la decorrenza del termine breve. Pur condividendosi tale orientamento, deve rilevarsi la non applicabilita’ nell’ambito del processo tributario, stante la specialita’ della disciplina prevista per tale giudizio;

1.4 il Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 38, comma 2, e’ stato modificato dal Decreto Legge n. 40 del 2010, articolo 3 (conv. L. n. 73 del 2010), essendosi previsto che “al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 38, comma 2, le parole: “a norma degli articoli 137 c.p.c. e segg.” sono sostituite dalle seguenti: “a norma dell’articolo 16” e, dopo le parole: “dell’originale notificato”, sono inserite le seguenti: “ovvero copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata mezzo del servizio postale unitamente all’avviso di ricevimento”. La modifica normativa appena ricordata ha consentito alle parti private di procedere alla notificazione della sentenza con consegna diretta ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 16, comma 3, in base al quale le notificazioni all’ufficio del Ministero delle finanze ed all’ente locale, possono essere effettuate “mediante consegna dell’atto all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia”;

1.5. non e’ dubitabile che la peculiarita’ del regime della notifica valida in ambito tributario e’ sicuramente applicabile anche in relazione alla notifica della sentenza, come implicitamente riconosciuto da questa Corte, allorche’ si e’ affermato il principio secondo cui in tema di contenzioso tributario, ai fini del decorso del termine “breve” per impugnare le sentenze, fissato dal Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 51, la modifica dell’articolo 38 dello stesso Decreto Legislativo per effetto del Decreto Legge n. 40 del 2010, articolo 3, comma 1, lettera a), conv., con modif., dalla L. n. 73 del 2010 – opera solo a partire dall’entrata in vigore della disposizione novellatrice, sicche’, per l’epoca precedente, la notifica della sentenza deve effettuarsi ai sensi degli articoli 137 e ss. c.p.c. e non gia’ del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, ex articolo 16 (Cass. n. 9108 del 2017, rv. 643952);

1.6. occorre, altresi’, precisare che questa Corte si e’ gia’ espressa in merito alla validita’ della notifica nelle forme previste dal Decreto Legislativo n. 542 del 1992, articolo 38, sia pur con riferimento alla diversa fattispecie della notifica mediante raccomandata A/R, affermando che nel processo tributario, ai fini del decorso del termine breve d’impugnazione la sentenza puo’ essere notificata anche mediante servizio postale, in plico raccomandato, senza busta e con avviso di ricevimento, nel rispetto delle formalita’ previste dallo stesso articolo 38 (Cass., ord. n. 26449 del 2017, rv. 646165);

1.7. analogo principi puo’, quindi, essere affermato anche nel caso in esame, dovendosi ritenere che nel processo tributario, la notifica della sentenza effettuata a mani della parte soccombente, e’ idonea a determinare il decorso del termine breve per proporre il ricorso per cassazione (in senso conforme, si veda Cass. n. 4222 del 2015, non massimata);

1.8. sulla base di tali principi, il ricorso per cassazione proposto dal Comune di Gattatico va dichiarato inammissibile, stante l’intervenuto decorso del termine per impugnare;

2. le spese di giudizio vanno compensate, atteso che la decisione si fonda su un orientamento giurisprudenziale successivo rispetto alla proposizione del ricorso.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese di giudizio.