Illegittimità della notifica a contribuente residente all’estero

E’ illegittima la notifica, ai sensi dell’art. 140 cpc, di un avviso di accertamento notificato a un contribuente residente all’estero.

E’ questa la precisazione che la Corte di Cassazione ha dato con l’ordinanza n. 618 del 12 gennaio 2018.

La Corte ha infatti rilevato che “… in caso di impugnazione, da parte del contribuente, della cartella esattoriale per l’invalidita’ della notificazione dell’avviso di accertamento, la Corte di cassazione non puo’ procedere ad un esame diretto degli atti per verificare la sussistenza di tale invalidita’, trattandosi di accertamento di fatto, rimesso al giudice di merito, e non di nullita’ del procedimento, in quanto la notificazione dell’avviso di accertamento non costituisce atto del processo tributario, ma riguarda solo un presupposto per l’impugnabilita’ davanti al giudice tributario della cartella esattoriale, potendo l’iscrizione a ruolo del tributo essere impugnata solo in caso di mancata o invalida notifica al contribuente dell’avviso di accertamento, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972, abrogato articolo 16, comma 3 e del vigente Decreto del Presidente della Repubblica n. 546 del 1992, articolo 19, comma 3, (Sez. 5, Sentenza n. 18472 del 21/09/2016, Rv. 640973 – 01): in questo caso, ovviamente, non occorre alcun accertamento in fatto relativo alla regolarita’ della notifica dell’avviso di accertamento, poiche’ e’ pacifico che esso sia avvenuto con le modalita’ successivamente dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale.
In definitiva, il rapporto derivante dalla notifica dell’avviso di accertamento non puo’ ritenersi “esaurito”, potendo il contribuente impugnare l’atto unitamente all’impugnazione della cartella esattoriale: ne consegue che la sentenza di illegittimita’ costituzionale sopra richiamata opera nel procedimento e determina la nullita’ della notifica. ”

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