Corte di Cassazione – Ordinanza n. 26336 del 19 novembre 2020

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3855/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA;
– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione n. 1, n. 155/01/12, pronunciata il 28/06/2012, depositata il 20/12/2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 luglio 2020 dal Consigliere Guida Riccardo.

RILEVATO CHE

l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, con un unico motivo, contro (OMISSIS) Spa, che non si e’ costituita, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, indicata in epigrafe, che, in controversia concernente l’impugnazione di un avviso d’accertamento IRPEG, IRAP, IVA, per il periodo d’imposta 2003, che recuperava a tassazione costi indeducibili/indetraibili, ha dichiarato inammissibile l’appello dell’ufficio avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Agrigento (n. 01/05/2009) che aveva accolto il ricorso della contribuente;

la C.T.R. ha premesso che l’atto d’appello e’ stato spedito, a mezzo di raccomandata a.r., direttamente dall’ufficio, ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 16, con destinatario il “Dott. (OMISSIS) domic. di (OMISSIS), (OMISSIS), Agrigento” ed e’ stato recapitato, in data 24/02/2010, con consegna a mani di ” (OMISSIS)”, “senza alcuna indicazione circa la qualita’ della stessa (in particolare, se persona di famiglia, ovvero addetta alla casa o all’ufficio, ovvero portiere o comunque addetta alla portineria.)”. Cio’ precisato, a giudizio della Commissione regionale l’appello era inammissibile, in mancanza delle dette indicazioni, in uno con la circostanza che la societa’ non si era costituita, sicche’ non era certo che l’appello fosse “effettivamente entrato nella sfera di conoscenza legale del destinatario (il commercialista Dott. (OMISSIS), procuratore costituito della societa’ nel giudizio di primo grado), e, quindi, che (fosse) stato ritualmente instaurato il contraddittorio nei confronti della societa’ appellata.” (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata);

CONSIDERATO CHE

1. con l’unico motivo del ricorso (“Nullita’ della sentenza e/o del procedimento per violazione e/o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 16, commi 2 e 3, in rapporto all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4”), l’Agenzia riferisce di avere eseguito la notifica dell’atto di appello, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al difensore (Dott. (OMISSIS)) della contribuente, in qualita’ di domiciliatario, come consentito dal Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 16, e, quindi, censura la sentenza impugnata che, constatato che l’atto di gravame era stato consegnato a persona della quale, nell’avviso di ricevimento, non risultava il legame con il detto domiciliatario, avrebbe dovuto dichiarare la nullita’ della notifica dell’appello e disporne la rinnovazione (articoli 160 e 162, c.p.c.);

1.1. il motivo e’ fondato nei termini appresso precisati; nel solco della consueta giurisprudenza di legittimita’ (Cass. 25/07/2018, n. 19795), va riaffermato il principio di diritto secondo cui: “Nel processo tributario, ove la parte appellante decida di notificare l’atto di gravame avvalendosi non gia’ dell’ufficiale giudiziario, ma della spedizione diretta a mezzo piego raccomandato (consentita dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 16, comma 3), le indicazioni che debbono risultare dall’avviso di ricevimento ai fini della validita’ della notificazione, quando l’atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario, sono non gia’ quelle di cui all’articolo 139 c.p.c., ma quelle prescritte dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria. Ne consegue che non e’ ravvisabile alcun profilo di nullita’ ove il suddetto avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti dall’avviso medesimo la qualita’ o la relazione col destinatario dell’atto, salva la facolta’ del destinatario di dimostrare, proponendo querela di falso, la assoluta estraneita’ della persona che ha sottoscritto l’avviso alla propria sfera personale o familiare” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 1906 del 29/01/2008; conf. Cass. n. 25616 del 2010; Cass. n. 11708 del 2011 in tema di notifica di cartella di pagamento; Cass. n. 16488 del 2016); Sez. 5, Sentenza n. 16488 del 05/08/2016 (Rv. 640981 – 01).”;

nella fattispecie, la C.T.R. ha dato atto che la notifica dell’appello e’ stata effettuata direttamente dall’ufficio, ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 16, mediante spedizione diretta a mezzo piego raccomandato, al difensore domiciliatario della contribuente (in (OMISSIS)), che e’ stato recapitato (in data 24/02/2010) a mani di ” (OMISSIS)”, in assenza dell’indicazione (nell’avviso di ricevimento) della qualita’ di quest’ultima;

dopodiche’, tuttavia, la Commissione regionale si e’ discostata dal principio di diritto sopra enunciato – che riconosce la validita’ di una simile notifica, salva la facolta’ (della quale, nel caso all’esame, la contribuente non si e’ avvalsa) del destinatario della notifica di dimostrare, con querela di falso, l’estraneita’ del consegnatario della raccomandata alla propria sfera personale o familiare – ed invece di considerare tale notifica pienamente valida (e non viziata da nullita’, sanabile mediante il rinnovo della notifica, come erroneamente prospetta l’Agenzia), incorrendo in un errore di diritto, ha dichiarato inammissibile l’atto di gravame, perche’ – appunto – nell’avviso di ricevimento non era indicata la qualita’ della persona che lo aveva sottoscritto;

2. ne consegue che, accolto l’unico motivo del ricorso, la sentenza e’ cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, la quale riesaminera’ la causa attenendosi al seguente principio di diritto: “nel processo tributario, ove la parte appellante decida di notificare l’atto di gravame avvalendosi non gia’ dell’ufficiale giudiziario, ma della spedizione diretta a mezzo piego raccomandato (consentita dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 16, comma 3), le indicazioni che debbono risultare dall’avviso di ricevimento ai fini della validita’ della notificazione, quando l’atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario, sono non gia’ quelle di cui all’articolo 139 c.p.c., ma quelle prescritte dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria. Ne consegue che non e’ ravvisabile alcun profilo di nullita’ ove il suddetto avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti dall’avviso medesimo la qualita’ o la relazione col destinatario dell’atto, salva la facolta’ del destinatario di dimostrare, proponendo querela di falso, la assoluta estraneita’ della persona che ha sottoscritto l’avviso alla propria sfera personale o familiare.”, e provvedera’ anche a liquidare le spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.