Corte di Cassazione – Ordinanza n. 16087 del 28 luglio 2020

RITENUTO CHE:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, meglio indicata in epigrafe, depositata in data 16 agosto 2018, che, in controversia su impugnazione di estratto di ruolo relativo a cartella per tributi erariali per l’anno 2010, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo che “la notifica della cartella esattoriale non e’ valida se essa e’ avvenuta tramite messaggio di posta certificata contenente il file della cartella con estensione “.pdf” anziche’ “.p7m”, atteso che soltanto quest’ultima estensione garantisce l’integrita’ e l’immodificabilita’ del documento informatico e, quanto alla firma digitale, l’identificabilita’ del suo autore e conseguentemente la paternita’ dell’atto.

La societa’ si costituisce con un primo controricorso per contraddire al ricorso principale.

L’Agenzia delle Entrate- (omissis) in data 27 marzo 2019 si costituisce con controricorso spiegando incidentale adesivo.

La Societa’ si costituisce mediante ulteriore controricorso per contraddire al ricorso incidentale adesivo.

CONSIDERATO CHE:

Preliminarmente si deve rilevare l’inammissibilita’ dell’atto denominato controricorso e ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate (omissis) perche’ tardivo. Ed infatti, poiche’ con tale atto difensivo l’agenzia per la riscossione non contesta il ricorso principale ma vi (omissis)isce in toto, esso deve correttamente qualificarsi come ricorso incidentale adesivo (cfr. Cass. n. 5439/2018; Cass., Sez. 1, ord. n. 24155/2017)va pertanto richiamata la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il soccombente deve impugnare la sentenza entro i termini di legge, perche’ l’articolo 334 c.p.c., che consente l’impugnazione incidentale tardiva nei confronti di qualsiasi capo della sentenza impugnata “ex adverso”, e’ applicabile solo all’impugnazione incidentale in senso stretto, cioe’ a quella proveniente dalla parte contro la quale e’ stata proposta l’impugnazione principale o che sia stata chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell’articolo 331 c.p.c., mentre la parte che propone un ricorso incidentale adesivo a quello principale e’ tenuta a rispettare il termine lungo di cui all’articolo 327 c.p.c., comma 1, (Cass., Sez. 5, sent. n. 21990/2015; Cass., Sez. L., sent. n. 14558/2012).

Nel caso di specie la sentenza del giudice d’appello era stata depositata il 16 agosto 2018, mentre L’Agenzia delle Entrate- (omissis), soccombente dinanzi alla CTR e destinataria della notifica del ricorso principale della Agenzia, ha provveduto a spedire il proprio ricorso incidentale adesivo in data 27 marzo 2019, successiva al 28 febbraio 2019, dunque ben oltre il termine lungo (semestrale), vigente.

Il ricorso principale e’ affidato a due motivi.

Con il primo si deduce “error in judicando. Violazione falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articoli 19 e 21, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”

Con il secondo motivo si assume “error in judicando. Violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005, articoli 4, 5 e 6, articoli 148 e 149 bis c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”

Il secondo motivo, riguardante la validita’ della notifica a mezzo PEC della cartella esattoriale, pregiudiziale rispetto alla prima censura relativa all’impugnabilita’ dell’estratto di ruolo, ed in virtu’ della sua priorita’ logica merita essere tratta per primo, e’ fondato. Questa Corte (Cass. n. Sez. 6 – 5, Ord. n. 6417/2019) ha gia’ avuto modo di affermare, in analoga fattispecie, che “la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicche’ il rinvio operato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, comma 5, dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualita’ della notificazione della cartella di pagamento, l’applicazione dell’istituto della sanatoria del vizio dell’atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’articolo 156 c.p.c., in ragione della avvenuta trasmissione di un file con estensione “.pdf” anziche’ “.p7m”.

Infatti, le firme digitali di tipo “CAdES” e di tipo “PAdES”, a norma del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014, articolo 12, di cui al Decreto Ministeriale n. 44 del 2011, articolo 34 – Ministero della Giustizia – ed in conformita’ agli standard previsti dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni “.p7m” e “.pdf”. (Cass. 27 aprile 2018, n. 10266).

Ebbene, in applicazione dei superiori principi, nel caso di specie ha errato la CTR invalida la notifica poiche’ non “solo l’estensione “.p7m” puo’ attestare la certificazione della firma.

Il primo motivo, invece, e’ assorbito.

La Corte, conclusivamente, dichiara inammissibile il ricorso incidentale adesivo dell’Ente (omissis); accoglie il secondo motivo del ricorso principale, dichiarando assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, che provvedera’ anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso incidentale adesivo dell’Ente (omissis); accoglie il secondo motivo del ricorso principale dichiarando assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, che provvedera’ anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimita’.