Corte di Cassazione – Sentenza n. 15687 del 23 giugno 2017

SENTENZA

sul ricorso 28914-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

e contro

(OMISSIS) SRL;

– intimati –

avverso la sentenza 293/2010 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di PESCARA, depositata il 06/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/03/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO FEDERICO.

udito l’Avvocato.

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso, svolgendo un unico motivo, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, che dichiarava l’inammissibilita’ dell’appello proposto dall’Ufficio avverso la sentenza della Commissione Tribunale Provinciale di Pescara, assumendone la tardivita’. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso proposto dalla societa’ (OMISSIS) S.r.l., con cui si era impugnato il provvedimento di revoca del credito di imposta per importo eccedente il limite “de minimis”, di cui alla L. n. 388 del 2000, articolo 7, comma 10. La parte intimata non ha svolto difese. In data 6 luglio 2016, l’udienza e’ stata rinviata su richiesta di parte ricorrente, al fine di consentire il deposito del duplicato della ricevuta di ritorno della notifica del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Il Collegio ha disposto, come da decreto del Primo Presidente del 16.9.2016, che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Con l’unico motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando la violazione e/o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articoli 16, 20, 38, 49, 51 e 53, dell’articolo 327 cod. proc. civ., nonche’ del Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, articolo 109 in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, atteso che la Commissione Tributaria Regionale, pur riconoscendo l’esistenza del consolidato principio secondo cui la notifica si perfeziona al momento della consegna dell’atto all’Ufficiale giudiziario, ha ritenuto che il timbro della data, del numero cronologico e dei compensi corrisposti per la notifica dell’atto al momento della consegna, cosi’ come apposti sull’atto di appello, non bastassero a certificarne la consegna, in mancanza della sottoscrizione di ricevuta da parte dell’Ufficiale giudiziario.

2.Il motivo e’ fondato.

In tema di prova della consegna in tempo utile dell’atto da notificare, le Sezioni unite di questa Corte, con sentenza n. 14294 del 2007, a risoluzione di contrasto, hanno chiarito che la suddetta prova non e’ fornita solo con la ricevuta di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15.12.1959, n. 1229, articolo 109, essendo sufficiente anche una attestazione dell’Ufficiale giudiziario in ordine alla ricezione dell’atto da notificare (Cass. n. 17714 del 2004; Cass. n. 19508 del 2004; Cass. n. 15616 del 2005; Cass. n. 23294 del 2005). In tale ordine di idee e’ stato ritenuto sufficiente il timbro apposto sul ricorso dal quale risulti l’avvenuto pagamento all’Ufficiale giudiziario dei suoi diritti di notifica e delle relative tasse erariali in data antecedente alla scadenza del termine della notifica (Cass. n. 390 del 2007).

Con riferimento ai requisiti di attestazione, pertanto, questa Corte ha affermato l’idoneita’ di tale timbro apposto sul documento da notificare, dal quale risultino il numero del cronologico e la data (Cass. n. 1951 del 2005; Cass. n. 6836 del 2005; Cass. n. 15797 del 2005), che fanno fede fino a querela di falso (Cass. S.U. n. 14294 del 2007, conf. n. 13610 del 2013, Cass. n. 3755 del 2015).

Nella specie, la consegna all’Ufficiale giudiziario e’ attestata dal timbro della data e dal numero cronologico apposto sulla prima pagina del ricorso in appello, oltre al fatto che il ricorrente ha esibito, a corredo del ricorso per cassazione, la successiva attestazione dell’Ufficiale giudiziario.

Ne consegue che l’Agenzia delle Entrate ha proposto appello avverso la sentenza della CTP, depositata l’8 aprile 2008, entro il termine lungo per l’impugnazione ex articolo 327 c.p.c., comma 1, avendo consegnato l’atto da notificare in data 22 maggio 2009.

3. Per i rilievi espressi il ricorso va accolto e, per l’effetto la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, in diversa composizione, per il riesame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, in diversa composizione, per il riesame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.