Corte di Cassazione – Ordinanza n. 9050 del 18 maggio 2020

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 15026 del ruolo generale dell’anno 2018, proposto da:

(OMISSIS) S.r.l.;
– ricorrente –

nei confronti di:

(OMISSIS) S.r.l.;
– controricorrente –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1710/2017, pubblicata in data 16 novembre 2017;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 21 novembre 2019 dal consigliere Augusto Tatangelo.

RILEVATO CHE

(OMISSIS) S.r.l. ha proposto opposizione avverso il precetto di pagamento del complessivo importo di Euro 39.354,56 intimatole da (OMISSIS) S.r.l., sulla base di un decreto ingiuntivo mai opposto.

L’opposizione, qualificata in termini di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’articolo 617 c.p.c., e’ stata accolta dal Tribunale di Reggio Calabria.

Ricorre (OMISSIS) S.r.l., sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorso (OMISSIS) S.r.l..

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli articoli 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente infondato.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto e’ stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

La societa’ ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., comma 2.

Il Collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

CONSIDERATO CHE

1. Si premette che, secondo quanto emerge dagli atti (e, in primo luogo dallo stesso ricorso), la (OMISSIS) S.r.l., nell’opporsi all’atto di precetto notificatogli dalla (OMISSIS) S.r.l., ha dedotto di non avere mai ricevuto la notificazione del decreto ingiuntivo posto a base di detto atto di precetto e ne ha espressamente chiesto la dichiarazione di inefficacia.

Il tribunale adito ha in primo luogo qualificato la domanda come opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’articolo 617 c.p.c..

Ha poi dato atto che la societa’ intimante non aveva in alcun modo dimostrato di avere effettivamente notificato il decreto ingiuntivo posto a base dell’atto di precetto, non avendo neanche prodotto la relazione di notificazione dello stesso (essendosi invece limitata a produrre esclusivamente la relazione di una precedente notificazione, tentata presso la sede legale della societa’ ingiunta ma non perfezionatasi con la consegna dell’atto, in quanto detta societa’ da tale indirizzo era risultata trasferita).

Ha ritenuto quindi che non potesse ritenersi semplicemente nulla la notificazione del decreto ingiuntivo, il che avrebbe imposto all’ingiunta di proporre l’opposizione tardiva, ai sensi dell’articolo 650 c.p.c., ma che la stessa dovesse invece ritenersi del tutto omessa.

Di conseguenza ha accolto l’opposizione, sostanzialmente, quindi, in ragione dell’inefficacia del decreto ingiuntivo per la sua omessa (e non semplicemente nulla) notificazione.

2. Va in primo luogo verificata la stessa ammissibilita’ del presente ricorso straordinario per cassazione, proposto ai sensi dell’articolo 111 Cost., direttamente avverso la sentenza pronunciata dal tribunale in primo grado.

Secondo i principi di diritto costantemente affermati da questa Corte, “di fronte alla minaccia dell’esecuzione forzata in base ad un decreto d’ingiunzione dichiarato esecutivo per mancata opposizione, l’ingiunto, che sostenga l’inesistenza della notificazione del decreto stesso, cioe’ deduca che nei suoi riguardi non e’ mai stata eseguita un’operazione di notificazione giuridicamente qualificabile come tale, puo’ proporre opposizione all’esecuzione forzata ex articolo 615 c.p.c., e tale rimedio e’ proponibile, ove l’esecuzione inizi, fintanto che il processo esecutivo non si sia concluso; qualora, viceversa, l’ingiunto deduca un vizio della notificazione non riconducibile al suddetto concetto di inesistenza, l’unico rimedio esperibile si identifica nell’opposizione tardiva ex articolo 650 c.p.c., che e’ proponibile soltanto entro il termine di cui detta norma, comma 3,” (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5884 del 14/06/1999, Rv. 527446 – 01; in senso conforme, successivamente: Sez. 3, Sentenza n. 10222 del 26/07/2001, Rv. 548514 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 19239 del 24/09/2004, Rv. 577621 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 10495 del 01/06/2004, Rv. 573331 – 01; Sez. U, Sentenza n. 9938 del 12/05/2005, Rv. 582806 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 19799 del 14/09/2006, Rv. 592285 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8011 del 02/04/2009, Rv. 607885 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15892 del 07/07/2009, Rv. 608806 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 8126 del 02/04/2010, Rv. 612676 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1219 del 22/01/2014, Rv. 629443 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 25713 del 04/12/2014, Rv. 633681 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17308 del 31/08/2015, Rv. 636479 – 01). La ragione della distinzione sta nel fatto che quando l’ingiunto nega che in suo confronto sia mai stata eseguita un’operazione di notificazione giuridicamente qualificabile come tale, sostiene, nella sostanza, che l’ingiunzione e’ divenuta inefficace ai sensi dell’articolo 644 c.p.c., e non ha mai acquistato esecutorieta’ per mancanza dell’opposizione, sicche’ la parte istante e’ del tutto sprovvista del titolo esecutivo in base al quale intende promuovere l’esecuzione forzata.

Orbene, in base ai suddetti principi, il tribunale ha certamente errato nella qualificazione giuridica dell’opposizione: essa avrebbe dovuto infatti essere qualificata come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’articolo 615 c.p.c., e non come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’articolo 617 c.p.c..

Tale erronea qualificazione giustifica certamente, sulla base del principio dell’apparenza, la proposizione del ricorso straordinario per cassazione avverso la decisione del giudice di primo grado, nonostante l’oggetto della controversia sia in realta’ una opposizione all’esecuzione ai sensi dell’articolo 615 c.p.c., in relazione alla quale sarebbe normalmente proponibile esclusivamente l’appello.

E’ opportuno peraltro osservare immediatamente che l’erronea qualificazione dell’opposizione non ha dato luogo ad una erronea applicazione dei principi di diritto che disciplinano la fattispecie. La decisione e’ stata infatti assunta in conformita’ ai predetti principi: il tribunale ha infatti, come si e’ visto, ritenuto non necessaria l’opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, ai sensi dell’articolo 650 c.p.c., ed ammissibile (e fondata), invece, l’opposizione al precetto con la quale si era dedotta l’inefficacia del decreto ingiuntivo in conseguenza della sua omessa notifica, richiamando peraltro (in parte espressamente e per il resto quanto meno implicitamente) proprio quei principi.

3. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione degli articoli 160 e 161 c.p.c., nonche’ articoli 417, 645 e 650 c.p.c., per avere il giudice di merito, quale giudice della opposizione all’atto di precetto, accolto la inammissibile domanda di inefficacia del d.i. di cui ha dichiarato non fornita la prova della notificazione”.

La ricorrente sostiene (tanto nel ricorso quanto nella memoria depositata ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., comma 2), che, sia in caso di nullita’, sia in caso di inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo, l’unico rimedio esperibile dall’ingiunto sarebbe l’opposizione tardiva di cui all’articolo 650 c.p.c..

La censura e’ manifestamente infondata.

In base ai principi di diritto sopra esposti, e’ pienamente ammissibile l’opposizione avverso l’atto di precetto, da qualificarsi come opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’articolo 615 c.p.c., per far valere l’inefficacia del decreto ingiuntivo posto a base dello stesso, in conseguenza della sua omessa notificazione, ai sensi dell’articolo 644 c.p.c..

4. Con il secondo motivo, si denunzia “Violazione dell’articolo 618 c.p.c., comma 2, e conseguente improcedibilita’ della opposizione per tardiva iscrizione a ruolo della stessa”.

Il motivo e’ manifestamente infondato (la stessa ricorrente ha dichiarato di rinunciarvi, nella memoria depositata ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., comma 2, in sostanza riconoscendone l’infondatezza).

L’opposizione e’ stata proposta nel novembre del 2015, avverso l’atto di precetto, prima dell’inizio dell’esecuzione (che la stessa ricorrente riconosce avere avuto inizio solo ad aprile 2016).

Non e’ quindi, in radice, applicabile la previsione della riduzione dei termini di comparizione di cui all’articolo 163 bis c.p.c., (dalla quale la ricorrente pretende di far discendere la riduzione anche dei termini per l’iscrizione della causa a ruolo), dettata per la sola ipotesi dell’opposizione (all’esecuzione e agli atti esecutivi) successiva all’inizio dell’esecuzione, cioe’ per l’opposizione caratterizzata da un regime di introduzione a struttura cd. bifasica e, segnatamente, per l’introduzione della fase a cognizione piena della stessa, sia ai sensi dell’articolo 616 c.p.c., che ai sensi dell’articolo 618 c.p.c., comma 2.

5. Con il terzo motivo si denunzia “Violazione dell’articolo 2697 c.c., per avere, il giudice di merito, invertito e posto a carico della parte opposta, l’onere di provare la validita’ della notifica del d.i. in forza del quale e’ stato notificato il precetto di pagamento”.

Il motivo e’ manifestamente infondato.

Secondo la ricorrente, sarebbe stato onere dell’opponente dimostrare la omessa notifica del decreto ingiuntivo posto a base dell’atto di precetto contestato.

Si tratta di un assunto manifestamente contrario alla espressa previsione dell’articolo 2697 c.c.: la avvenuta notificazione del decreto ingiuntivo ai sensi dell’articolo 644 c.p.c., trattandosi di un fatto costitutivo dell’efficacia dello stesso, laddove l’ingiunto contesti di averla mai ricevuta, va certamente dimostrata dal creditore opposto e non dal debitore ingiunto opponente (il quale del resto si troverebbe nella sostanziale impossibilita’ pratica di dimostrare il fatto negativo della suddetta notificazione, mai ricevuta, mentre e’ evidente che al creditore e’ sufficiente documentarla mediante la produzione della relazione di notificazione in suo possesso; cfr., in proposito Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1045 del 16/03/1977, Rv. 384683 – 01: “qualora il debitore, con atto di opposizione avverso precetto intimatogli in forza di decreto ingiuntivo, contesti l’efficacia del titolo, per non essere stato il decreto stesso notificato nel termine di quaranta giorni dalla pronuncia (articolo 644 c.p.c.), incombe al creditore, ai sensi dell’articolo 2697 c.c., l’onere di fornire la prova del compimento e della tempestivita’ di detta notifica, mediante esibizione dell’originale dell’ingiunzione, corredato della relazione dell’ufficiale giudiziario”).

Non risultano conferenti le osservazioni contenute nella memoria depositata dalla societa’ ricorrente ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., comma 2, del resto fondate sul richiamo di un indirizzo di questa Corte relativo fattispecie differenti e, in particolare, all’opposizione agli atti esecutivi volta a denunciare il vizio di mera forma costituito dalla circostanza che il precetto non sarebbe stato preceduto o accompagnato dalla notificazione del titolo esecutivo (mentre si e’ gia’ chiarito che il presente giudizio ha ad oggetto la stessa esistenza del titolo esecutivo e quindi il diritto di procedere ad esecuzione forzata, onde va qualificato in termini di opposizione all’esecuzione, risultando erronea la diversa qualificazione operata dal giudice di merito).

6. Con il quarto motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’articolo 2700, nonche’ agli articoli 115 e 116 c.p.c., e agli articoli 2727 e 2729 c.c., per avere il giudice di merito negato valore legale e comunque valore di presunzione juris tantum alla prima relata di notifica del precetto, ed omesso di valutare l’intero quadro indiziario secondo il suo prudente apprezzamento discrezionale”.

Con il motivo di ricorso in esame sono fatte valere censure (sostanzialmente ribadite nella memoria depositata ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., comma 2), volte a sostenere, nella sostanza, l’erroneita’ della decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto non fornita la prova della regolare notificazione del decreto ingiuntivo posto alla base del precetto in contestazione o, quanto meno, della semplice nullita’ della stessa.

Le suddette censure sono in primo luogo inammissibili ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

Esse si fondano sul presupposto che la notificazione del decreto ingiuntivo, diversamente da quanto ritenuto dal giudice del merito, sia avvenuta regolarmente o, quanto meno, anche se avvenuta irregolarmente, possa essere qualificata come notificazione nulla e non del tutto omessa o inesistente (anche sulla base di quanto precisato in proposito dalla piu’ recente giurisprudenza di questa Corte: cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, Rv. 640603 – 01; conf.: Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 2174 del 27/01/2017, Rv. 642740 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 20659 del 31/08/2017, Rv. 645697 – 01; Sez. 5, Ordinanza n. 3816 del 16/02/2018, Rv. 646941 – 01; Sez. L, Ordinanza n. 14840 del 07/06/2018, Rv. 649243 – 01).

Non viene pero’ richiamato specificamente il preciso contenuto dell’atto su cui tali argomentazioni sono in sostanza fondate, e cioe’ della relazione di notificazione del decreto ingiuntivo in questione, il che non consente la verifica nel merito degli assunti di parte ricorrente.

In verita’, la ricorrente non sostiene neanche espressamente che tale relazione di notificazione, diversamente da quanto asserito dal tribunale, era in qualche modo presente agli atti del giudizio di merito e quindi poteva essere esaminata dal tribunale.

Si limita a sostenere che quest’ultimo avrebbe potuto e dovuto desumere la regolare effettuazione della notifica del decreto (o quanto meno l’esclusione della sua inesistenza) dalle attestazioni dell’ufficiale giudiziario contenute nel successivo atto di pignoramento e dalle risultanze della prima notificazione tentata presso la sede legale della societa’ debitrice.

Si tratta di censure manifestamente inammissibili anche perche’, nella sostanza, dirette a contestare un accertamento di fatto del giudice del merito, fondato sul prudente apprezzamento degli elementi istruttori acquisiti agli atti del giudizio e sostenuto da adeguata motivazione, non apparente ne’ insanabilmente contraddittoria sul piano logico, ed a chiedere una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non e’ consentito nella presente sede.

7. Il ricorso e’ rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore della controricorrente, avvocato (OMISSIS), che ha reso la prescritta dichiarazione di anticipo ai sensi dell’articolo 93 c.p.c..

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilita’ o improcedibilita’ dell’impugnazione) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna la societa’ ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimita’ in favore della societa’ controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 4.000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore del difensore della controricorrente, avvocato (OMISSIS).

Si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilita’ o improcedibilita’ dell’impugnazione) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, per il versamento, da parte della societa’ ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del cit. articolo 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.