Corte di Cassazione – Ordinanza n. 13984 del 22 maggio 2023

Rilevato che:

1. La Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, rigettava l’appello proposto da (omissis) contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno che aveva dichiarato inammissibile il ricorso da lui proposto contro l’avviso di accertamento n. (omissis) relativo a Irpef, Iva e Irap per l’anno di imposta 2007; in particolare, per quanto in questa sede rileva, i giudici di primo grado avevano ritenuto tardivo il ricorso dovendosi fare riferimento, ai fini dell’accertamento della tempestività della sua proposizione, alla data in cui era pervenuto all’Agenzia delle entrate e non a quella di spedizione, avvenuta mediante posta privata, non essendo la società in questione abilitata a certificare la data di spedizione; la C.T.R., nel confermare la decisione, evidenziava che il d.lgs. n. 261 del 1999 riserva in via esclusiva gli inviti raccomandati all’ente Poste, per cui ove la legge faccia riferimento, ai fini della notificazione del ricorso, alla raccomandata con avviso di ricevimento non possa che riferirsi al servizio postale universale fornito dall’ente Poste.

2. Contro tale decisione propone ricorso il contribuente affidandosi a due motivi.
Si è costituita con controricorso Agenzia delle entrate.
Per la trattazione del ricorso è stata fissata l’adunanza camerale del 27 aprile 2023.

Considerato che:

1. Con il primo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., la società contribuente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 d.lgs. n. 58 del 2011, degli artt. 16, comma 3, 20, 53, comma 2, e 61 d.lgs. n. 546 del 1992, evidenziando che il servizio di spedizione delle raccomandate cd. bianche è stato liberalizzato per effetto del d.lgs. n. 261 del 1990, come modificato dall’art. 4 d.lgs. n. 58 del 2011, ricettivo della direttiva comunitaria n. 6/2008, per cui, in relazione alla notificazione eseguita con le modalità di cui all’art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, il servizio postale privato titolare di licenza, fatto incontestato, è munito degli stessi poteri del servizio postale fornito da Poste Italiane ed è produttivo dei medesimi effetti.
Col secondo motivo deduce, sotto il profilo dell’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 156 cod. proc. civ., avendo errato i giudici nel ritenere che la costituzione dell’Agenzia non sanasse la nullità della notificazione.
2. Occorre premettere che sono circostanze incontroverse che:
– il ricorso di primo grado è stato spedito mediante gestore di posta privata, Mail Express, titolare di autorizzazione generale n. 1023 del 2001 e licenza individuale n. 266 del 2002 del Ministero delle Comunicazioni;
– esso è pervenuto in data 28/07/2011 all’Agenzia delle entrate;
– il termine per la tempestiva impugnazione scadeva in data 21/07/2011, per l’effetto di istanza di accertamento per adesione.
La C.T.P. ha ritenuto inammissibile il ricorso perché tardivo non potendosi dare rilievo alla data di spedizione per mancanza di poteri certificatori della società di poste private, dovendosi dare rilievo quindi alla sola data di ricezione del ricorso da parte dell’Agenzia.
La C.T.R. ha confermato la decisione.
3. Il primo motivo è infondato, alla luce dei recenti approdi di questa Corte sul tema.

Ed infatti «In tema di notificazioni a mezzo posta, per effetto dell’art. 4, del d.lgs. n. 261/1999 e succ. modif., se pure è fidefacente e valida la notifica di atti amministrativi e tributari – nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58/2011 e quella portata a compimento dalla legge n. 124/2017 – tramite operatore postale privato in possesso del titolo abilitativo minore, costituito dalla “licenza di cui all’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261/1999”, non si configura, invece, analoga fidefacienza e validità per la notificazione con la medesima “licenza individuale” di atti giudiziari, ivi compresi i ricorsi introduttivi del processo tributario, là dove, per ragioni di ordine pubblico correlate a peculiari requisiti di rafforzata affidabilità dell’agente notificatore, tale genere di notificazioni postali è riservato al solo gestore del “servizio postale universale”, nel regime del d.lgs. n. 58/2011, così come ai soli titolari di “licenza individuale speciale”, nel successivo regime della legge n. 124/2017» (Cass. n. 25521/2020; Cass. n. 19369/2021; Cass. n. 2420/2022; Cass. n. 29343/2022).

Ne consegue la conformità a diritto del ragionamento rassegnato dalla C.T.R. nella motivazione della sentenza impugnata, che, a dispetto delle censure del ricorrente, ha confermato la sentenza di primo grado proprio sul tema della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso all’operatore di un’agenzia privata.

4. Il secondo motivo è infondato.
Per quanto la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio debba qualificarsi nulla, e non inesistente, in ragione della costituzione in giudizio dell’Ufficio, ciò in forza dell’insegnamento di Cass., Sez. U., n. 299/2000, la sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall’operatore di poste private, per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo (Cass., Sez. U., n. 299/2020; Cass. n. 24752/2021; Cass. n. 24743/2021).

5. Ne segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, come da dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, 27 aprile 2023.