Corte di Cassazione – Ordinanza n. 30139 del 14 dicembre 2017

ORDINANZA

sul ricorso 28270/2016 proposto da:

(OMISSIS)

– ricorrente –

contro

(OMISSIS);

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1527/2016 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, depositata il 24/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/10/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che, con ricorso affidato ad un unico motivo, la (OMISSIS) S.p.A. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, in data 24 maggio 2016, che, in accoglimento del gravame interposto da (OMISSIS) avverso la sentenza del 12 marzo 2015 del Giudice di pace di Torre Annunziata, ne accoglieva la domanda di risarcimento dei danni subiti a seguito di sinistro stradale, del quale veniva dichiarata responsabile (OMISSIS), proprietaria di autoveicolo assicurato presso l’anzidetta (OMISSIS);

che resiste con controricorso (OMISSIS), mentre non ha svolto attivita’ difensiva l’intimata (OMISSIS);

che la proposta del relatore, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., e’ stata comunicata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimita’ della quale il controricorrente ha depositato memoria;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Considerato che, con l’unico motivo e’ denunciata violazione e/o falsa applicazione del Decreto Legge 25 giugno 2014, n. 90, articolo 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, in riferimento alla L. n. 183 del 2011, articolo 25, e all’articolo 141 c.p.c., per aver il Tribunale erroneamente ritenuto valida la notificazione dell’atto di appello ad essa (OMISSIS), avvenuta ai sensi dell’articolo 82 del r.d. n. 37 del 1934, presso la cancelleria del Giudice di pace di Torre Annunziata per essere il relativo difensore domiciliatario patrocinante extra districtum, e non presso l’indirizzo PEC di detto difensore o quello della stessa societa’, risultanti, rispettivamente, dal ReGIndE e dall’INI PEC, come imposto in forza del citato articolo 52;

che il motivo e’ manifestamente fondato;

che a tal fine occorre osservare che l’articolo 16 sexies (rubricato “Domicilio digitale”) del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, come introdotto dal Decreto Legge 25 giugno 2014, n. 90, articolo 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, prevede testualmente: “Salvo quanto previsto dall’articolo 366 c.p.c., quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalita’ puo’ procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, articolo 6 bis, nonche’ dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia”;

che tale norma, dunque, nell’ambito della giurisdizione civile (e fatto salvo quanto disposto dall’articolo 366 c.p.c., per il giudizio di cassazione), impone alle parti la notificazione dei propri atti presso l’indirizzo PEC risultante dagli elenchi INI PEC di cui al Decreto Legislativo n. 82 del 2005, articolo 6 bis, (codice dell’amministrazione digitale) ovvero presso il ReGIndE, di cui al Decreto Ministeriale n. 44 del 2011, gestito dal Ministero della giustizia, escludendo che tale notificazione possa avvenire presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, salvo nei casi di impossibilita’ a procedersi a mezzo PEC, per causa da addebitarsi al destinatario della notificazione;

che, in tal senso, la prescrizione dell’articolo 16 sexies, prescinde dalla stessa indicazione dell’indirizzo di posta elettronica ad opera del difensore, trovando applicazione direttamente in forza dell’indicazione normativa degli elenchi/registri da cui e’ dato attingere l’indirizzo PEC del difensore, stante l’obbligo in capo ad esso di comunicarlo al proprio ordine e dell’ordine di inserirlo sia nel registro INI PEC, che nel ReGIndE;

che, pertanto, la norma in esame non solo depotenzia la portata dell’elezione di domicilio fisico, la cui eventuale inefficacia (ad es., per mutamento di indirizzo non comunicato) non consentira’, pertanto, la notificazione dell’atto in cancelleria, ma pur sempre e necessariamente alla PEC del difensore domiciliatario (salvo l’impossibilita’ per causa al medesimo imputabile), ma, al contempo, svuota di efficacia prescrittiva anche il Regio Decreto n. 37 del 1934, articolo 82, posto che, stante l’obbligo di notificazione tramite PEC presso gli elenchi/registri normativamente indicati, potra’ avere un rilievo unicamente in caso, per l’appunto, di mancata notificazione via PEC per causa imputabile al destinatario della stessa, quale localizzazione dell’ufficio giudiziario presso il quale operare la notificazione in cancelleria;

che a siffatta interpretazione non ostano i precedenti richiamati dal controricorrente (Cass. n. 14969/2015 e Cass. n. 22892/2015, al quale va aggiunto il piu’ recente Cass. n. 15147/2017, indicato, unitamente a Cass. n. 25215/2014, con la memoria, le cui argomentazioni, pertanto, non colgono nel segno), che, in tutti i casi considerati (peraltro, Cass. n. 14969/2015 riguarda soltanto il giudizio di cassazione), non fanno applicazione dell’articolo 16 sexies, citato, ma dell’assetto normativo antecedente alla sua introduzione, la’ dove, poi, Cass. n. 15147/2017 ha cura di precisare proprio l’inapplicabilita’ al proprio giudizio della norma introdotta nel 2014;

che, del resto, l’impianto argomentativo anzidetto e’ a conferma del principio recentemente enunciato da Cass. n. 17048/2017, secondo cui: “In materia di notificazioni al difensore, a seguito dell’introduzione del “domicilio digitale”, corrispondente all’indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’ordine di appartenenza, previsto dal Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16 sexies, (conv., con modif., dalla L. n. 221 del 2012), come modificato dal Decreto Legge n. 90 del 2014 (conv., con modif., dalla L. n. 114 del 2014), non e’ piu’ possibile procedere – ai sensi del Regio Decreto n. 37 del 1934, articolo 82, – alle comunicazioni o alle notificazioni presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, anche se il destinatario ha omesso di eleggere il domicilio nel comune in cui ha sede quest’ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra altresi’ la circostanza che l’indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario”;

che, dunque, essendo il Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16 sexies, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221 del 2012, come introdotto dal Decreto Legge n. 90 del 2014, articolo 52, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114 del 2014, entrato in vigore il 19 agosto 2014 e trovando esso immediata efficacia nei giudizi in corso per gli atti compiuti successivamente alla sua vigenza, in applicazione del principio (non derogato dalla stessa legge n. 114 del 2014 attraverso l’indicazione di una diversa specifica decorrenza della citata norma processuale) del tempus regit actum (tra le tante, Cass. n. 17570/2013, Cass. n. 5925/2016, Cass. n. 1635/2017), la notificazione dell’appello alla (OMISSIS) S.p.A., costituitasi nel giudizio di primo grado, proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza del Giudice di pace di Torre Annunziata del 12 marzo 2015, avrebbe dovuto essere effettuata presso l’indirizzo PEC del difensore della stessa (OMISSIS) risultante dagli elenchi/registri indicati dallo articolo 16 sexies e, soltanto ove impossibile per causa imputabile a detto difensore, allora presso la cancelleria del Giudice pace adito;

che ne consegue che la notificazione dell’appello effettuata direttamente (ed esclusivamente) presso la cancelleria del Giudice di pace di Torre Annunziata e’ affetta da nullita’, ma non gia’ da inesistenza, essendo quest’ultima configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attivita’ priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformita’ dal modello legale, tra cui, in particolare, i vizi relativi all’individuazione del luogo di esecuzione, nella categoria della nullita’ (cfr. Cass., S.U., n. 14916/2016 e Cass. n. 21865/2016);

che il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio della causa al Tribunale di Torre Annunziata, quale giudice di appello, perche’, in applicazione dei principi innanzi enunciati, provveda alla rinnovazione della notificazione del gravame nei confronti della (OMISSIS) S.p.A. e di (OMISSIS), litisconsorte necessario in quanto proprietario dell’autovettura assicurata presso la stessa compagnia (OMISSIS) (e, dunque, responsabile civile anche ai sensi del vigente articolo 144 cod. ass.: tra le altre, Cass. n. 9112/2014, Cass. n. 25421/2014 e Cass. n. 23706/2016), oltre che alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Torre Annunziata, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.