E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 5798 del 3 marzo 2020.
Nelle motivazioni si legge infatti che “Nè, comunque, potrebbe ritenersi sanata la notifica per effetto del suo perfezionamento tramite la consegna, presso la residenza anagrafica e domicilio fiscale non piu’ attuali del contribuente, ad un familiare di quest’ultimo, il padre. Infatti, “La notifica a mani di un familiare del destinatario, eseguita presso la residenza del primo, che sia diversa da quella del secondo, non determina l’operativita’ della presunzione di convivenza non meramente occasionale tra i due, con conseguente nullita’ della notificazione medesima, non sanata dalla conoscenza “aliuncle” che ne abbia il destinatario, ove non accompagnata dalla sua costituzione. “