E’ quanto emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione, n. 2866 del 5 febbraio 2021.
Nel caso in esame, la notifica di un verbale di sanzione ammnistrativa ad un cittadino tedesco non può avvenire direttamente a mezzo del servizio postale.
Così come prevede la Convenzione di Strasburgo, in assenza dell’assistenza dell’Autorità centrale dello Stato di residenza e destinazione, la notificazione è nulla e sanabile.