Ha stabilito, infatti che qualora un atto venga notificato a persona di famiglia che convive, anche temporaneamente con il destinatario, detto rapporto di convivenza, seppur provvisorio, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare, trovandosi nell’abitazione del destinatario, abbia ricevuto l’atto per cui non è sufficiente ad affermarne la nullità della notifica la mancata indicazione, sull’avviso di ricevimento, della qualità di convivenza.
Infatti il contenuto della raccomandata, in caso di spedizione diretta a mezzo piego raccomandato (art. 16, c.3, D.Lgs. n. 546/1992), è quello prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria e non già quello previsto dall’art. 139 c.p.c. .