E’ questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 1974 del 26 gennaio 2018.
Tra l’altro, nelle motivazioni, si legge infatti che “… Nel caso che occupa è stata effettuata la produzione da parte del concessionario della riscossione di copia di documenti ( le relate di notifica delle cartelle ) i cui originali sono detenuti dallo stesso concessionario, per il che in tale ipotesi l’autentica può essere effettuata solo da particolari categorie di soggetti (notaio, sindaco, cancelliere) e dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l’originale. … ”