CTP Bologna, Sez. V – Sentenza n. 985 del 15 settembre 2017

La società Equitalia servizi riscossioni spa, in data 31 gennaio 2017, procedeva a trasmettere a mezzo pec quale notifica, la cartella di pagamento n. (…). Contro tale cartella ricorreva tempestivamente il contribuente contestandone la nullità per ritenuta inesistenza poiché il documento ricevuto sarebbe assolutamente privo dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di notifica documenti a mezzo pec per:

– assenza di identificativo univoco che permetta il riconoscimento all’interno del sistema di conservazione del mittente;

– assenza dell’insieme minimo dei metadati, come richiesti dall’art.3, c.9 del dpcm 13/11/2014;

– assenza della firma digitale del mittente che permetta di ricondurre la paternità della copia ad equitalia e trasferisca alla copia stessa lo stesso valore dell’originale come da art.22 c.l del Codice Amministrazione Digitale (CAD).

Infine viene eccepito che la cartella ricevuta non contiene il tasso e le modalità di conteggio degli interessi ivi riportati.

Risalta pervenuta oltre i termini la costituzione di Agenzia delle Entrate Riscossioni, già Equitalia e la mattina dell’udienza è pervenuta istanza del difensore di essere impossibilitata a presenziare all’udienza per improvviso impedimento.

OSSERVA

questa Commissione che non si ritiene di dare seguito alla richiesta di parte resistente considerato che anche la costituzione in giudizio risulta prodotta in data 14 settembre 2017e quindi tardiva, che la motivazione dì rinvio appare del tutto generica e che comunque la Commissione dalla documentazione in atti è in grado di formare il proprio giudizio. Passando all’esame della vertenza, si osserva che a partire dal 1 giugno 2016, l’agente della riscossione, ha l’obbligo di procedere alla notifica esclusivamente a mezzoposta elettronica certificata (PEC) verso le imprese individuali e professionisti, all’indirizzo risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica INI-PEC. Tali notifiche sì perfezionano quando l’e-mail certificata giunge nella disponibilità informatica del ricevente e per il mittente nel momento in cui gli perviene la ricevuta di avvenuta consegna. Tale trasmissione risulta equiparata ad una raccomandata con avviso di ricevimento e la cartella allegata alla e-mail di trasmissione altro non è che il documento cartaceo di stampa del ruolo di cui equitalia conserva la matrice e la ricevuta di spedizione e consegna.

L’iter di trasmissione dì una e-mail e relativi allegati a mezzo Pec, è rigidamente codificato ed immune da rischi dì modificabilità degli atti ivi allegati. L’avvenuta consegna di un documento, attraverso la ricezione della ricevuta da parte del mittente garantisce il buon esito della consegna all’indirizzo dichiarato dal destinatario ed a certificarne il momento dell’avvenuta consegna. La ricevuta di avvenuta consegna è sottoscritta dal gestore del destinatario con una firma elettronica avanzata, generata automaticamente dal sistema di posta elettronica e basata su chiavi elettroniche asimmetriche a coppia in modo da rendere manifesta la provenienza della ricevuta stessa nonché di assicurarne la integrità ed autenticità.

La riconducibilità del documento al mittente è comprovata oltre che dagli elementi propri della cartella di pagamento, presenti sia in quella analogica che in quella informatica, anche dai dati di certificazione contenuti, con caratteri immodificabili, nelle buste di trasporto e nelle varie ricevute emesse e firmate dallo stesso gestore, nonché dal dominio di posta elettronica dal quale il messaggio è stato inviato, pertanto a parere di questo collegio, l’atto ha raggiunto ii suo scopo e prova ne è che la parte ricorrente è stata posta in grado potere impugnare Tatto, eccependo un presunto vizio di nullità. La cartella oggetto del contendere, prodotta dalla parte all’allegato B) del ricorso è relativa ad una liquidazione ex art. 3óbis dpr 600/73 di cui non vengono poste eccezioni dì merito per la liquidazione della dichiarazione.

Relativamente alla seconda eccezione posta, l’esposizione del saggio di interesse e relativo procedimento di calcolo, appare del tutto non meritevole di accoglimento atteso che la liquidazione è codificata dalla normativa vigente per gli omessi o carenti versamenti.

P.Q.M.

la Commissione respinge il ricorso e condanna la parte soccombente appese di giudizio liquidate in Euro 5.000,00.

Così deciso in Bologna il 15 settembre 2017.

Depositata in Segreteria il 15 settembre 2017.