Corte di Cassazione, Sez. VI Civile – Ordinanza n. 15145 del 19 giugno 2017

ORDINANZA

sul ricorso 15517/2016 proposto da:

(OMISSIS) S.P.A. – C.F. (OMISSIS), in persona del Responsabile del Contenzioso Esattoriale Regione Campania, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 11704/3/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 21/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 10/05/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) spa propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della (OMISSIS) srl (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 11704/03/2015, depositata in data 21/12/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di estratto di ruolo e della correlata cartella di pagamento, emessa per IRES, IRAP ed Iva, in relazione all’anno d’imposta 2006, – e’ stata riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso della contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame della contribuente, hanno sostenuto che la cartella non risultava ritualmente notificata in quanto l’avviso di ricevimento prodotto dal Concessionario per la riscossione non indicava “ne’ la concreta attivita’ svolta dal messo notificatore (deposito presso il competente ufficio postale del destinatario e spedizione della raccomandata di garanzia, ex articolo 140 c.p.c.) ne’ l’esito della stessa”.

A seguito di deposito di proposta ex articolo 380 bis c.p.c., e’ stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; la ricorrente a depositato memoria ed il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 63 del 1972, articolo 26, nonche’ articoli 143 e 145 c.p.c., non avendo i giudici della C.T.R. rilevato che la notifica, stante l’irreperibilita’ assoluta del destinatario, era stata correttamente effettuata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, lettera e, ed ex articolo 143 c.p.c., disposizioni che non prevedono l’inoltro della c.d. raccomandata informativa. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta poi la violazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 4, Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articoli 19 e 21, non avendo i giudici della C.T.R. dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo avverso un estratto di ruolo, atto interno, non rientrante tra gli atti impugnabili.

2. La seconda censura, implicante error in procedendo, di rilievo preliminare, e’ infondata.

Questa Corte a Sezioni Unite, con la recente sentenza n. 19704/2015, ha affermato seguente principio di diritto: “E’ ammissibile l’impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l’estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a cio’ sia di ostacolo il disposto dell’ultima parte del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 19, comma 3, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilita’ dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato non costituisca l’unica possibilita’ di far valere l’invalidita’ della notifica di un atto, del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza, e pertanto non escluda la possibilita’ di far valere tale invalidita’ anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso piu’ difficile ovvero piu’ gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando cio’ non sia imposto dalla stringente necessita’ di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione”. La Corte, dopo avere distinto, facendo chiarezza terminologica, tra ruolo, provvedimento proprio dell’ente impositore, ed estratto di ruolo, documento, contenente gli elementi della cartella, formato dal concessionario per la riscossione, e’ giunta alla conclusione dell’impugnabilita’ “anticipata” della cartella “invalidamente notificata e conosciuta attraverso l’estratto di ruolo”, documento quest’ultimo impugnato per il suo contenuto (ossia per gli atti che in esso sono indicati e riportati).

Nella specie, dalla sentenza impugnata si evince che il contribuente aveva impugnato “estratto di ruolo ed una cartella di pagamento”, di cui lamentava, in primis, la mancata notifica. La C.T.R., nel ritenere ammissibile, Decreto Legislativo n. 546 del 1992, ex articolo 19, l’impugnazione dell’estratto di ruolo, a fronte della lamentata mancata valida notificazione della correlata cartella, risulta conforme al suddetto principio di diritto, successivamente espresso dalle Sezioni Unite.

3. Anche la seconda censura e’ infondata.

Questa Corte ha da tempo chiarito (Cass. 24260/2014) che “e’ illegittima la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi (nella specie, cartella di pagamento) effettuata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 60, comma 1, lettera e), laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilita’ del destinatario nel comune ove situato il domicilio fiscale del contribuente, senza ulteriore indicazione delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento non sia un mero mutamento di indirizzo all’interno dello stesso comune, dovendosi procedere secondo le modalita’ di cui all’articolo 140 c.p.c., quando non risulti un’irreperibilita’ assoluta del notificato all’indirizzo conosciuto, la cui attestazione non puo’ essere fornita dalla parte nel corso del giudizio”. Nella specie, dall’avviso di ricevimento ritrascritto nel presente ricorso ai fini dell’autosufficienza, si evince che il messo notificatore ha attestato la mera “irreperibilita’” del destinatario all’indirizzo della effettuata notifica.

4.Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Non v’e’ luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimata svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso.

Ai sensi dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.