Corte di Cassazione – Sentenza n. 1304 del 19 gennaio 2017

SENTENZA

sul ricorso 15361-2011 proposto da:

(OMISSIS) SPA, (OMISSIS) quale agente della Riscossione in persona del suo legale rappresentante pro tempore Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 16/2011 del TRIBUNALE di FERRARA, depositata il 21/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/2016 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;

udite il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto.

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato in fatto:

– che la (OMISSIS) spa ricorre, affidandosi ad un motivo, per la cassazione della sentenza con cui il tribunale di Ferrara ha accolto l’opposizione agli atti esecutivi dispiegata da (OMISSIS) avverso l’esecuzione ai suoi danni intrapresa – ai sensi DEL Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 72 bis – in forza di cartella esattoriale n. (OMISSIS) per Euro 37.600,92, riconosciuta fondata la doglianza di nullita’ della notifica della cartella stessa, per omissione della raccomandata da parte dell’agente postale dell’avviso al destinatario dell’avvenuta notificazione di cui alla L. 890 del 1982, articolo 7, comma 6;

– che, non resistendo in questa sede l’intimato con controricorso, per la pubblica udienza del 6.12.16 la ricorrente deposita altresi’ memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c.;

ritenuto in diritto:

– che l’unico motivo, di “violazione e/o falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articoli 25 e 26, Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, articolo 140 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, e’ manifestamente fondato: infatti, la notifica della cartella esattoriale puo’ avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto il Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 26, comma 1, seconda parte del prevede una modalita’ di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati (in tali espressi termini: Cass. 19 marzo 2014, n. 6395; Cass. 6 marzo 2015, n. 4567; Cass. 15 giugno 2016, n. 12351, che specifica altresi’ che la notificazione della cartella di pagamento e’ disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26 anche dopo la modificazione apportata a quest’ultima norma con il Decreto Legislativo n. 46 del 1999, articolo 12 sicche’ la notifica puo’ essere eseguita direttamente da parte dell’esattore mediante raccomandata con avviso di ricevimento);

– che pertanto (in termini: Cass., ord. 13 giugno 2016, n. 12083), qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982, sicche’ va cassata la sentenza con cui il giudice di merito ha ritenuto invalida la notifica della cartella sull’erroneo presupposto che, non essendo stata ricevuta dal destinatario personalmente, occorresse l’invio di una seconda raccomandata;

– che, in conclusione, in accoglimento del ricorso, la gravata sentenza va cassata, con rinvio al medesimo tribunale che la ha pronunciata, ma in persona di diverso giudicante e pure per le spese del giudizio di legittimita’;

P.Q.M.

La Corte:

– accoglie il ricorso;

– cassa la gravata sentenza e rinvia al tribunale di Ferrara, in persona di diverso giudicante, pure per le spese del giudizio di legittimita’.