Corte di Cassazione – Ordinanza n. 16237 del 20 giugno 2018

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3354/11 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Lombardia n. 201/44/09 depositata in data 17 dicembre 2009;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.4.2018 dal

Consigliere dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello.

RITENUTO IN FATTO

(OMISSIS) impugnava la cartella esattoriale n. (OMISSIS) emessa a seguito di rettifica del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ex articolo 36-ter della dichiarazione dei redditi per l’anno 2002 con riguardo agli oneri deducibili relativi a somme corrisposte dal contribuente all’ex coniuge a titolo di versamento di importo cd. una tantum sostitutivo dell’assegno divorzile.

Deduceva che l’Ufficio doveva ritenersi decaduto dalla possibilita’ di effettuare la rettifica Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ex articolo 36-ter e, in via subordinata, che l’Ufficio aveva omesso di comunicare l’esito della verifica, come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 36-ter, comma 4 e che in ogni caso la cartella di pagamento era carente di motivazione.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, aderendo alla seconda eccezione sollevata dal contribuente, rilevando la mancata comunicazione dell’esito del controllo, atteso che la raccomandata inoltrata era stata respinta dal destinatario al mittente, che la firma apposta sul piego era difforme da quella del destinatario (OMISSIS) e che la delega al portiere a ricevere la corrispondenza era stata rilasciata dalla sorella del contribuente, con conseguente invalidita’ della comunicazione e nullita’ della iscrizione a ruolo.

La decisione di primo grado, impugnata dall’Ufficio, veniva confermata dalla Commissione Tributaria regionale.

In particolare, il giudice di appello riteneva che il rifiuto di ricevere la copia dell’atto da parte di persona diversa dal destinatario consentiva il compimento di attivita’ ulteriori ed alternative, quali quelle previste dall’articolo 140 cod. proc. civ., e che poiche’ nel caso di specie doveva escludersi che la firma apposta in calce al plico fosse riferibile al destinatario, l’Ufficio avrebbe dovuto procedere ad attivita’ integrative necessarie ai fini del perfezionamento della notifica. La mancata comunicazione dell’esito del controllo formale aveva determinato, secondo il giudice d’appello, la illegittimita’ della ulteriore fase liquidatoria ed esattoriale, “integrando una fase della procedura del tutto simile a quella prevista dall’articolo 36 bis, comma 3 ed avendo entrambe le richiamate disposizioni legislative la funzione di consentire al contribuente di segnalare dati od elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale “entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione”.

La Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste il contribuente mediante controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo – rubricato violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 36-ter, comma 4, in combinato disposto con la L. n. 890 del 1982, articolo 8 in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente deduce l’errore in cui sarebbe incorsa la Commissione tributaria regionale nel ritenere che nel caso in esame venga in rilievo una ipotesi di “notificazione” e non, invece, di mera “comunicazione” e, di conseguenza, nel richiamare la L. n. 890 del 2002, articolo 8 in tema di notificazioni a mezzo posta.

2. Con il secondo motivo – rubricato violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 36-ter, comma 4, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la Agenzia delle Entrate censura la sentenza nella parte in cui il giudice di appello ha affermato che la nullita’ della notifica all’esito del controllo formale comporti la nullita’ derivata sia della iscrizione a ruolo sia della cartella esattoriale, sebbene il Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 36-ter non preveda tale nullita’ in caso di omessa comunicazione.

3. In controricorso il contribuente ha eccepito la inammissibilita’ del primo motivo formulato dalla Agenzia delle Entrate, in quanto prospettato per la prima volta nel presente giudizio di legittimita’.

La eccezione non e’ meritevole di accoglimento, in quanto la eccezione di omessa comunicazione dell’esito della verifica ex articolo 36-ter, comma 4, citato, sollevata dal contribuente con l’originario ricorso, impone di verificare, preliminarmente, se detta disposizione normativa richieda una semplice comunicazione, come sostenuto dalla Amministrazione, o piuttosto una vera e propria attivita’ notificatoria, come ritenuto dai giudici di appello, sicche’ la questione prospettata attiene alla interpretazione e corretta applicazione della disposizione normativa invocata ed e’, pertanto, ammissibile.

4. Il primo motivo e’ fondato, con assorbimento del secondo motivo. Va, in primo luogo rilevato, che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 36-ter, comma 4, prevede che l’esito del controllo deve essere “comunicato” e non notificato al contribuente e, pertanto, il richiamo alle norme in tema di notificazioni, ed in particolare alla L. n. 890 del 2002, articolo 8 effettuato dalla Commissione Tributaria regionale nella sentenza impugnata, e’ del tutto inconferente.

Dalla sentenza impugnata e dallo stesso controricorso risulta che, nel caso di specie, la comunicazione dell’esito del controllo inviata al contribuente e’ stata effettuata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi della L. n. 890 del 1982, articolo 14 – disposizione che consente agli uffici finanziari di effettuare direttamente, a mezzo posta, la notificazione degli avvisi e degli altri atti diretti al contribuente – e che la comunicazione e’ stata respinta al mittente.

In tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale puo’ essere notificato l’avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario, e’ quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex articolo 140 cod. proc. civ. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui e’ stato consegnato il plico e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’articolo 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilita’ di prenderne cognizione (Cass. n. 9111 del 06/06/2012; Cass. n. 14501 del 15/7/2016).

Essendo incontroverso che la comunicazione dell’esito del controllo formale e’ stata consegnata all’indirizzo del destinatario, in difetto di prova, da parte del contribuente, che egli si sia trovato, senza sua colpa, nella impossibilita’ di prenderne conoscenza, la consegna deve ritenersi validamente effettuata, a nulla rilevando la circostanza che l’avviso di ricevimento non rechi la sottoscrizione della persona che ha ricevuto il piego.

Infatti, l’annotazione dell’agente postale sull’avviso di ricevimento dalla quale risulti il rifiuto senza ulteriore specificazione circa il soggetto, destinatario, oppure persona diversa abilitata a ricevere il plico, che ha in concreto opposto il rifiuto, puo’ legittimamente presumersi riferita al rifiuto di ricevere il plico o di firmare il registro di consegna opposto dal destinatario, con conseguente completezza dell’avviso (Cass. n. 3737 del 25/2/2004).

In conclusione, va accolto il primo motivo del ricorso e dichiarato assorbito il secondo motivo di ricorso; la sentenza va cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, per il riesame in relazione alla censura accolta, oltre che per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.