Corte di Cassazione – Ordinanza n. 1971 del 25 gennaio 2017

ORDINANZA

sul ricorso 21696-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 3853/48/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI NAPOLI, emessa il 13/03/2014 e depositata il 27/04/2015.

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Campania indicata in epigrafe che, nel confermare la decisione di primo grado, ha annullato la cartella notifica a (OMISSIS) ritenendo non validamente notificato l’avviso di accertamento prodromico.

Nessuna difesa scritta ha depositato la parte intimata.

Il procedimento puo’ essere definito con motivazione semplificata.

Il ricorso, con il quale si prospetta la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, comma 1, lettera b) bis e dell’articolo 19 c.p.c., e’ manifestamente fondato nei termini di seguito esposti.

Ed invero, questa Corte e’ ferma nel ritenere che in caso di notificazione ai sensi dell’articolo 139 c.p.c., comma 2, la qualita’ di persona di famiglia o di addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda di chi ha ricevuto l’atto si presume “iuris tantum” dalle dichiarazioni recepite dall’ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell’atto, che contesti la validita’ della notificazione, l’onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di provare l’inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualita’ su indicate ovvero la occasionalita’ della presenza dello stesso consegnatario – Cass. n. 26501/2014; Cass. n. 12181/2013; v. pure Cass. nn. 16164/2003 e 12181/2013 ove si e’ chiarito che per tale forma di notificazione da ultimo indicata non e’ necessario l’ulteriore adempimento dell’avviso al destinatario, a mezzo lettera raccomandata, dell’avvenuta notificazione, come e’ invece previsto, al quarto comma dello stesso articolo 139, in caso di consegna al portiere o al vicino di casa.

Orbene, nel caso di specie la CTR ha ritenuto che l’avviso di accertamento consegnato alla moglie – per come risulta dall’atto riprodotto a pag. 3 del ricorso per cassazione – richiedesse parimenti le formalita’ di cui all’articolo 139 c.p.c., discostandosi dai principi espressi da questa Corte.

Sulla base di tali il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte, visti gli articoli 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.