Validità della notifica in luogo diverso dalla residenza

Possibile, a determinate condizioni, la notifica in luogo diverso dalla residenza. Lo precisa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9049 del 18 maggio 2020.

Se l’incaricato alla notifica rintraccia l’abitazione del destinatario, pur non avendo li la residenza, la notifica è ritenuta valida a tutti gli effetti.

Stesso dicasi se a quanto detto, l’incaricato alla notifica, non trovando il destinatario depositi l’atto presso la casa comunale. In quest’ultimo caso, quindi, spetterà poi al destinatario dimostrare di non aver alcun collegamento con tale indirizzo.

LEGGI L’ORDINANZA

 

 

[ethereumads]