Valida la notifica a mezzo Pec anche se il messaggio finisce nella cartella SPAM

Il fatto che il messaggio di posta certificata sia finito nella posta indesiderata è ascrivibile esclusivamente alla negligenza del titolare dell”account, qualora non vigili sul funzionamento del proprio programma di gestione della posta.

I Giudici della Suprema Corte, infatti, con la  sentenza n. 13917 del 7 luglio 2016, sottolineano l’onere di vigilare sul corretto funzionamento della propria posta; anche delegando, eventualmente, ad un esperto del settore, la relativa manutenzione. Difatti, la questione di legittimità costituzionale non appare fondata, in quanto la rinotifica dell’avviso si rende necessaria solo allorché si ravvisi un’anomalia nella comunicazione elettronica.

La vicenda.

Una società aveva proposto, presso la Corte d’Appello, reclamo avverso la sentenza di fallimento, deducendone il mancato perfezionamento della notifica dell’avviso di udienza che le era stato notificato a mezzo Pec.

A causa del cattivo funzionamento della casella Pec, non era stato visionato il messaggio di posta elettronica certificata, in quanto era stato erroneamente relegato nella cartella SPAM.

Secondo il giudice distrettuale, la circostanza che il messaggio fosse finito nella cartella SPAM era ascrivibile alla negligenza del titolare dell’account Pec, il quale non si era dotato di un valido antivirus e non aveva vigilato sul corretto funzionamento del proprio programma di gestione della posta.

Inoltre, non può nemmeno parlarsi di “forza maggiore”, dal momento che il fatto è imputabile unicamente ad un impiego negligente dell’account. Secondo la Corte, è censurabile la condotta di chi non controlli periodicamente anche il contenuto della posta indesiderata (o spam), essendo una norma di prudenza da seguire in una diligente prassi aziendale. E’ parimenti da condannare il comportamento dell’azienda che non si è dotata di dispositivi informatici anti-intrusione.

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