Tar Calabria – Sentenza n. 222 del 11 aprile 2019

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 433 del 2018, proposto da
Ma. No., rappresentata e difesa dall’avvocato Sa. Vi., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Reggio Calabria, non costituito in giudizio;

per l’accesso

agli atti e ai documenti, di cui all’istanza di data 12.07.2018, avuto riguardo alla graduatoria, nonché ai tempi della completa effettuazione dell’istruttoria utile ai fini dell’assegnazione di cui alla richiesta di alloggio di edilizia residenziale pubblica per emergenza abitativa, ex art. 31 della legge regionale della Calabria n. 32 del 1996, su originaria istanza presentata in data 15.03.2018.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2019 la dott.ssa Caterina Criscenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con atto inviato a mezzo pec il 6 settembre 2018 e depositato il successivo giorno 21 la ricorrente esponeva che:

-in data 15 marzo 2018 aveva presentato al Sindaco p.t., per il tramite del Settore Patrimonio del Comune di Reggio Calabria, istanza volta ad ottenere l’assegnazione di un alloggio popolare in via provvisoria ai sensi dell’art. 31 l.r. n. 32/1996;

-in data 12 luglio 2018 aveva presentato al Comune di Reggio Calabria richiesta di accesso agli atti ex art. 22 l. n. 241/1990 relativi alla predetta richiesta di assegnazione, oltre ad informazioni sull’eventuale graduatoria e sulla tempistica necessaria ai fini dell’assegnazione.

2. Non avendo l’Ente evaso l’istanza ed essendosi così formato un implicito rigetto, l’interessata chiedeva al Tribunale di ordinare al Comune di Reggio Calabria l’esibizione dei documenti richiesti.

3. Con ordinanza collegiale n. 10/2019 resa all’esito della camera di consiglio del 5 dicembre 2018, il Collegio, premesso che era stata depositata in atti la copia notificata di altro ricorso di ana oggetto, ordinava, stante la mancata costituzione in giudizio del Comune intimato, di provvedere, entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, al deposito della ricevuta completa di consegna a mezzo pec del ricorso e della procura, con la relata di notifica.

4. Alla camera di consiglio del 20 marzo 2019 il ricorso veniva trattenuto in decisione.

5. Il ricorso è inammissibile.

5.1. È utile richiamare la normativa che regola la notificazione a mezzo pec.

Il DPCM 16 febbraio 2016, n. 40, contenente le regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico, all’art. 14, co. 3 e 4, dispone che: “Ai fini della prova in giudizio della notificazione a mezzo PEC, le ricevute di avvenuta consegna contengono anche la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato, secondo quanto previsto nell’articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

Le ricevute di cui all’articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, la relazione di notificazione di cui al comma 5 dello stesso articolo e la procura alle liti sono depositate, unitamente al ricorso, agli altri atti e documenti processuali, esclusivamente sotto forma di documenti informatici, con le modalità telematiche stabilite dalle specifiche tecniche di cui all’articolo 19”.

A proposito della relazione di notificazione il richiamato comma 5 dell’art. 3 bis l.n. 53/94 stabilisce che: “L’avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere:

a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell’avvocato notificante;

[b)];

c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;

d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;

e) l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui l’atto viene notificato;

f) l’indicazione dell’elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;

g) l’attestazione di conformità di cui al comma 2”.

Il comma 4 prevede anche che “Il messaggio deve indicare nell’oggetto la dizione: “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994″”.

Infine, in base all’art. 11 l.n. 53/1994 “Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d’ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell’atto o sulla data della notifica”.

5.2. Nel caso di specie il Collegio rileva che, anche all’esito dell’ulteriore deposito effettuato dalla parte ricorrente in data 14 gennaio 2019 (impropriamente denominato “cartolina ricevimento notifica”), manca agli atti la relazione di notificazione del ricorso.

Dalla documentazione prodotta risulta, infatti, che la parte ha inviato il ricorso e la procura all’indirizzo pec (omissis), con messaggio privo, non solo della dicitura “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”, ma pure della c.d. relata.

Proprio con riferimento alla mancanza della relata di notifica la giurisprudenza ha già sostenuto che essa si risolve nell’inesistenza della prova dello stesso rapporto processuale (Cass.civ., III, 18 settembre 2007, n. 19358 e I, 25 giugno 2004, n. 11853); principio che deve essere vieppiù ribadito nel caso di notificazione ai sensi del citato art. 3 bis, a tenore del quale – secondo quanto prescritto dal comma 5 – la relazione è un documento autonomo, con uno specifico e pregnante contenuto ed è, quindi, “elemento imprescindibile affinché sia percepibile dal destinatario la funzione cui l’invio dell’atto assolve, contenendo i dati che consentono di individuarne la collocazione processuale e la conformità all’originale, nonché la legittimazione del mittente” (Cass.civ., VI, ord. 11 maggio 2017, n. 11593).

5.3. Mancando la relata, manca altresì l’indicazione, da parte del difensore, dell’elenco da cui l’indirizzo pec del destinatario è stato estratto, indicazione prevista dalla lett. f) del predetto comma 5 dell’art. 3 bis.

Come è noto, ai fini della notifica telematica del ricorso ad una amministrazione pubblica non può utilizzarsi qualunque indirizzo pec, ma solo quello inserito nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e comunque, nel caso di specie, mancando la relazione, non è dato conoscere neppure se l’indirizzo pec utilizzato sia stato tratto da un pubblico elenco.

Anche per tale ulteriore e connessa ragione la notificazione deve ritenersi nulla e, in mancanza di costituzione dell’amministrazione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

6. Dalla manifesta inammissibilità del ricorso discende, altresì, la revoca della delibera n. 83/2018 di ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

7. Nulla il Collegio deve disporre sulle spese della lite, stante la mancata costituzione in giudizio del Comune intimato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Revoca l’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2019 con l’intervento dei magistrati:

Caterina Criscenti – Presidente, Estensore

Agata Gabriella Caudullo – Referendario

Antonino Scianna – Referendario