Processo Tributario Telematico, nulla la notifica a mezzo Pec

Nel nuovo Processo Tributario Telematico, le notifiche tramite PEC degli atti sono previste in via sperimentale solo a decorrere dal 1 dicembre 2015 ed esclusivamente dinanzi alle Commissioni Tributarie di Toscana e Umbria. La notifica con tali metodi, effettuata da un Comune di una Regione dove non è ancora entrata in vigore la normativa, è da ritenersi nulla.

La Suprema Corte, infatti, con la recente Ordinanza n. 28311 del 27 novembre 2017, ha ribadito che ” … In tema di contenzioso tributario, la notifica della sentenza effettuata a mezzo PEC dal difensore del contribuente, munito dell’autorizzazione del Consiglio dell’Ordine di appartenenza, all’Amministrazione finanziaria, in data 5 dicembre 2014, e’ inesistente e insuscettibile di sanatoria, per cui non e’ idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, atteso che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 16 bis, comma 3, che richiama il Decreto Ministeriale 23 dicembre 2013, n. 163, le notifiche tramite PEC degli atti del processo tributario sono previste in via sperimentale solo a decorrere dal 1 dicembre 2015 ed esclusivamente dinanzi alle commissioni tributarie della Toscana e dell’Umbria, come precisato dall’articolo 16 del Decreto Ministeriale 4 agosto 2015″ (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 17941 del 12/09/2016, Rv. 640801 -01; conformi, Cass. 22389-18321-22188-15984/2017, non massimate). Quindi, non essendo ratione temporis ancora entrata in vigore per la Regione Lazio la normativa sul processo tributario telematico, la notifica a mezzo PEC effettuata dal difensore della societa’ contribuente in data 22 marzo 2016 deve considerarsi tamquam non esset. …

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